Trib. Pescara, sentenza 11/11/2024, n. 1273
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Testo completo
N. R.G. 483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483/2022 promossa da:
AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (C.F. 91127340684) con sede in Villanova di Cepagatti (PE), Via Nazionale SS 602 Km 51 + 355, Centro
Direzionale 2 piano in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Savini, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rizzo ([...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Piazza di Sant'Andrea della Valle
n.3
ATTORE/OPPONENTE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI PESCARA (C.F.
13756881002) subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona di CO LA TT,
Direzione Regionale Abruzzo Contenzioso Regionale, giusta procura speciale per atto
Notaio De Luca dell'1.10.2021, rep. 175859 e racc. 11459, con sede in Roma, Via
Giuseppe Grezar n. 14, P.I. 13756881002 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte
Zebio n. 32, presso lo studio dell'Avv. Damiano Camillò, C.F. [...]che la rappresenta e difende
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Nonché
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., C.F.
80003170661, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (C.F. 80006940664, fax 0862/410918, presso i cui uffici del Complesso
Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
CONVENUTE/OPPOSTE
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/2/2024 le parti hanno concluso come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 21 giugno 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'opposizione proposta da ARAP nei confronti di Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della Riscossione Provincia di Pescara e nei confronti di Regione
Abruzzo, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 083 2020 00030250 55 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione Provincia di
Pescara dell'importo di Euro 970.017,48
Nell'atto introduttivo premetteva in fatto l'opponente che dalla cartella risulta che il ruolo
2020/000746 sarebbe stato notificato il 13 giugno 2019 e reso esecutivo il 9 gennaio 2020.
La cartella di pagamento impugnata sarebbe manifestamente nulla e, comunque, illegittima per i seguenti motivi.
1)L'Agente per la riscossione, in sede di notifica della cartella, non ha dato prova della
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conformità del documento inoltrato mediante posta elettronica certificata (PEC). Il file .pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale. Il ravvisato difetto non può ritenersi sanato con l'atto oppositivo, anche in considerazione della assoluta ignoranza dell'opponente circa il contenuto dell'estratto di ruolo. Sussiste quindi l'interesse di parte istante all'annullamento della cartella, atto foriero di effetti pregiudizievoli e dannosi.
2) In secondo luogo, viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale che considera nulli gli atti della riscossione recapitati nella casella di posta elettronica del destinatario da un indirizzo pec difforme da quello presente sull'Indice nazionale degli indirizzi della
Pubblica Amministrazione -IPA. Nella fattispecie non risulta attestato dalla relata di notifica, essa stessa per altro inesistente e non digitalmente firmata, che l'indirizzo PEC di provenienza sia coincidente con quello contenuto nell'IPA. Per altro la stessa cartella non ha il visto di conformità.
3)Violazione e falsa applicazione degli articoli 17 e 21 del D.Lgs. del 26/02/1999, n. 46, in combinato disposto con gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, ovvero carenza assoluta di potere impositivo ed illegittimo utilizzo dell'esazione tributaria;
in alternativa violazione degli artt. 23,24 DPR 601/73. La cartella si riferisce ad asseriti canoni di derivazione idrica dovuti in forza di concessione di falda acquifera da ARAP alla Regione
Abruzzo. L'art. 11 del D.P.R. del 29/09/1973, n. 602 stabilisce che nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Il successivo art. 12 del DPR n. 602/73 prevede che in ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. Nel caso di entrate derivanti da rapporti di diritto privato l'art. 21 del D.lgs. n. 46/1999 puntualizza che
“salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. L'art. 17 del D.lgs. n. 46/99 stabilisce che
“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle
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entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. La giurisprudenza della
Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale in tema di riscossione mediante ruolo, poiché le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella somme derivanti dal rapporto contrattuale (cfr. Corte Cass. Civ. Sez. V, Sent., 03-03- 2017,
n. 5439). Con particolare riferimento al rapporto concessorio tra soggetto pubblico e soggetto privato la Suprema Corte ha affermato che il credito dell'amministrazione comunale dedotto in giudizio non ha natura pubblicistica di tributo, perché riconducibile non già ad una tassa, ma ad un canone corrispettivo. Conseguentemente l'adempimento della prestazione di pagamento del canone stesso, e la realizzazione del relativo credito da parte dell'amministrazione concedente, esplica effetti meramente privatistici (cfr. Corte di
Cassazione Sentenza n. 582 del 12 gennaio 2017). Ciò posto, la Suprema Corte precisa che nel caso di recupero di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico (quale è il pagamento del corrispettivo di un canone nel rapporto di concessione, cfr. Cass. Sezioni Unite nn. 24902/11;
20939/11;
13903/11), l'iscrizione a ruolo è subordinata all'ottenimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo (cfr. Corte di Cassazione sent.
582/2017 cit.). Nel caso di specie, la cartella di pagamento si riferisce a “canoni” relativi ai rapporti di concessione idrica.
4) Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Violazione dell'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 in combinato disposto con l'art. 7 della L. n. 212/2000. Difetto di motivazione
L'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento, secondo l'opponente, sono stati emessi senza tenere conto di elementi sostanziali che, invece, in base all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 12 del DPR n. 602/73 e art. 7 L. n. 212/2000 e all'obbligo di azione in buona fede e di riconduzione quanto meno ad equità dei rapporti con ARAP era pagina 4 di 25
onere della Regione e della stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione valutare prima di procedere all'iscrizione a ruolo ed alla successiva cartella. Di qui l'ulteriore profilo di nullità della cartella.
Nel costituirsi, la Regione, eccepiva in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, in quanto la giurisdizione apparterrebbe al Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143 R.D. 1775/1933. In particolare, in relazione a controversie relative ai canoni di concessione per derivazione di acque, la S.C. ha statuito (Cass. Sez. U. Sentenza
n. 16798 del 30/07/2007) che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato, non ha cognizione nelle controversie relative alla debenza dei canoni di concessione di derivazione di acque in cui le parti chiedano un accertamento pregiudiziale, con efficacia di giudicato, circa la illegittimità dei provvedimenti dell'autorità amministrativa che hanno aumentato i canoni stessi, ma può compiere un accertamento incidentale sulla illegittimità degli atti ed eventualmente disapplicarli.
Pertanto, non avendo ad oggetto la causa in esame la debenza di canoni ma la sola legittimità degli atti, la controversia esula dalla competenza di Tribunale Ordinario, appartenendo alla cognizione esclusiva del TSAP in grado unico.
La regione contestava inoltre il primo profilo di nullità eccepito da controparte, in quanto asseritamente superato alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. In proposito, richiamava una recente decisione (Cass. civ.,
Sez. VI-T, ord. 13 dicembre 2021, n. 39513), in cui la CTR, «accertato che la cartella esattoriale [era] stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma 7» aveva «ritenuto l'inesistenza di tale forma di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483/2022 promossa da:
AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (C.F. 91127340684) con sede in Villanova di Cepagatti (PE), Via Nazionale SS 602 Km 51 + 355, Centro
Direzionale 2 piano in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Savini, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rizzo ([...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Piazza di Sant'Andrea della Valle
n.3
ATTORE/OPPONENTE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI PESCARA (C.F.
13756881002) subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona di CO LA TT,
Direzione Regionale Abruzzo Contenzioso Regionale, giusta procura speciale per atto
Notaio De Luca dell'1.10.2021, rep. 175859 e racc. 11459, con sede in Roma, Via
Giuseppe Grezar n. 14, P.I. 13756881002 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte
Zebio n. 32, presso lo studio dell'Avv. Damiano Camillò, C.F. [...]che la rappresenta e difende
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Nonché
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., C.F.
80003170661, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (C.F. 80006940664, fax 0862/410918, presso i cui uffici del Complesso
Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
CONVENUTE/OPPOSTE
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/2/2024 le parti hanno concluso come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 21 giugno 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'opposizione proposta da ARAP nei confronti di Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della Riscossione Provincia di Pescara e nei confronti di Regione
Abruzzo, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 083 2020 00030250 55 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione Provincia di
Pescara dell'importo di Euro 970.017,48
Nell'atto introduttivo premetteva in fatto l'opponente che dalla cartella risulta che il ruolo
2020/000746 sarebbe stato notificato il 13 giugno 2019 e reso esecutivo il 9 gennaio 2020.
La cartella di pagamento impugnata sarebbe manifestamente nulla e, comunque, illegittima per i seguenti motivi.
1)L'Agente per la riscossione, in sede di notifica della cartella, non ha dato prova della
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conformità del documento inoltrato mediante posta elettronica certificata (PEC). Il file .pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale. Il ravvisato difetto non può ritenersi sanato con l'atto oppositivo, anche in considerazione della assoluta ignoranza dell'opponente circa il contenuto dell'estratto di ruolo. Sussiste quindi l'interesse di parte istante all'annullamento della cartella, atto foriero di effetti pregiudizievoli e dannosi.
