Trib. Treviso, sentenza 06/11/2024, n. 703

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 06/11/2024, n. 703
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 703
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1327/22
da: Parte_1
ricorrente
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ivana Blonda, che lo rappresenta e difende per
mandato depositato con l'atto introduttivo del giudizio;



contro

:
Controparte_1
resistente
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Mazzarolo, che la rappresenta e
difende per mandato depositato con la memoria difensiva.

IN PUNTO: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova – licenziamento
disciplinare – risarcimento danni
Tribunale di Treviso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2022, l'odierno ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto alle dipendenze di dall'1.9.2022 con rapporto a tempo Controparte_1
pieno indeterminato ed inquadramento al livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica;

- di avere inizialmente creduto di essere stato assunto a termine e di avere avuto contezza
dell'assunzione a tempo indeterminato soltanto in data 15.09.22, quando gli veniva fatto
sottoscrivere e consegnata copia del contratto (contenente un patto di prova di 3 mesi);

- di essere incorso, non per sua colpa, in un sinistro stradale avvenuto in data 9.09.2022 (urto del
raccordo di tangenziale sovrastante) dovuto al carico sporgente di un mezzo strada-rotaia ( , CP
il cui errato caricamento sarebbe da ricondursi alla mancanza di adeguata formazione ricevuta
dall'azienda per tale tipologia di operazioni che, comunque, dovevano ritenersi estranee alle
mansioni di autista;

- di aver ricevuto contestazione disciplinare in data 12.09.22 e di essersi giustificato con missiva del
16.09.22, riscontrata dal datore di lavoro negando la veridicità delle giustificazioni;

- di essere stato licenziato il 22.9.22 per mancato superamento della prova, con effetti al 30.09.22;

- di aver ricevuto un ulteriore provvedimento di licenziamento per giusta causa in data in cui si
specificava che lo stesso rimaneva improduttivo di effetti in quanto assorbito dal primo recesso per
mancato superamento del periodo di prova;

- di avere impugnato entrambi i licenziamenti in via stragiudiziale;

- di avere subito la trattenuta delle competenze per i giorni lavorati, di cui al cedolino paga di
settembre 2022, a parziale ristoro dei danni patiti dal datore;

- di aver subito anche il mancato pagamento delle giornate lavorative che hanno fatto seguito al
sinistro occorso, in quanto era stato sanzionato con la sospensione della patente di guida.
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Tribunale di Treviso
Sostiene che il licenziamento in prova sarebbe illegittimo per assenza di idoneo patto di prova
(sottoscritto il 15.09.22 e non contestualmente all'inizio del rapporto) e che quello per giusta causa
sarebbe illegittimo perché intimato dopo la cessazione del rapporto e, comunque, per mancanza di
colpa e/o di negligenza in relazione alle condotte oggetto di addebito.
Chiede pertanto: condannarsi alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento Controparte_1
del risarcimento ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015 o, in subordine, al pagamento dell'indennità
risarcitoria ex art. 3, comma 1, per illegittimità del licenziamento in conseguenza della nullità del
patto di prova, oltre al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, la restituzione della
trattenuta operata in busta paga, per € 1.420,7 e il pagamento dello stipendio non percepito nel
periodo di impossibilità della prestazione per carenza della patente di guida, per € 1.418,60.
Si costituiva la datrice di lavoro dimettendo memoria difensiva con domanda Controparte_1
riconvenzionale: sosteneva la validità ed efficacia del licenziamento “in prova” e comunque, in
subordine, del licenziamento disciplinare per la gravità dei fatti contestati al lavoratore e a lui
direttamente imputabili, richiamando anche le risultanze del rapporto della Polizia stradale. In via
riconvenzionale, ha avanzato una richiesta di risarcimento per tutte le sanzioni pagate e per le spese
sostenute in diretta conseguenza del sinistro occorso.
La causa, istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prove testimoniali, è stata discussa e
decisa all'udienza del 6.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con lettera del 22.09.2022 avente ad oggetto “Comunicazione licenziamento in periodo di
prova”, la datrice di lavoro ha posto fine al rapporto lavorativo instaurato con il Controparte_1
ricorrente sin dall'1.09.2022 (con risoluzione dichiarata “operante dalla data di 30 settembre
2022”).
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In realtà, il patto di prova su cui si basa il predetto licenziamento (rectius, recesso in applicazione
del patto di prova) è contenuto nel contratto di lavoro a tempo indeterminato che il ricorrente
dichiara di aver sottoscritto solo in data 15.09.2022, ossia dopo 15 giorni dall'inizio effettivo della
prestazione lavorativa in data 1.09.22 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente, ove è presente la dicitura
ricevuto copia contratto il 15/09/2022” a firma del ricorrente).
Tale ricostruzione in fatto non viene smentita dalla difesa della resistente, che nella memoria di
costituzione si limita ad affermare che il ricorrente avrebbe ricevuto copia del contratto il giorno
precedente all'inizio della prestazione, approvandone (ma evidentemente non firmandone) il
contenuto del patto di prova ivi contenuto: tale allegazione non viene però provata e, anzi, viene
smentita dalla pec inviata in data 16.09.2022 dalla società al , con allegato il contratto Pt_2
firmato da entrambe le parti (cfr. doc. 22 ricorrente in cui, nella copia del contratto sottoscritta
anche dal datore di lavoro, si rinviene l'annotazione scritta a penna relativa al ricevimento del testo
del contratto da parte del ricorrente in data 15.09.2022). Il suddetto documento, con entrambe le
sottoscrizioni, è certamente successivo a quello con la sola annotazione del , che fa Pt_2
riferimento alla consegna del 15.09, dicitura non contestata dalla che si limita ad Controparte_1
aggiungere la firma del datore di lavoro e a trasmettere il documento completo in data 16.09.22 a
mezzo pec.
Anche nelle richieste di prova per testi, d'altro canto, la difesa della resistente si limita a chiedere di
provare la consegna del contratto in data 31.08.22, ma non l'avvenuta sottoscrizione in pari data
(data in cui il ricorrente non avrebbe certamente potuto scrivere di aver ricevuto il contratto il 15.09,
ossia 15 giorni dopo).
Risulta, quindi, non provata la contestuale approvazione per iscritto del patto di prova rispetto
all'inizio dell'attività lavorativa, con conseguente nullità dello stesso. Il patto di prova, infatti, deve
essere redatto in forma scritta, in un momento antecedente o al massimo contestuale rispetto alla
conclusione del contratto di lavoro ed è quindi nullo se la sottoscrizione del patto di prova avviene
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Tribunale di Treviso
successivamente all'inizio del rapporto (essendo la forma scritta richiesta ad substantiam;
cfr. Cass.
sez. lav., n. 21758 del 22/10/2010
).
Sulla base di tali premesse, va, quindi, dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per mancato
superamento del periodo di prova.
In merito al secondo licenziamento, questa volta avente natura disciplinare, comminato con lettera
del 5.10.2022 (ed erroneamente denominato ancora una volta “Comunicazione licenziamento in
periodo di prova”, cfr. doc. 13 ricorrente) è la stessa datrice di lavoro a definirlo “improduttivo di
effetti, in quanto assorbito dal primo”.
Questo secondo licenziamento interviene a rapporto ormai cessato – seppur con provvedimento di
recesso viziato – che, per quanto si andrà ora ad esporre, non può essere ricostituito con la tutela
reintegratoria, essendo applicabile la sola tutela indennitaria: il rapporto si è quindi comunque
risolto alla data del 30.09.2022 ed il secondo licenziamento di ottobre è conseguentemente
improduttivo di effetti. D'altro canto, è la stessa società ad affermarlo nella lettera di licenziamento
del 5.10.2022, lasciando chiaramente intendere che l'effetto solutorio del rapporto – cioè, l'effetto
tipico del licenziamento – non si sarebbe realizzato sul presupposto della già intervenuta cessazione
del rapporto all'esito del precedente licenziamento. Al più, questo secondo licenziamento avrebbe
potuto trovare concreta applicazione ed efficacia solo nel caso di accertata nullità, inefficacia o
inidoneità del precedente a determinare l'estinzione del rapporto di lavoro (cioè, nel caso di vizi per
cui sarebbe applicabile la tutela reale).
Tuttavia, la tutela spettante nell'ipotesi di licenziamento ingiustificato poiché comminato in forza di
un patto di prova invalido, come nel caso di specie, è quella di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.
23 del 2015
che, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro, prevede esclusivamente un'indennità
risarcitoria in favore del lavoratore.
Sul punto si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nell'analizzare questa fattispecie (Cass.
sez. lav., n. 20239 del 14/07/2023
, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate anche ex art.
118, co. 1, disp. att. c.p.c.): “La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la
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automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di
libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad
nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento -
soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato
motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola
generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo
riconducibile ad alcuna delle
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