Trib. Ferrara, sentenza 03/09/2024, n. 829
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Testo completo
N. R.G. 590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 590/2023, promossa da:
VA NA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Chiesa PA
OPPONENTE contro
S.I.L.L.A. SOCIETÀ IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI FA
AT & C. S.A.S., (C.F. 00040220386), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Bartolini Donatella
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, NA NN, titolare della impresa individuale NA ON di NN NA, ha convenuto in giudizio S.I.L.L.A. - Società
Importazione Lavorazione Legnami e Affini di BI TE & C. s.a.s. chiedendo, in via pregiudiziale,
l'accertamento dell'inesistenza dell'atto notificato in data 3/02/2023 alla ditta opponente, essendo la relata di notifica priva dell'attestazione di conformità dei duplicati informatici.
Nel merito, parte opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal
Tribunale di Ferrara il 31/01/2023 (RG 228/2023) e, in via riconvenzionale, a fronte delle fatture emesse dalla società S.I.L.L.A. di euro 23.572,15 e del pagamento dell'opponente di euro 31.810,66
pagina 1 di 8
tramite bonifici bancari, la condanna dell'opposta alla restituzione di euro 8.238,51, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
NA NN ha .L.L.A. aveva adito il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere la condanna della impresa individuale NA ON di NN NA al pagamento della somma di euro
5.013,65, oltre interessi moratori, per omesso pagamento integrale delle fatture n. 4169 del 15/09/2020,
n. 3290 e 3291 del 31/10/2020, n. 3581 del 30/11/2020, n. 3037 del 30/09/2020, n. 3582 del
30/11/2020 e n. 3822 del 31/12/2020.
In particolare, nell'atto introduttivo, NA NN ha affermato che, in qualità di titolare della
NA ON di NN NA, ditta individuale esercente attività di costruzione e ristrutturazione di edifici, nell'anno 2020 aveva acquistato materiale edilizio presso la società
S.I.L.L.A., che aveva emesso le seguenti fatture e note di credito: f. n. 4169 del 15/9/2020 di euro
28,00, n. a. 2824 del 30/9/2020 di euro 3,05, n. a. 3082 del 31/10/2020 di euro 156,82, f. n. 3290 del
31/10/2020 di euro 35,14, f. n. 3291 del 31/10/2020 di euro 16.434,71, f. n. 3581 del 30/11/2020 di euro 251,23, f. n. 3037 del 30/09/2020 di euro 2.589,84, f. n. 3582 del 30/11/2020 di euro 4.244,14, f.
n. 3822 del 31/12/2020 di euro 148,96, per complessivi euro 23.572,15 (doc.2 parte opponente).
Parte opponente ha dato atto di aver provveduto al pagamento delle fatture mediante bonifici bancari eseguiti in data 26/08/2020 di euro 11.810,66, 25/02/2021 di euro 5.000,00, 08/07/2021 di euro
5.000,00, 11/11/2021 di euro 5.000,00 e 28/01/2022 di euro 5.000,00, per complessivi euro 31.810,66
(doc.3 fascicolo opponente).
In via pregiudiziale, NA NN ha evidenziato l'inesistenza dell'atto introduttivo al giudizio monitorio, in quanto privo degli elementi minimi essenziali tali da consentirne l'individuazione, non essendo gli atti allegati dei duplicati informatici estratti dal fascicolo telematico, rilevando inoltre
l'irregolarità dello stesso, essendo la relata di notifica priva di attestazione di conformità, così come richiesto dal comma 3 dell'art 3-bis L. n. 53/1994 e dell'art 16-undeicies D.L. n. 179/2012 (doc. 1 fascicolo opponente).
Nel merito, parte opponente ha contestato la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, in quanto
l'asserita incongruenza dei conteggi troverebbe giustificazione nella condizione posta dalla società
S.I.L.L.A., a fronte dei primi ritardi nei pagamenti delle fatture, di vendere materiale edile solamente a fronte della corresponsione di un pagamento già ricevuto (cosiddetto “castelletto”), così come comprovato dall'importo arrotondato dei bonifici eseguiti da NA NN.
In via riconvenzionale, parte opponente ha domandato la restituzione della somma versata in eccesso pari ad euro 8.238,51, quale differenza dell'importo già corrisposto mediante bonifici bancari di euro
31.810,66 e quello contenuto nelle fatture di euro 23.572,15, così come già richiesto con raccomandata
pagina 2 di 8
pec inoltrata in data 17/01/2023 (doc. 4 fascicolo opponente).
La società S.I.L.L.A. si è costituita in giudizio e, richiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha domandato il rigetto dell'opposizione con la condanna di NA NN al pagamento in favore della società opposta di euro 5.013,65, oltre interessi moratori.