2) In secondo luogo, viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale che considera nulli gli atti della riscossione recapitati nella casella di posta elettronica del destinatario da un indirizzo pec difforme da quello presente sull'Indice nazionale degli indirizzi della
Pubblica Amministrazione -IPA. Nella fattispecie non risulta attestato dalla relata di notifica, essa stessa per altro inesistente e non digitalmente firmata, che l'indirizzo PEC di provenienza sia coincidente con quello contenuto nell'IPA. Per altro la stessa cartella non ha il visto di conformità.
3)Violazione e falsa applicazione degli articoli 17 e 21 del D.Lgs. del 26/02/1999, n. 46, in combinato disposto con gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, ovvero carenza assoluta di potere impositivo ed illegittimo utilizzo dell'esazione tributaria;
in alternativa violazione degli artt. 23,24 DPR 601/73. La cartella si riferisce ad asseriti canoni di derivazione idrica dovuti in forza di concessione di falda acquifera da ARAP alla Regione
Abruzzo. L'art. 11 del D.P.R. del 29/09/1973, n. 602 stabilisce che nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Il successivo art. 12 del DPR n. 602/73 prevede che in ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. Nel caso di entrate derivanti da rapporti di diritto privato l'art. 21 del D.lgs. n. 46/1999 puntualizza che
“salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. L'art. 17 del D.lgs. n. 46/99 stabilisce che
“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle
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entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. La giurisprudenza della
Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale in tema di riscossione mediante ruolo, poiché le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella somme derivanti dal rapporto contrattuale (cfr. Corte Cass. Civ. Sez. V, Sent., 03-03- 2017,
n. 5439). Con particolare riferimento al rapporto concessorio tra soggetto pubblico e soggetto privato la Suprema Corte ha affermato che il credito dell'amministrazione comunale dedotto in giudizio non ha natura pubblicistica di tributo, perché riconducibile non già ad una tassa, ma ad un canone corrispettivo. Conseguentemente l'adempimento della prestazione di pagamento del canone stesso, e la realizzazione del relativo credito da parte dell'amministrazione concedente, esplica effetti meramente privatistici (cfr. Corte di
Cassazione Sentenza n. 582 del 12 gennaio 2017). Ciò posto, la Suprema Corte precisa che nel caso di recupero di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico (quale è il pagamento del corrispettivo di un canone nel rapporto di concessione, cfr. Cass. Sezioni Unite nn. 24902/11;
20939/11;
13903/11), l'iscrizione a ruolo è subordinata all'ottenimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo (cfr. Corte di Cassazione sent.
582/2017 cit.). Nel caso di specie, la cartella di pagamento si riferisce a “canoni” relativi ai rapporti di concessione idrica.
4) Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Violazione dell'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 in combinato disposto con l'art. 7 della L. n. 212/2000. Difetto di motivazione
L'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento, secondo l'opponente, sono stati emessi senza tenere conto di elementi sostanziali che, invece, in base all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 12 del DPR n. 602/73 e art. 7 L. n. 212/2000 e all'obbligo di azione in buona fede e di riconduzione quanto meno ad equità dei rapporti con ARAP era pagina 4 di 25
onere della Regione e della stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione valutare prima di procedere all'iscrizione a ruolo ed alla successiva cartella. Di qui l'ulteriore profilo di nullità della cartella.
Nel costituirsi, la Regione, eccepiva in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, in quanto la giurisdizione apparterrebbe al Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143 R.D. 1775/1933. In particolare, in relazione a controversie relative ai canoni di concessione per derivazione di acque, la S.C. ha statuito (Cass. Sez. U. Sentenza
n. 16798 del 30/07/2007) che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato, non ha cognizione nelle controversie relative alla debenza dei canoni di concessione di derivazione di acque in cui le parti chiedano un accertamento pregiudiziale, con efficacia di giudicato, circa la illegittimità dei provvedimenti dell'autorità amministrativa che hanno aumentato i canoni stessi, ma può compiere un accertamento incidentale sulla illegittimità degli atti ed eventualmente disapplicarli.
Pertanto, non avendo ad oggetto la causa in esame la debenza di canoni ma la sola legittimità degli atti, la controversia esula dalla competenza di Tribunale Ordinario, appartenendo alla cognizione esclusiva del TSAP in grado unico.
La regione contestava inoltre il primo profilo di nullità eccepito da controparte, in quanto asseritamente superato alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. In proposito, richiamava una recente decisione (Cass. civ.,
Sez. VI-T, ord. 13 dicembre 2021, n. 39513), in cui la CTR, «accertato che la cartella esattoriale [era] stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma 7» aveva «ritenuto l'inesistenza di tale forma di
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