Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 85
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona
del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 1646/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
IO RI (C.F. [...]) e IN IN (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv.to Danilo Lioi, giusta procura
alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via
Raffaele Cantarella n. 7;
- Opponenti –
CONTRO
BANCA IFIS Sp.A. (C.F. 02505630109) e per essa la mandataria IFIS NPL
SERVICING S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Marco Pesenti
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 26.02.2018 a mezzo pec, i sig.ri RU RI e
IN LB proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3678/2017
del 18.12.2017 e notificato in data 26.01.2018, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva
loro di pagare in favore di BA IS s.p.a. la somma di € 64.310,38 a titolo di
inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal contratto di finanziamento
n. 6828724.
1
Gli opponenti hanno eccepito, nell'impugnare la documentazione esibita dall'opposta
in sede monitoria, la mancanza di prova del credito vantato che non risiedeva nel
saldaconto prodotto dalla BA;
la nullità della clausola contrattuale relativa
all'anatocismo;
che dal CTP sono stati rideterminati il piano di ammortamento
ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento
minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula
del contratto;
che alla strega della rideterminazione del CTP le somme da recuperare
ammontavano ad € 11.781,36 e riguardano la sommatoria dei maggiori interessi pagati
dal cliente risultante alla data di scadenza dell'ultima rata pagata corrispondente alla
n. 26 del piano di ammortamento con, cioè alla data dell'1.04.2014;
che tale importo
sarebbe stato sufficiente a coprire le quote capitale delle rate ancora a scadere, dalla
rata n. 27 alla rata n. 59 con scadenza 1.01.2017, oltre la decadenza del beneficio del
termine in data 4.05.2015.
Chiedeva, pertanto, la rimessione in termini e nel merito: revocare il decreto
ingiuntivo;
condannare la BA alle spese del giudizio;
in via istruttoria ammettere
CTU contabile.
Si costituiva in giudizio la BA IS S.p.a la quale, contestando tutto quanto eccepito
e dedotto dagli opponenti, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del
Decreto Ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività dello stesso;
deduceva che
l'estratto conto prodotto agli atti era analitico e non un mero saldaconto, idoneo a
rappresentare tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra gli
opponenti e l'opposta;
che le rate pagate ante decadenza del beneficio del termine
erano 26;
che il capitale residuo alla data del pagamento dell'ultima rata versata (n. 38)
era di € 46.694,46;
che le rate scadute ed impagate erano 12 e non sono state oggetto di
richiesta in sede monitoria;
che la decadenza dal beneficio del termine alla data del
4.05.2015 corrisponde alla rata n. 38 del piano di ammortamento;
che l'odierna opposta
ha qualificato in sede monitoria il proprio credito quale sommatoria tra capitale
residuo all'esito del pagamento dell'ultima rata (rata n. 26) versata (€ 46.694,46) più
interessi di mora a decorrere dalla successiva data di decadenza dal beneficio del
2
termine, come analiticamente calcolati nella misura del 17.615,92;
che il piano di
ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo;
che il contratto de quo
risulta pienamente rispondente alle norme di legge sotto il profilo della disciplina anti-
usura;
che il tasso soglia previsto per i contratti di prestito personale, nel trimestre
gennaio-marzo 2012, era pari al 18,15% a fronte di un TAEG contrattuale del 13,77% e
di un tasso di mora del 15%;
che l'assicurazione nel contratto de quo era facoltativa e
ben poteva essere esclusa dal calcolo del TAEG.
Istaurato il contraddittorio, all'udienza del 24.06.2020, svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini
di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata la CTU contabile, all'udienza del
18.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni la causa veniva
trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il merito
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto
di ragione.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a
cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso
sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata,
con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di
cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni
e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la
fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la
conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le
eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile,
sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
3
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della
composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento con le relative
condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte
dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in
particolar modo il piano di ammortamento e l'estratto conto.
