Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 34
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Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza Proc. N.2591/2023
VERBALE DI UDIEN del 14/01/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SPRIZZI MARIA FRANCESCA, anche per delega dell'avv.
Antonio Papalia, che si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate nei verbali di causa e nelle note autorizzate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, anche alla luce dell'espletata prova testimoniale.
Per INPS l'avv. Marilena Abramo per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si riporta alla propria memoria di costituzione insistendo in tutte le eccezioni, deduzioni, richieste anche istruttorie ivi formulate. Chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo
e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP avv. Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
n. 2591 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
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Antonio Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo,
Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Roberto Fantini,
Notaio in Fiumicino;
resistente
All'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 18,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTEN
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro agricolo – re-iscrizione negli elenchi
Con ricorso depositato in data 23 agosto 2023 la ricorrente, bracciante agricola, esponeva di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda Agricola
RO CA nell'anno 2017 per 51 giornate.
Evidenziava che l'INPS, a seguito della verifica ispettiva condotta nei confronti della ditta datrice di lavoro, aveva totalmente disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso nel suddetto anno.
Premettendo di aver proposto, in data 7 febbraio 2023, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento, rimasto inevaso, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza al fine di sentire accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l' Azienda Agricola RO
CA, per 51 giornate nel corso del 2017 e, per l'effetto, dichiarare nullo ed illegittimo il provvedimenti di disconoscimento e riconoscere il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate, con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di
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disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83.
Nel merito rilevava che l'azienda agricola RO CA era stata oggetto di accertamento ispettivo, con riferimento al periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2021, in esito al quale gli ispettori avevano concluso che non tutte le giornate denunciate trovassero congruenza rispetto alla reale entità dell'attività accertata, procedendo al disconoscimento di 43 rapporti di lavoro.
Concludeva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque, rigettato nel merito perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza odierna, la causa, istruita con prova testimoniale offerta da parte ricorrente e con acquisizione dei documenti allegati dalle parti, è decisa sulle conclusioni di cui in verbale.
La prova testimoniale chiesta dall' Inps non è stata ammessa: la richiesta di prova per testi
“sui capitoli riportati in narrativa ai numeri da 1) a 8) qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, preceduti dalla parola: “vero che” è apparsa priva del requisito della specificità e anche superflua ai fini del decidere: gli ispettori agenti avrebbero potuto solo riferire della veridicità di quanto avvenuto in loro presenza e verbalizzato in un documento dotato di per sé di fede pubblica.
Conclusasi l'istruttoria, è stata fissata per la data odierna udienza per la discussione e la decisione, con termine per note illustrative.
L'eccezione di decadenza va disattesa.
L'art. 22, 1° comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, dispone: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del decr. leg.vo n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il
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termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
5 febbraio 2007, n. 2375;
16 gennaio 2007, n. 813). L'art. 11 del d. lgs. n. 375/93 dispone:
“Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la