Trib. Termini Imerese, sentenza 01/02/2024, n. 120

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 01/02/2024, n. 120
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 120
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive
d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 720/2021 R.G., promosso da
LI MA (Avv.to Gennaro Luca)
-Opponente- contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Salvatore Migliorino);

- Opposta- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S) in persona del legale rappr.te pro-tempore,
-Opposto contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo e avvisi di addebito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2021, la parte ricorrente - come indicata in epigrafe - propose opposizione al ruolo e agli avvisi di addebito nn.
59620150001911376000, 59620160001598088 e n.
59620160006125976 al fine di ottenere l'annullamento degli atti di


competenza di questo Tribunale (meglio specificati in ricorso) eccependo l'omessa e/o irrituale notifica dei summenzionati atti e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituì in giudizio l'ente riscossore, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese, pertanto, il rigetto. Rilevava, in particolare, che nessuna prescrizione poteva essere eccepita in merito agli avvisi di addebito impugnati, stante
l'esistenza di atti interruttivi ritualmente notificati ( in merito all' avviso di addebito n. 59620150001911376000 ) e le disposizioni rese con D.
L. n. 41 del 2021 in ragione dell'evoluzione epidemiologica da Covid, che ha previsto la sospensione dei termini di ogni attività di notifica di atti volti alla riscossione dei crediti ( in merito agli avvisi di addebito n.
59620160001598088 e n. 59620160006125976).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale sicchè ne va dichiarata la contumacia.
La causa a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
31.20.2023 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso proposto è infondato, e va rigettato.
In via preliminare, è bene distinguere il “ruolo” “dall'estratto di ruolo” richiamandosi la nota sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez.
Unite, sentenza del 12 maggio – 2 ottobre 2015, n. 19704
): il ruolo è
l'atto formato dall'ente impositore che contiene le singole partite debitorie (imposte, sanzioni e interessi) e, come tale, in quanto atto amministrativo impositivo costituente titolo esecutivo, viene consegnato all'ente riscossore affinché lo notifichi al contribuente;

l'estratto di ruolo, invece, è un elaborato informatico contenente gli elementi dell'iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella esattoriale: si
tratta cioè di un foglio senza alcun valore certificatorio che viene rilasciato, senza limiti e condizioni, a qualsiasi contribuente ne faccia richiesta.
Come precisato dalla Corte d'Appello di Palermo (cfr. sent. n.
535/2017) «la Suprema Corte, premesso che “l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, integra un requisito di fondatezza della domanda soltanto ipotetica, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile altrimenti senza
l'intervento del giudice” e che “esso presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato d'incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive
- sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto” (cfr. Cass. Sez. L Sentenza n .
22724 del 04/10/2013), ha stabilito che “Il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui
l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicché momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all'ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi. (cfr. S.U. n.16412/07, Sez. 6 , Ordinanza n. 2248 del 03/02/2014 - Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 e n.
724/10). Ne consegue che essendo l'iscrizione a ruolo
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