Relativamente a quest'ultimo, la distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione
unilaterale del funzionario dell'istituto di credito su cui è apposta la certificazione
della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo
all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le
movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni
attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel
successivo giudizio di opposizione – non attiene alla controversia in esame, vertente
su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifica che queste forme di finanziamento rientrano nell'ambito del credito al
consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore
a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e
servizi. Nella specie, il finanziamento con credito rotativo si realizza mediante la messa
a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può
utilizzare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona
del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 1646/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
IO RI (C.F. [...]) e IN IN (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv.to Danilo Lioi, giusta procura
alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via
Raffaele Cantarella n. 7;
- Opponenti –
CONTRO
BANCA IFIS Sp.A. (C.F. 02505630109) e per essa la mandataria IFIS NPL
SERVICING S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Marco Pesenti
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 26.02.2018 a mezzo pec, i sig.ri RU RI e
IN LB proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3678/2017
del 18.12.2017 e notificato in data 26.01.2018, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva
loro di pagare in favore di BA IS s.p.a. la somma di € 64.310,38 a titolo di
inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal contratto di finanziamento
n. 6828724.
1
Gli opponenti hanno eccepito, nell'impugnare la documentazione esibita dall'opposta
in sede monitoria, la mancanza di prova del credito vantato che non risiedeva nel
saldaconto prodotto dalla BA;
la nullità della clausola contrattuale relativa
all'anatocismo;
che dal CTP sono stati rideterminati il piano di ammortamento
ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento
minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula
del contratto;
che alla strega della rideterminazione del CTP le somme da recuperare
ammontavano ad € 11.781,36 e riguardano la sommatoria dei maggiori interessi pagati
dal cliente risultante alla data di scadenza dell'ultima rata pagata corrispondente alla
n. 26 del piano di ammortamento con, cioè alla data dell'1.04.2014;
che tale importo
sarebbe stato sufficiente a coprire le quote capitale delle rate ancora a scadere, dalla
rata n. 27 alla rata n. 59 con scadenza 1.01.2017, oltre la decadenza del beneficio del
termine in data 4.05.2015.
Chiedeva, pertanto, la rimessione in termini e nel merito: revocare il decreto
ingiuntivo;
condannare la BA alle spese del giudizio;
in via istruttoria ammettere
CTU contabile.
Si costituiva in giudizio la BA IS S.p.a la quale, contestando tutto quanto eccepito
e dedotto dagli opponenti, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del
Decreto Ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività dello stesso;
deduceva che
l'estratto conto prodotto agli atti era analitico e non un mero saldaconto, idoneo a
rappresentare tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra gli
opponenti e l'opposta;
che le rate pagate ante decadenza del beneficio del termine
erano 26;
che il capitale residuo alla data del pagamento dell'ultima rata versata (n. 38)
era di € 46.694,46;
che le rate scadute ed impagate erano 12 e non sono state oggetto di
richiesta in sede monitoria;
che la decadenza dal beneficio del termine alla data del
4.05.2015 corrisponde alla rata n. 38 del piano di ammortamento;
che l'odierna opposta
ha qualificato in sede monitoria il proprio credito quale sommatoria tra capitale
residuo all'esito del pagamento dell'ultima rata (rata n. 26) versata (€ 46.694,46) più
interessi di mora a decorrere dalla successiva data di decadenza dal beneficio del
2
termine, come analiticamente calcolati nella misura del 17.615,92;
che il piano di
ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo;
che il contratto de quo
risulta pienamente rispondente alle norme di legge sotto il profilo della disciplina anti-
usura;
che il tasso soglia previsto per i contratti di prestito personale, nel trimestre
gennaio-marzo 2012, era pari al 18,15% a fronte di un TAEG contrattuale del 13,77% e
di un tasso di mora del 15%;
che l'assicurazione nel contratto de quo era facoltativa e
ben poteva essere esclusa dal calcolo del TAEG.
Istaurato il contraddittorio, all'udienza del 24.06.2020, svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini
di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata la CTU contabile, all'udienza del
18.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni la causa veniva
trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il merito
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto
di ragione.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a
cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso
sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata,
con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di
cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni
e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la
fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la
conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le
eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile,
sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
3
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della
composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento con le relative
condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte
dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in
particolar modo il piano di ammortamento e l'estratto conto.
Relativamente a quest'ultimo, la distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione
unilaterale del funzionario dell'istituto di credito su cui è apposta la certificazione
della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo
all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le
movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni
attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel
successivo giudizio di opposizione – non attiene alla controversia in esame, vertente
su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifica che queste forme di finanziamento rientrano nell'ambito del credito al
consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore
a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e
servizi. Nella specie, il finanziamento con credito rotativo si realizza mediante la messa
a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può
utilizzare
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi