Trib. Potenza, sentenza 08/01/2025, n. 23

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 08/01/2025, n. 23
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 23
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice (gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 2487 dell'anno 2014 e vertente
TRA
VA BE nato il [...] a [...], c.f. LVLRRT9E03G942R rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Mase in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via N. Sauro n102, Potenza
- OPPONENTE -
E
COMUNE DI POTENZA in persona del Sindaco p.t 00127040764 rappresentato e difeso dall' avv. Carmen Ferri in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore e domiciliata presso l'ufficio legale sito nel Palazzo della Mobilità alla Via N. Sauro 6, Potenza
- OPPOSTA-
NONCHE'

CE.RI.N. SRL in persona del legale p.t. quale Concessionaria Riscossione del Comune di
Potenza, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Capaldi in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata in Bitonto alla via Ruggiero Borghi n.34 presso lo studio del difensore
- OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione ad avviso di accertamento n. 7894 anno 2013-7896 anno 2012- 7897 anno
2011- 7898 anno 2010 e 7899 anno 2009, tutti datati 08.07.2014 e recanti richiesta di pagamento per canone COSAP
Conclusioni: All'udienza di conclusioni le parti riportavano le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'attore con atto di citazione proponeva impugnazione avverso gli avvisi in oggetto emarginati e chiedeva al Tribunale la dichiarazione di nullità o l'annullamento degli stessi relativi al canone C.O.S.A.P. anno 2009 al 2013 per complessivi € 27.799,00 per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, precisamente part 23.11.fol 68 Comune di Potenza.
Eccepiva la nullità degli avvisi di accertamento per mancata dimostrazione del titolo di proprietà da parte del Comune di Potenza;
per infondatezza delle richieste di pagamento;
inesistenza della presunta occupazione per autorizzazione del Comune di Potenza;
violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 33, 33 comma10, del Regolamento COSAP del Comune di Potenza;
inesistenza di atti prodromici- verbale di costatazione;
violazione del gusto procedimento;
mancata redazione dell'invito a regolarizzare bonariamente.
A seguito di tali rilievi ed eccezioni, l'attore, chiedeva che in via preliminare venisse disposta la sospensione dell'esecutività degli avvisi di accertamento impugnati e che, nel merito, venisse accertata e l'infondatezza della richiesta di pagamento e dichiarata la non debenza nei confronti della parte resistente, ente impositore e di riscossione.
Costituitosi l'ente convenuto Comune di Potenza, contestava l'assunto di parte attorea ed eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva stante l'affidamento in concessione dei servizi di gestione alla Srl CERIN, sia attinenti alla COSAP (affidamento e riscossione), che alla tassa giornaliera smaltimento rifiuti. Tale affidamento era avvenuto con contratto n. 15036 di Rep. Del 07.08.2012, pertanto l'accertamento, rientrava in un atto proprio della concessionaria titolare della “gestione del servizio assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune di Potenza in tutti i diritti e gli obblighi inerenti i servizi affidati (art. 9 punto 1 del Capitolato speciale d'oneri allegato al contratto del 07.08.2012). Ribadiva quindi l'esclusiva legittimazione passiva in capo alla CE.RI.N quale concessionaria e chiedeva al Tribunale la pronuncia di estromissione dal giudizio;
nel merito ribadiva l'avvenuta espropriazione all'attore della particella occupata in modo illegittimo in favore dell'Acquedotto Pugliese con decreto di Occupazione emesso dalla Provincia in data
31.05.1993 a fronte del deposito di una indennità di esproprio alla Cassa DD e PP il 27.05.1992 prot. N. 138, come noto tra l'altro all'attore.
Si costituiva l'ente riscossore il quale contestava gli assunti avversi e ribadiva la legittima attività dell'ente sia in quanto affidatario del servizio di accertamento e riscossine del canone, a seguito di regolare procedura di evidenza pubblica, nonché precisava la legittima emissione dell'avviso di accertamento quale “atto finale” della procedura diretta a determinare l'an e il quantum del dovuto, sulla base di un provvedimento dirigenziale del Comune di Potenza che aveva ingiunto la demolizione di opere abusive (mancanti di titoli autorizzativi per l'apposizione di una recinzione) comportanti l'occupazione abusiva.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
A seguito di udienza per la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento, il
Tribunale, considerate le ragioni addotte dal Comune, in particolare l'avventa espropriazione della particella in questione, e la asserita recinzione del suolo in contestazione, non sospendeva le cartelle e la causa veniva istruita, sia con le produzioni documentali che con prove per testi.
Successivamente l'opponente depositava Sentenza del Consiglio di Stato – n 03945/2023- in cui veniva definitivamente accertato e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi