Trib. Palermo, sentenza 06/05/2024, n. 2543

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 06/05/2024, n. 2543
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2543
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12928 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliata in Palermo, VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA, 62 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INTROINI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato CP_1 in Palermo, VIA AGRIGENTO 51 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MIRTO CATERINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
24/01/2024 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 29/10/2021, della sentenza non definitiva
n.4105/2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile


da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.

2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E infatti, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consape- volmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sus- sista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabili- tà dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795;
27/06/2006, n.
14840
;
11/06/2005, n. 12383). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inos- servanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolar- mente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge re- sponsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramen- to dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una conviven-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile
za divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859;
Cass.,
Sez. I, 7/12/2007, n. 25618;
12/06/2006, n. 13592).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, grava dunque sulla parte che richieda
l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'one- re di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prose- cuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fonda- mento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'an- teriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n.
3923;
Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
Ai fini di tale accertamento, è stata ritenuta peraltro irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come "esimente oggettiva", idonea
a far venire meno l'illiceità del comportamento, o l'ammissibilità di una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in con- siderazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tem- po, nell'ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno l'affectio coniugalis (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2007, n. 19450;
27/06/1997, n. 5762;

2/03/1987, n. 2173).
Al riguardo, va richiamata anche la recente Cassazione civile sez. I, 02/09/2022,
n.25966
, che così ha statuito “l'atteggiamento tollerante, tenuto da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi