Trib. Livorno, sentenza 07/05/2024, n. 369
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 643/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 643/2023 tra
PP NI
RICORRENTE e
INAIL
RESISTENTE
Oggi 7 maggio 2024 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. De Nicola Vincenzo per INAIL l'avv. Massimo Ianni in sostituzione dell'avv. Buzzelli Dario i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. I procuratori danno atto che nelle more è intervenuta sentenza Corte Cost 73/2024 sulle questioni di cui è causa. L'avv. De Nicola chiede la compensazione delle spese
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 643/2023 promossa da:
PP NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DE NICOLA VINCENZO e dell'avv. PP ANDREA
Parte ricorrente contro
INAIL (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. BUZZELLI DARIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. AN PA ha convenuto in giudizio l'INAIL per vedere accolte le seguenti conclusioni: il diritto dell'avv. PA alla riliquidazione del TFS, in misura pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, quanti sono gli anni di servizio prestati, tenendo conto, ai fini del relativo calcolo, dei compensi professionali e degli onorari percepiti;
conseguentemente, anche in diretta ed immediata applicazione dell'art. 36 Cost., condannare l'Inail a corrispondere al ricorrente tutto quanto spettantigli sulla base di tale ricalcolo, previa ammissione di CTU contabile che sin da ora si richiede;
in ipotesi inviare gli atti alla Corte Costituzionale stante la incostituzionalità dell'art. 13 l. 70/75 in quanto norma in contrasto con i principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché di quello della proporzionalità della retribuzione (diretta ed indiretta) alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui agli artt. 3 e 36 Cost. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: è stato dipendente dell'INAIL dal 15.7.1996 al 30.3.2018 in qualità di avvocato organicamente inserito nell'Avvocatura Pubblica dell'ente;
dopo due anni circa dalla cessazione del rapporto lavorativo ha ricevuto a titolo di prima tranche del trattamento di quiescenza la somma netta di € 27.504,00, all'accreditamento della quale è seguito il prospetto di liquidazione dell'emolumento contenente una quantificazione lorda di € 70.681,00 fondata sui soli componenti della c.d paga tabellare
1
ex art. 13 l. n.70 del 1975;
la sua retribuzione era composta dallo stipendio, dal R.I.A., dall'indennità di vacanza contrattuale, dalle indennità legali art. 14, dall'indennità professionale e da acconti sulla retribuzione accessoria, nonché dai compensi professionali ed onorari legali ex art 26 comma 4 della legge n. 70/1975;
tali emolumenti, pacificamente utilizzati ai fini del calcolo della pensione, confluivano in due fondi gestiti dall'INAIL che provvedeva alla ripartizione degli stessi fra gli avvocati in servizio secondo un criterio di anzianità che, progressivamente, assegnava una quota ai più giovani, una quota e mezzo dopo un certo numero di anni di anzianità e due quote ai più anziani;
le modalità di erogazione dei compensi per queste due voci, per alcuni anni consistettero nel versamento quadrimestrale dell'importo delle stesse in corrispondenza dei mesi di febbraio, giugno ed ottobre;
successivamente in una assegnazione mensile fondata anche sulla media di quanto erogato nell'anno precedente ed in un unico conguaglio annuale corrisposto nel mese di maggio;
fino circa alla cessazione del suo rapporto lavorativo,
l'INAIL corrispondeva ai professionisti un'indennità di anzianità (o TFS) contenente il computo dei predetti compensi professionali ed onorari legali, ma a lui ha pagato l'indennità di anzianità con stralcio delle voci dei compensi professionali e degli onorari.
3. Si è costituito in giudizio l'INAIL che ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre, tramite richiamo, ex art 118 disp att. cpc., a quanto di recente argomentato dalla Corte di Appello di Ancona nella sentenza n.
89/2024, le cui considerazioni appaiono pienamente condivisibili e coerenti con il caso di specie.
6.
costoro, in relazione a tale peculiare stato, sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.
In termini generali, attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, si è andata delineando la figura ibrida dell'Avvocato-dipendente, il cui rapporto con l'Ente è regolato individualmente dalla Legge Forense con riguardo a tutte le attività di esercizio del mandato difensivo, mentre rispetto alle manifestazioni datoriali che integrino tipico esercizio del potere unilaterale di eterodirezione vige la disciplina del pubblico impiego.
2
Ed infatti, per un verso è stato chiarito dai Giudici di legittimità che “Ove l'Inail - a seguito di procura ad litem conferita dal direttore di Sede - si sia costituita in giudizio a mezzo di un determinato procuratore legale facente parte del suo ufficio legale interno, la notifica della sentenza fatta ad un diverso procuratore, pur del medesimo ufficio legale, deve ritenersi nulla per violazione del disposto degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. perché non effettuata al procuratore costituito e quindi è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione…. atteso che all'ufficio medesimo (differentemente dagli uffici dell'Avvocatura di stato) non può riconoscersi carattere unitario ed impersonale, essendo invece il rapporto professionale regolato individualmente dalla legge forense, nonostante
l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego tra l'istituto ed i suoi legali” (Così Cass.n. n.2449/87 richiamata da Cass. n.9678/1991).
In tal modo, viene valorizzata l'assenza della relazione di immedesimazione organica tra Avvocato ed
Ente pubblico, con riferimento al rapporto professionale che discende dal mandato difensivo.
D'altro canto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “Qualora un avvocato o procuratore venga inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico non economico, con costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, come consentito dall'art. 3, comma 4, lett. b), del r.d.l. n. 1578 del 1933 (conv. dalla l.
n. 36 del 1934 e modif. dalla l. n. 1949 del 1939), in deroga alla regola generale dell'incompatibilità della professione forense con impieghi retribuiti, la disciplina di tale rapporto trova prevalente applicazione
(Cass., Sez Lav., n. 23219/2022).
Ed è proprio nel riferimento al criterio di prevalente, non già esclusiva, operatività degli istituti retributivi consacrati dalla legislazione lavoristica, ed in specie da quella sul pubblico impiego, che risiede la soluzione della questione all'odierno vaglio.
In primo luogo, nell'ambito dell'attività nel complesso demandata alla categoria di pubblici dipendenti di cui ci si occupa, occorre distinguere tra attività “legale” e attività “forense”, poiché solo con riferimento alla prima, e non anche alla seconda, Cassazione n. 23219/2022 citata ritiene consentito al datore di lavoro, nell'esercizio dello "ius variandi", assegnare l'Avvocato “… ad altri compiti, ove questi, pur non esplicandosi in atti di professione legale, siano inerenti al campo giuridico, salvaguardino il suo patrimonio professionale e rispettino la sua collocazione nell'ambito della gerarchia dell'ente…”.
E', dunque, chiaro a contrario che, in forza della procura alle liti e dell'investitura del mandato difensivo,
l'avvocato assume la responsabilità della difesa in giudizio dell'Istituto, vedendosi al contempo garantita dalla legge sull'Ordinamento Professionale Forense (ora legge n.247/2012), l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica al pari di ogni altro difensore, oltre che un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
3
In particolare, l'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale integrativo dell'8 gennaio 2003, in sede di attuazione delle disposizioni dell'art. 33 del Ccnl di Comparto 16 febbraio 1999, ha demandato agli Enti
l'adozione di una nuova ed onnicomprensiva disciplina dei compensi professionali dovuti agli avvocati
“…in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578, ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per
l'Avvocatura dello Stato”. E' stato, quindi, adottato con delibera del Commissario straordinario n. 788 del
25 settembre 2003 il “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati”, cui sono state apportate delle modificazioni con delibera del Commissario straordinario n. 116 del 3 giugno
2009.
Dalle su richiamate fonti normative si evince che i parametri per determinare le percentuali dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Inail sono mutuati dalla legge sull'Ordinamento Professionale
Forense e