Trib. Foggia, sentenza 13/03/2024, n. 913

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 13/03/2024, n. 913
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 913
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 13.03.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2626/2023 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
LI PE, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Battaglino
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Paolo Sedda e Amodio
Marzocchella)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere un bracciante agricolo e in quanto tale regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato negli anni 2017 per 107 giornate (dal 25.7.2017 al
31.12.2017), nel 2018 per 107 giornate (dal 11.08.2018 al 31.08.2018), nel 2019 per 102 giornate (dal 31.08.2019 al 31.12.2019) e nel 2020 per 102 giornate (dal 01.09.2020 al
31.12.2020) alle dipendenze dell'azienda agricola TI RA ed ha censurato
l'operato dell'INPS laddove ha totalmente cancellato tali giornate dagli elenchi OTD.
1
Il ricorrente ha aggiunto di aver proposto tempestivi ricorsi amministrativi avverso le suddette cancellazioni, precisando che gli stessi sono stati rigettati con delibere della Commissione
CISOA del 16.02.2023.
Il ricorrente in esame ha, inoltre, eccepito la nullità del provvedimento di disconoscimento in quanto carente di motivazione, ossia adottato in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra il ricorrente e l'Azienda TI RA, con sede in
Manfredonia (FG), località La Borgogna – Borgo Mezzanone e precisamente con assunzione dal 25.07.2017 al 31.12.2017 – 11.08.201 al 31.12.2018 – 31.08.2019 al 31.12.2019 –
01.09.2020 al 31.12.2020;
- per l'effetto, dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Orta OV per l'anno 2017 per

107 giorni, per l'anno 2018 per 107 giorni, per l'anno 2019 per 102 giorni e per l'anno 2020 per 102 giorni, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art 9 ter, co. 2, L 608/96;
- condannare l'INPS, in persona del suo direttore pro-tempore, a detta reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è tempestivamente costituito l'INPS, il quale, in via preliminare, ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, convertito con modifiche nella legge n. 83/1970 e, nel merito, ha dedotto
l'infondatezza delle avverse pretese, invocandone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti e dopo un rinvio concesso su istanza del ricorrente per formalizzare la rinuncia all'azione, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. - Si osserva, anzitutto, che parte ricorrente, che aveva chiesto ed ottenuto un rinvio per formalizzare la rinuncia all'azione, nelle note di TS depositate in data8.3.2024 ha, invece, insistito per l'ammissione delle prove orali articolate.
2. – Ciò posto, il ricorso giudiziario è stato depositato nel rispetto del termine ex art. 22 D.L. n.
7/1970
, conv. con mod. nella L. 83/1970, dovendosi presumere che parte ricorrente abbia avuto conoscenza dei provvedimenti di disconoscimento il 26.1.2023 (data in cui ha proposto i ricorsi amministrativi alla Commissione CISOA) e non in data antecedente.
2
Ed invero, i tentativi di notifica di tali provvedimenti effettuati dall'INPS non sono andati a buon fine, come risulta dalla documentazione acquisita (v. doc. allegati al ricorso introduttivo del giudizio, nonché doc. 8 e 9 allegati alla memoria di costituzione) e come ammesso dallo stesso
INPS nella memoria di costituzione.
Pertanto, infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS.
Sempre in via preliminare, si deve dare atto dell'infondatezza delle doglianze del ricorrente, relative alla asserita violazione, da parte dell'INPS, delle regole sul procedimento amministrativo
(nella specie, art. 3 della L. 241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato). Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all'INPS, possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma
5, che impone all'Istituto previdenziale l'onere di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell'Istituto previdenziale, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010). Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla
3 liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che
l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato”.
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente Istituto Previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche
Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 19140/2020.
Peraltro, nella specie, i provvedimenti di cancellazione appaio, sia pur succintamente, motivati:
“…a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale”.
Trattasi di motivazione che, sia pure estremamente sintetica, consente all'interessato di comprendere che la variazione delle giornate è conseguita ad accertamenti ispettivi.
3. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni già espresse da questo Ufficio in alcuni precedenti (v. sentenze n. 2996 del
17.10.2023 e n. 436 del 16.1.2024 Giudice est. dott.ssa Aquilina Picciocchi) intervenuti su fattispecie analoghe, che di seguito si riportano, con i necessari adattamenti, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094
c.c.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
4
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi