Trib. Benevento, sentenza 08/05/2024, n. 917

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 08/05/2024, n. 917
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 917
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Udienza del 08.05.2024
G.M. Dr. Gerardo Giuliano
Il Giudice preliminarmente dà atto che l'udienza si svolge mediante trattazione scritta e che le parti hanno depositato le note scritte autorizzate. Quindi decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1093/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto BUONI FRUTTIFERI POSTALI, pendente
TRA
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti RITA ANNA PIANTADOSI e GIULIA ABBATE;

APPELANTE
CONTRO
NG LL E RA NE, rappresentate e difese dagli Avv. ROBERTO
MARINO, GIOVANNA DI SANTO e MARIA CARMINE MATURO;

APPELLATE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate per l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma
2, l. cit..


1. SULLE QUESTIONI PRELIMINARI E SUL MERITO

Preliminarmente, si osserva che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di specifica riproposizione, ovvero non dipende dai capi impugnati della gravata
1
sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Quanto, invece, all'ammissibilità dell'appello, si condividono le argomentazioni espresse da
Cassazione civile, sez. un., 06/04/2017, n. 8895, secondo la quale "l'atto di appello, per ritenersi ammissibile, deve necessariamente contenere specifiche argomentazioni critiche che, partendo dalla motivazione della decisione impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico e giuridico, non essendo sufficiente il mero richiamo alle argomentazioni difensive assunte in primo grado". In particolare, nella pronuncia in commento la Suprema
Corte -ribadendo un principio già precedentemente espresso- ha chiarito che l'atto di appello, per potersi ritenere ammissibile 1) deve contenere una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, ne metta in discussione i singoli fondamenti logici e giuridici, né, al riguardo, può ritenersi sufficiente il mero richiamo alle difese formulate in primo grado (cfr., in senso conforme, Cass. n. 13546/14);
2) il grado di specificità dei motivi d'impugnazione non può essere stabilito a priori, genericamente, ma dev'essere valutato ed apprezzato in stretta correlazione con il tenore e la portata delle singole argomentazioni su cui si fonda il provvedimento impugnato (cfr., in senso conforme Cass. sentenze nn. 5022/14 e 1651/14). In altri termini, non possono
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