Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/09/2024, n. 1252

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/09/2024, n. 1252
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1252
Data del deposito : 16 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio IA, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 17 aprile 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
SOCIETÀ FERRAGINA R. & C. s.n.c. (P.IVA 01788340790), in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di agente generale di Catanzaro procuratrice speciale della
Compagnia UnipolSai Assicurazioni giusta procura per Notaio Sandro Serra del 5.05.2010, rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
BRUNO DORIA ed elettivamente domiciliata in Reggio IA, alla Via Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. CARMELO MICELI;

Attrice –
Contro
EG LA (C.F. 02205340793), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti per notaio Rocco
Guglielmo del 6.03.2020, dall'avv. DOMENICO GULLO dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Reggio IA, alla Via Cardinale Portanova, palazzo Campanella, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale;

- Convenuta

pagina 1 di 20
OGGETTO: adempimento di contratto assicurativo.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 17 aprile 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale
d'udienza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 7.01.2020, la società IN R.
& C. s.n.c. evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il Consiglio Regionale della
IA e la EG IA , deducendo che: - il Consiglio Regionale della IA, a seguito di una gara d'appalto, aveva stipulato con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni
S.p.a., Agenzia Generale di Catanzaro, la polizza “Auto Rischi Diversi Veicoli a Motore e
Natanti”, contrassegnata ed emessa il 12.05.2010, ma con effetti dall'1.05.2010;
- la polizza scadeva il 1 maggio 2012, mentre la data di scadenza del pagamento anticipato delle tre rate del premio unico veniva fissata all'1 maggio 2010 per la prima rata, al 31 dicembre 2010 per la seconda e al 31 dicembre 2011 la terza;
- il 31 dicembre 2010 era scaduto il termine per il pagamento della seconda rata di premio, per un ammontare complessivo di € 59.999,99 (31 dicembre 2010 – 31 dicembre 2011) ed il Consiglio della EG IA non aveva provveduto al relativo saldo, sicché l'attrice aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di
Catanzaro l'emissione del decreto ingiuntivo n. 540/2011 con il quale era stato ingiunto al
Consiglio della EG IA il pagamento della somma di anzidetta, oltre interessi legali dalla data del 31 dicembre 2010, nonché spese e competenze del giudizio;
- avverso il predetto D.I., la EG IA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., aveva proposto opposizione;
- il giudizio di opposizione instaurato dall'amministrazione regionale (iscritto al n. 2815/2011 R.G.A.C.), all'esito di riunione con il giudizio portante n.
2213/2011 R.G., era stato definito con sentenza n. 1837/2019 (pubblicata in data 10 ottobre 2019), mediante la quale il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Reggio IA ed aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 20
Tanto premesso in fatto, eccepiva il difetto di legittimazione processuale della EG
IA, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti del Consiglio Regionale, il cui Presidente è soggetto diverso rispetto al Presidente della EG.
Evidenziava, inoltre, che nel proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, la EG IA - presupponendo erroneamente che l'inefficacia del contratto fosse una conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione - non aveva avanzato alcuna domanda volta ad ottenere una dichiarazione di risoluzione, inefficacia o nullità del contratto assicurativo oggetto di causa.
Chiedeva, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Reggio IA adito, contrariis reiectis, così statuire: nel merito, previa pronuncia di ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. – munita di provvisoria esecutività, condannare il Consiglio Regionale della IA, in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale n. 80001350802, per le causali di cui in premessa, al pagamento in favore dell'Agenzia Generale di Catanzaro della Compagnia UnipolSai Ass.ni (già Unipol Ass.ni
S.p.a.), IN R. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €
59.999,99 oltre interessi legali – data della scadenza del pagamento della rata (del
31.12.2010) del premio fino al soddisfo. In via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui
l'odierno Tribunale dovesse ritenere che l'annullamento dell'aggiudicazione abbia determinato
l'inefficacia del contratto “medio tempore” stipulato dalla Unipol con il Consiglio Regionale, condannare il Consiglio Regionale al risarcimento del danno nei confronti della Società
IN R. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., pari al riconoscimento delle spese sostenute nonché dell'utile maturato o perso e quindi pari al mancato guadagno che sarebbe derivato dal contratto non stipulato ovverosia € 79.999,99”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva tempestivamente in giudizio la EG IA, la quale, dopo aver richiamato in sintesi le vicende giudiziarie intercorse tra le parti, eccepiva il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA ai sensi degli artt. 133 lett. e) e 112 del D.lgs. 104/2010, costituendo oggetto della controversia la questione inerente all'inefficacia del contratto azionato dalla società attrice.
pagina 3 di 20
Assumeva, inoltre, l'intervenuta estinzione del giudizio riassunto per nullità ed inidoneità del mezzo, con conseguente tardività del medesimo e prescrizione dell'azione per decorso del termine annuale di cui all'art. 2952 c.c..
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione della società attrice, poiché agiva nel giudizio de quo in nome della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a., mentre il decreto ingiuntivo n.
540/2011 era stato emesso (dal Tribunale di Catanzaro) in favore della società quale
Agenzia generale di Catanzaro della Compagnia Assicurativa e, dunque, in proprio.
La EG IA era, invece, legittimata a stare in giudizio, segnatamente nella persona del Presidente p.t., in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 75 comma 4
c.p.c.
, art. 121 comma 4 Cost. e art. 34 dello Statuto della EG IA, con conseguente nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto indirizzato al Consiglio Regionale della EG IA.
Deduceva, ancora, l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dalla società attrice in via subordinata, sussistendo rispetto alla stessa – ai sensi dell'art. 7 comma 4 del
D.lgs. 104/2010
- la giurisdizione esclusiva del GA, nonché in quanto nuova poiché formulata per la prima volta in questa sede dalla società attrice in qualità di delegata della compagnia assicurativa, laddove, invece, innanzi al Tribunale di Catanzaro la domanda in questione era stata avanzata dalla società attrice in proprio.
Sempre sul punto eccepiva, inoltre, che: “Dalla novità della domanda discende, fermo quanto testé già rilevato in relazione al difetto di giurisdizione ed a quanto eccepito sub V, 1.2, in via subordinata, la prescrizione, per il decorso del termine quinquennale dall'annullamento
(sent. TAR n. 618/10 del 1.7.2010).