In via preliminare, parte opposta ha sostenuto che la relata di notifica non può essere un duplicato informatico in quanto atto di parte dell'avvocato estensore e che il duplicato informatico non necessita di attestazione, avendo il medesimo valore giuridico del documento dal quale è stato tratto.
Nel merito, la società S.I.L.L.A. ha dedotto di aver fornito materiali per edilizia alla F.P. ON
s.r.l., in liquidazione dall'aprile del 2022, e di aver stipulato un accordo con NA NN, padre di IE PA NA, amministratore e liquidatore della F.P. ON s.r.l., al fine di saldare la posizione debitoria e avviare un nuovo rapporto di fornitura con l'impresa individuale.
La società opposta ha affermato che NA NN aveva eseguito in data 27/08/2020 un primo bonifico, senza alcuna descrizione, di euro 11.810,66, ovvero prima dell'emissione, a carico dell'impresa individuale, delle prime due fatture della società S.I.L.L.A., datate 15 e 30/09/2020, e che tale importo corrispondeva al debito maturato da F.P. ON s.r.l., così come rilevabile dalla scheda contabile di prima nota della società opponente (doc. 14 fascicolo opposta).
La società S.I.L.L.A. ha poi dato atto che il secondo bonifico di euro 5.000,00 aveva saldato il debito residuo di euro 1.441,50 della F.P. ON s.r.l. e di euro 3.558,50 della NA ON di
NN NA e che i successivi tre bonifici di euro 5.000,00 ciascuno, per complessivi euro
15.000,00, erano diretti ad estinguere la posizione debitoria dell'opponente.
Nell'atto difensivo, è stato, infine, rilevato che, a fronte del debito complessivo di euro 23.544,15 e del saldo da parte della NA ON di NN NA di euro 3.558,50 ed euro 15.000,00, in capo alla società S.I.L.L.A. residua un credito di euro 5.013,65 (così come emerso dalla ricostruzione contabile inoltrata, cfr. doc. 15 e 16 fascicolo opposta), somma oggetto del procedimento monitorio.
***
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
1. Sulla notificazione dell'atto introduttivo
In via pregiudiziale, parte opponente ha eccepito l'inesistenza dell'atto introduttivo al procedimento monitorio, in quanto atto asseritamente notificato in violazione del comma 3 dell'art 3-bis L. n.
53/1994 e dell'art 16-undeicies D.L. n. 179/2012, essendo le copie allegate prive di attestazione di conformità contenuta della relata di notifica.
Occorre premettere che in materia di “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, il comma 3 dell'art 3-bis L. n. 53/1994 prevede che
pagina 3 di 8
la notifica si perfeziona per il soggetto notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
Ferma la distinzione tra copia informatica - mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di un documento – e duplicato informatico - documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originari -, occorre rilevare che: nel primo caso la firma digitale è rinvenibile attraverso
l'apposizione di segni grafici e nel secondo caso, invece, la corrispondenza non emerge dall'uso di segni grafici;
la firma digitale, invisibile sull'atto analogico cartaceo, è pertanto evincibile dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato
(Cass., 19/09/2022, n. 27379).
Ciò premesso, l'eccezione di inesistenza dell'atto introduttivo formulata dall'opponente deve essere rigettata, non essendo condivisibile l'assunto secondo cui non è riconoscibile l'autorità che ha emesso il provvedimento, in quanto ravvisabile nell'intestazione del decreto ingiuntivo, e non essendo necessaria alcuna copia di conformità della relata di notifica, documento nativo del difensore.
L'asserita violazione delle forme digitali, che comunque integrerebbe un'ipotesi di nullità - non di inesistenza come asserito dalla parte opponente – deve comunque ritenersi sanata in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, avendo NA NN ricevuto i documenti inerenti al procedimento monitorio (doc. 1 fascicolo opponente) ed essendo stato lo stesso posto nella condizione di impugnare il provvedimento giudiziale, senza pregiudizio alcuno dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 C. (Cass., 13/06/2023, n.16778).
2. Sui rapporti contabili tra le parti
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”
(Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Premessi i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, occorre accertare se parte opposta – attore in senso sostanziale – abbia provato il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 8
In primo luogo, deve ritenersi provato per testi che le parti coinvolte hanno stipulato un accordo secondo cui NA NN avrebbe saldato personalmente la posizione debitoria del padre IE
PA, amministratore e liquidatore della F.P. ON s.r.l., nei confronti della società S.I.L.L.A.
Fermo che l'inesistenza del debito in capo alla F.P. ON s.r.l. è stata eccepita tardivamente dalla parte opponente, il credito maturato dalla parte opposta è evincibile dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa (doc. 14 e 17, schede prima nota società S.I.L.L.A.), la cui attendibilità è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali dei testi CO IE, impiegato presso la società opponente sino al 28/02/2022, escusso in data 7 dicembre 2023, (“6) lo confermo, la scheda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 590/2023, promossa da:
VA NA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Chiesa PA
OPPONENTE contro
S.I.L.L.A. SOCIETÀ IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI FA
AT & C. S.A.S., (C.F. 00040220386), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Bartolini Donatella
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, NA NN, titolare della impresa individuale NA ON di NN NA, ha convenuto in giudizio S.I.L.L.A. - Società
Importazione Lavorazione Legnami e Affini di BI TE & C. s.a.s. chiedendo, in via pregiudiziale,
l'accertamento dell'inesistenza dell'atto notificato in data 3/02/2023 alla ditta opponente, essendo la relata di notifica priva dell'attestazione di conformità dei duplicati informatici.
Nel merito, parte opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal
Tribunale di Ferrara il 31/01/2023 (RG 228/2023) e, in via riconvenzionale, a fronte delle fatture emesse dalla società S.I.L.L.A. di euro 23.572,15 e del pagamento dell'opponente di euro 31.810,66
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tramite bonifici bancari, la condanna dell'opposta alla restituzione di euro 8.238,51, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
NA NN ha .L.L.A. aveva adito il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere la condanna della impresa individuale NA ON di NN NA al pagamento della somma di euro
5.013,65, oltre interessi moratori, per omesso pagamento integrale delle fatture n. 4169 del 15/09/2020,
n. 3290 e 3291 del 31/10/2020, n. 3581 del 30/11/2020, n. 3037 del 30/09/2020, n. 3582 del
30/11/2020 e n. 3822 del 31/12/2020.
In particolare, nell'atto introduttivo, NA NN ha affermato che, in qualità di titolare della
NA ON di NN NA, ditta individuale esercente attività di costruzione e ristrutturazione di edifici, nell'anno 2020 aveva acquistato materiale edilizio presso la società
S.I.L.L.A., che aveva emesso le seguenti fatture e note di credito: f. n. 4169 del 15/9/2020 di euro
28,00, n. a. 2824 del 30/9/2020 di euro 3,05, n. a. 3082 del 31/10/2020 di euro 156,82, f. n. 3290 del
31/10/2020 di euro 35,14, f. n. 3291 del 31/10/2020 di euro 16.434,71, f. n. 3581 del 30/11/2020 di euro 251,23, f. n. 3037 del 30/09/2020 di euro 2.589,84, f. n. 3582 del 30/11/2020 di euro 4.244,14, f.
n. 3822 del 31/12/2020 di euro 148,96, per complessivi euro 23.572,15 (doc.2 parte opponente).
Parte opponente ha dato atto di aver provveduto al pagamento delle fatture mediante bonifici bancari eseguiti in data 26/08/2020 di euro 11.810,66, 25/02/2021 di euro 5.000,00, 08/07/2021 di euro
5.000,00, 11/11/2021 di euro 5.000,00 e 28/01/2022 di euro 5.000,00, per complessivi euro 31.810,66
(doc.3 fascicolo opponente).
In via pregiudiziale, NA NN ha evidenziato l'inesistenza dell'atto introduttivo al giudizio monitorio, in quanto privo degli elementi minimi essenziali tali da consentirne l'individuazione, non essendo gli atti allegati dei duplicati informatici estratti dal fascicolo telematico, rilevando inoltre
l'irregolarità dello stesso, essendo la relata di notifica priva di attestazione di conformità, così come richiesto dal comma 3 dell'art 3-bis L. n. 53/1994 e dell'art 16-undeicies D.L. n. 179/2012 (doc. 1 fascicolo opponente).
Nel merito, parte opponente ha contestato la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, in quanto
l'asserita incongruenza dei conteggi troverebbe giustificazione nella condizione posta dalla società
S.I.L.L.A., a fronte dei primi ritardi nei pagamenti delle fatture, di vendere materiale edile solamente a fronte della corresponsione di un pagamento già ricevuto (cosiddetto “castelletto”), così come comprovato dall'importo arrotondato dei bonifici eseguiti da NA NN.
In via riconvenzionale, parte opponente ha domandato la restituzione della somma versata in eccesso pari ad euro 8.238,51, quale differenza dell'importo già corrisposto mediante bonifici bancari di euro
31.810,66 e quello contenuto nelle fatture di euro 23.572,15, così come già richiesto con raccomandata
pagina 2 di 8
pec inoltrata in data 17/01/2023 (doc. 4 fascicolo opponente).
La società S.I.L.L.A. si è costituita in giudizio e, richiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha domandato il rigetto dell'opposizione con la condanna di NA NN al pagamento in favore della società opposta di euro 5.013,65, oltre interessi moratori.
In via preliminare, parte opposta ha sostenuto che la relata di notifica non può essere un duplicato informatico in quanto atto di parte dell'avvocato estensore e che il duplicato informatico non necessita di attestazione, avendo il medesimo valore giuridico del documento dal quale è stato tratto.
Nel merito, la società S.I.L.L.A. ha dedotto di aver fornito materiali per edilizia alla F.P. ON
s.r.l., in liquidazione dall'aprile del 2022, e di aver stipulato un accordo con NA NN, padre di IE PA NA, amministratore e liquidatore della F.P. ON s.r.l., al fine di saldare la posizione debitoria e avviare un nuovo rapporto di fornitura con l'impresa individuale.
La società opposta ha affermato che NA NN aveva eseguito in data 27/08/2020 un primo bonifico, senza alcuna descrizione, di euro 11.810,66, ovvero prima dell'emissione, a carico dell'impresa individuale, delle prime due fatture della società S.I.L.L.A., datate 15 e 30/09/2020, e che tale importo corrispondeva al debito maturato da F.P. ON s.r.l., così come rilevabile dalla scheda contabile di prima nota della società opponente (doc. 14 fascicolo opposta).
La società S.I.L.L.A. ha poi dato atto che il secondo bonifico di euro 5.000,00 aveva saldato il debito residuo di euro 1.441,50 della F.P. ON s.r.l. e di euro 3.558,50 della NA ON di
NN NA e che i successivi tre bonifici di euro 5.000,00 ciascuno, per complessivi euro
15.000,00, erano diretti ad estinguere la posizione debitoria dell'opponente.
Nell'atto difensivo, è stato, infine, rilevato che, a fronte del debito complessivo di euro 23.544,15 e del saldo da parte della NA ON di NN NA di euro 3.558,50 ed euro 15.000,00, in capo alla società S.I.L.L.A. residua un credito di euro 5.013,65 (così come emerso dalla ricostruzione contabile inoltrata, cfr. doc. 15 e 16 fascicolo opposta), somma oggetto del procedimento monitorio.
***
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
1. Sulla notificazione dell'atto introduttivo
In via pregiudiziale, parte opponente ha eccepito l'inesistenza dell'atto introduttivo al procedimento monitorio, in quanto atto asseritamente notificato in violazione del comma 3 dell'art 3-bis L. n.
53/1994 e dell'art 16-undeicies D.L. n. 179/2012, essendo le copie allegate prive di attestazione di conformità contenuta della relata di notifica.
Occorre premettere che in materia di “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, il comma 3 dell'art 3-bis L. n. 53/1994 prevede che
pagina 3 di 8
la notifica si perfeziona per il soggetto notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
Ferma la distinzione tra copia informatica - mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di un documento – e duplicato informatico - documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originari -, occorre rilevare che: nel primo caso la firma digitale è rinvenibile attraverso
l'apposizione di segni grafici e nel secondo caso, invece, la corrispondenza non emerge dall'uso di segni grafici;
la firma digitale, invisibile sull'atto analogico cartaceo, è pertanto evincibile dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato
(Cass., 19/09/2022, n. 27379).
Ciò premesso, l'eccezione di inesistenza dell'atto introduttivo formulata dall'opponente deve essere rigettata, non essendo condivisibile l'assunto secondo cui non è riconoscibile l'autorità che ha emesso il provvedimento, in quanto ravvisabile nell'intestazione del decreto ingiuntivo, e non essendo necessaria alcuna copia di conformità della relata di notifica, documento nativo del difensore.
L'asserita violazione delle forme digitali, che comunque integrerebbe un'ipotesi di nullità - non di inesistenza come asserito dalla parte opponente – deve comunque ritenersi sanata in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, avendo NA NN ricevuto i documenti inerenti al procedimento monitorio (doc. 1 fascicolo opponente) ed essendo stato lo stesso posto nella condizione di impugnare il provvedimento giudiziale, senza pregiudizio alcuno dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 C. (Cass., 13/06/2023, n.16778).
2. Sui rapporti contabili tra le parti
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”
(Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Premessi i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, occorre accertare se parte opposta – attore in senso sostanziale – abbia provato il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 8
In primo luogo, deve ritenersi provato per testi che le parti coinvolte hanno stipulato un accordo secondo cui NA NN avrebbe saldato personalmente la posizione debitoria del padre IE
PA, amministratore e liquidatore della F.P. ON s.r.l., nei confronti della società S.I.L.L.A.
Fermo che l'inesistenza del debito in capo alla F.P. ON s.r.l. è stata eccepita tardivamente dalla parte opponente, il credito maturato dalla parte opposta è evincibile dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa (doc. 14 e 17, schede prima nota società S.I.L.L.A.), la cui attendibilità è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali dei testi CO IE, impiegato presso la società opponente sino al 28/02/2022, escusso in data 7 dicembre 2023, (“6) lo confermo, la scheda
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