Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 3405

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 3405
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 3405
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TR IBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro
RG 9303/2023
Il Giudice designato dr PA Giovene di Girasole, nel giudizio
T R A
PA HI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pizzuti e Giuseppe
Catanzaro, presso cui domicilia in Roma, piazza di Pietra n. 44, per mandato in atti ricorrente
E
ATAC S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela La Rosa, presso cui domicilia in Roma, via Prenestina n. 45, per procura generale alle liti in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.3.23 la ricorrente in epigrafe si è rivolta al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'attuale operato inquadramento normativo della ricorrente ad opera dell'Azienda, con la conseguente declaratoria del proprio diritto a vedersi applicata integralmente, dal 15.3.2004, la normativa di carattere speciale, ovvero il R.D. N.
148/1931 ed il CCNL Autoferrotranvieri, in sostituzione dell'Allegato A) al CCNL
27/11/2000;
per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nella
3^ area professionale del CCNL Autoferrotranvieri, come Collaboratore di Ufficio o, in subordine, come Operatore Qualificato di Ufficio, con condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, in misura di € 22.817,37 o, in subordine, di € 18.828,20 o, in ulteriore subordine, di € 14.228,07. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di essere dipendente di ATAC spa e di essere inquadrata nell'Area operativa servizi ausiliari per la mobilità di cui all'allegato A del CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000, con mansioni, dal 2004 al
2007, di addetta allo sportello, occupandosi della gestione delle pratiche relative a


permessi ZTL, disabili, sosta e istruttorie per il rilascio dei permessi, dal 2007 al
2010, di addetta al customer care, occupandosi della gestione dei reclami degli utenti, dal 2010 al 2015, di addetta alle pratiche e ai contratti per il noleggio dei tram storici di ATAC per riprese cinematografiche, dal 2016 ad oggi, di addetta presso la struttura verifica titoli di viaggio e procedimento sanzionatorio, occupandosi della rendicontazione dei titoli di viaggio e delle contestazioni inerenti i pagamenti degli utenti, e con inquadramento di Operatori della Mobilità, parametro retributivo 138;
di non essere stata assoggettata alla normativa speciale ex R.D. n.148/1931 in quanto
l'Azienda aveva ritenuto di applicare al rapporto con lei in essere l'Allegato A al
CCNL 27.11.2000 Autoferrotranvieri, che deroga a diverse previsioni della disciplina speciale del RD n. 148/1931 e della parte generale del CCNL
Autoferrotranvieri;
che l'art. 7 R.D. 14871931 prevedeva l'applicazione di detta disciplina speciale a tutto il personale di aziende pubbliche o private esercenti il servizi di trasporto in concessione con esclusione del personale addetto ai servizi sussidiari;
che erroneamente l'Azienda aveva interpretato la normativa sopra richiamata qualificando come sussidiarie tutte le attività e i compiti non direttamente collegabili al servizio di trasporto di linea vero e proprio;
che tale qualifica andava invece attribuita, anche alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, solo ad attività imprenditoriali svolte in favore degli utenti diverse da quelle di trasporto;
che dall'illegittima applicazione dell'Allegato A era derivato l'inesatto inquadramento professionale della ricorrente all'interno della 4^ area professionale del CCNL riservata ai lavoratori che svolgono “servizi ausiliari per la mobilità”, laddove la circostanza che ATAC non svolga, invece, tali servizi ausiliari, comporta che la lavoratrice debba invece essere inquadrata nella 3^ area professionale del
CCNL Autoferrotranvieri e, segnatamente, nell”Area operativa: amministrazione e servizi, quale Collaboratore di Ufficio o, in subordine, di Operatore qualificato di ufficio, con conseguente diritto alle relative differenze retributive;
che in ogni caso
l'inquadramento riconosciuto dalla azienda la penalizzava anche in riferimento ad ulteriori elementi retributivi (ERA1), nonché ad istituti contrattuali, quali malattia, aspettativa, ferie.
Si è costituita ATAC spa contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa documentalmente, concesso termine per il deposito di note, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
2
Occorre preliminarmente accertare l'applicabilità o meno alla ricorrente dell'Allegato A del CCNL Autoferrotranvieri, in luogo della disciplina generale di cui al suddetto CCNL e del R.D. 148/1931.
A tal proposito, alla stregua di numerosi precedenti, anche di questo Tribunale
(Trib. Roma, sent n. 2506/22, dott.ssa Monterosso, sent. n. 1212/21, dott. Giordano, sent. n. 10516/17, dott,ssa Crisanti, sent. n. 6346/2015, dott.ssa Garzia, sent. Corte
Appello Roma, 3404/23, pres. Dott.ssa Ciardi, rel dott.ssa Mostarda), cui questo giudice si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si osserva che al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
(quale è pacificamente ATAC), si applicano la parte generale del CCNL
Autoferrotranvieri ed il R.D. 148/1931, ad esclusione – ai sensi dell'art. 7, lett. b dello stesso R.D. 148/1931, del “personale […] addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
L'art. 1 dell'Allegato A del CCNL Autoferrotranvieri stabilisce poi che lo stesso trova applicazione al “personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità inquadrato ai sensi della “Nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”. Esso deroga a diverse previsioni di cui al
CCNL Autoferrotranvieri, sia in ordine alla parte normativa che economica, trovando applicazione solo in relazione “agli istituti e/o materie non espressamente regolati” dall'Allegato A (doc. 6 prod. ricorr.).
Ciò posto, è necessario appurare cosa debba intendersi per servizi sussidiari (o ausiliari) della mobilità, e se ATAC espleti o meno detti servizi, potendo solo in tal caso legittimamente applicare l'Allegato A in questione. Sul punto la Suprema Corte, già in passato (Cass., Sez. Lav., 17 maggio 1999, n. 4780;
Cass., Sez. Lav., 29 marzo
2007, n. 7731
), ed anche di recente, ha precisato: "che per servizi "soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art. 7, lett. b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi
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