2.2 In ulteriore subordine, salvo gravame, si rileva la decadenza (arg. ex art. 30 cpa), nonché infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa, trattandosi di pretesi danni conseguenti ad annullamento di provvedimento amministrativo ampliativo, nonché in applicazione dell'art. 1227 c.c. e, in via ancor più gradata, indimostrato nel quantum
”.
Nel merito, ribadendo le deduzioni poste a fondamento dell'opposizione proposta innanzi al Tribunale di Catanzaro, affermava l'infondatezza della domanda attorea, in quanto
pagina 4 di 20
l'annullamento in via giudiziaria del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 318 del
05.05.10, pronunciato dal TAR IA con sentenza n. 618/10 del 1° luglio 2010, aveva comportato la caducazione automatica del contratto medio tempore stipulato, sicché a mente dei vari orientamenti interpretativi espressi nella materia de qua, il contratto doveva intendersi inefficace per il periodo successivo al 31 ottobre, con conseguente non dovutezza delle somme azionate nei propri confronti.
Rappresentava, inoltre, che al fine di conformarsi a quanto statuito nella sentenza pronunciata dal TAR IA, aveva provveduto a reiterare la medesima gara, con ammissione di una società precedentemente esclusa (la Reale Mutua Agenzia di Corigliano, che aveva fatto ricorso al TAR) e che era risultata aggiudicataria proprio quest'ultima società, con la quale aveva quindi provveduto a concludere un nuovo contratto assicurativo con effetti dall'1.11.2010.
Pertanto, il contratto intercorso inter partes doveva in ogni caso ritenersi invalido, inefficace e, comunque, risolto, con effetti dal 1° novembre 2010, giusta nota prot. n. 2539 del 26 ottobre 2010 con cui aveva comunicato all'odierna attrice la nuova aggiudicazione e la necessaria interruzione del contratto in essere, a far fata dal 31.10.2010, nonché in ogni caso di diritto ex art. 1901 c. 3 c.c., avendo l'assicurazione, con decreto ingiuntivo, preteso il pagamento di quanto dovuto quando era già decorso il termine semestrale per esigerlo.
Alla luce di quanto esposto assumeva, altresì, di aver diritto alla restituzione di parte dell'importo del primo rateo già corrisposto, relativo alle mensilità di novembre e dicembre
2010, per un ammontare complessivo di euro 10.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, somme la cui restituzione era già stata richiesta con raccomandata prot. n. 2539 del 26.10.2010.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previo rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c., in via preliminare: 1) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del G.A., anche per le ragioni di cui al punto IV;
2) ritenere e dichiarare

l'“estinzione” del giudizio per le ragioni di cui al punto V, con ogni conseguenza ivi esplicitata;

3) in via gradata, e senza recesso, previa ogni statuizione e o declaratoria occorrenda – ivi
pagina 5 di 20 compreso quanto eccepito, allegato e dedotto al punto VIII, ed in particolare, che il contratto intercorso inter partes dovrà ritenersi invalido (nullità/annullabilità), inefficace e, comunque, risolto, con effetti dal 1 novembre 2010 giusta la citata nota prot. n. 2539 del 26 ottobre 2010 - rigettare la domanda di parte attrice anche per le ragioni di cui al punto VIII;
4) in via riconvenzionale, previa ogni statuizione e o declaratoria occorrenda – ivi compreso quanto eccepito, allegato e dedotto al punto VIII, ed in particolare, che il contratto intercorso inter partes dovrà ritenersi invalido (nullità/annullabilità), inefficace e, comunque, risolto, con effetti dal 1 novembre 2010 giusta la citata nota prot. n. 2539 del 26 ottobre 2010 - condannare la soc. IN R. & C. s.n.c, in persona del legale rappresentante p.t. nonché, in solido, la

UnipolSai Ass.ni (già Unipol Ass.ni) S.p.A. e, per essa, la soc. IN R. & C s.n.c, in persona del legale rappresentante p.t. quale Agente Generale di Catanzaro procuratore della
Compagnia, per le causali di cui al punto VIII, al pagamento, in favore della EG IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 10.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
5) ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata la domanda subordinata proposta da parte attrice per le ragioni gradatamente indicate al punto X;
6) dichiarare, comunque, ogni domanda proposta nei confronti della EG IA inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto, e, in ogni caso, dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito relativo alle somme vantate nell'atto di citazione
”.
All'udienza del 21.04.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con ordinanza del 6.01. 2022 questo Giudice disponeva l'acquisizione fascicolo del procedimento celebratosi innanzi al Tribunale di Catanzaro n. 2815/2011 R.G., rinviando la causa all'udienza del 4.05.2022.
Con successiva ordinanza del 27.06.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.05.2022, veniva rigettata la richiesta avanzata da parte convenuta di concessione dell'ordinanza ex 186 ter c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 20
Infine, all'esito di un rinvio, all'udienza del 17.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presente controversia origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo n. 540/2011 - con cui il Tribunale di Catanzaro, su ricorso dell'odierna attrice in riassunzione, ha ingiunto al
Consiglio regionale della IA il pagamento di € 59.999,99 oltre interessi legali dal 31 dicembre 2010, competenze e spese del procedimento monitorio – , definito con sentenza n.
1837/2019, con cui il Tribunale adito ha declinato la propria competenza in favore dell'intestato Tribunale, innanzi al quale la società IN ha riassunto il processo.
Nello specifico, l'odierna società attrice agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 59.999,99, assumendo che trattasi della seconda rata del premio assicurativo relativo al periodo dicembre 2010-dicembre 2011, scaduta il 31.12.2010, come da contratto assicurativo denominato “Auto Rischi Diversi Veicoli a Motore e Natanti”, stipulato in data 12.5.2010, ma avente effetti dal 1.5.2010.
Dal canto suo, parte convenuta eccepisce di non essere tenuta al pagamento del quantum preteso dalla società attrice assumendo che, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione dichiarato in sede giudiziale, il contratto concluso inter partes sarebbe divenuto inefficace per il periodo successivo al 31 ottobre 2010.
Inoltre, in via riconvenzionale, l'amministrazione convenuta domanda che, previa declaratoria di invalidità, inefficacia e comunque di risoluzione (con effetti dal 1 novembre
2010) del contratto de quo , la società attrice venga condannata alla rifusione delle somme indebitamente percepite in relazione alle mensilità di novembre e dicembre 2010, per un ammontare complessivo di euro 10.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Ciò posto, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione.
Risulta, invero, dagli atti del giudizio che la società attrice (parte opposta nell'ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro), a seguito della sentenza n. 1837/2019 pubblicata, mediante deposito in cancelleria, in data 10 ottobre 2019 , con cui il predetto
pagina 7 di 20
Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, ha notificato l'atto di citazione in riassunzione al Consiglio regionale della IA in data in data 7.01.2020, ossia nel rispetto del termine trimestrale di cui all'art. 50 c.p.c.
Sempre in premessa va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Sul punto si osserva che il Tribunale di Catanzaro nella sentenza emessa a conclusione del procedimento riassunto in questa sede, nel declinare la propria competenza, si è comunque pronunciato sulla propria giurisdizione affermando quanto segue: “Venendo alla questione controversa, la EG si duole del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce del petitum sostanziale, eccependosi la invalidità/inefficacia del contratto, anche in conseguenza della rinnovata aggiudicazione ed espressa manifestazione di volontà, in quanto il vaglio giudiziale richiesto coincide con il parametro ritagliato dall'art. 133 c.p.a. Detta norma, al comma 1, lett.
e) attribuisce la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo per le controversie relative all'affidamenti di lavori pubblici, servizi, forniture svolte da soggetti comunque tenuti nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative. Con interpretazione nomofilattica le Sezioni Unite (con pronuncia richiamata anche da parte opponente) hanno chiarito come “in tema di controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici, va affermata la giurisdizione esclusiva del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi