Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5859

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5859
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5859
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16151 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonfiglio Marina;

– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Sirchia Giuseppa;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
2/12/2021, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 29.8.2013 a Dubai (EAU), unione dalla quale è nata il Controparte_1
26/12/2014 la figlia , ha esposto di essersi separato con decreto di Per_1 omologa emesso da questo Tribunale il 09/12/2019, e ha chiesto in questa sede che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni concordate in sede di separazione e dunque l'affidamento con- diviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e con previsione di un regime di visita per il genitore non convivente, nonché l'obbligo, a proprio carico, di versare la somma di euro
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di , oltre al pa- Per_1 gamento del 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale, offrendo una diversa ri- costruzione dei fatti, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo però che venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, nonché di porre a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della resistente Pt_1 la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale, di stabilire in suo favore un contributo non inferiore ad 250,00 euro mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 24/02/2023, il Presidente, con ordinanza del 29/03/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
dispone che la figlia minore delle parti, (nata in data [...]), Per_1 sia affidata in via esclusiva alla madre, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere adottate da entrambi i geni- tori;
dispone che il padre abbia facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia mi- nore secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo il regime di cui alla parte motiva ( a) per quattro giorni consecutivi (comprensivi di pernottamento) ogni bimestre presso il Comune di domicilio della minore, da

- 2 - comunicare di volta in volta alla madre con un preavviso di almeno quindici giorni;
b) nel bimestre luglio-agosto di ciascun anno per un periodo di 20 giorni consecutivi, da concordare tra le parti entro il 15 maggio (dovendosi porre a carico del padre gli oneri economici correlati al trasporto ed al soggiorno della minore);
d) durante le festività natalizie di ciascun anno, per un periodo di cin- que giorni consecutivi, comprensivi - ad anni alterni - il 24 ed il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e l'1 gennaio (dovendosi porre a carico del padre gli oneri economici correlati al soggiorno della minore);
ritenuto che deve essere, altresì, garantito un contatto quotidiano tra padre

e figlia tramite videochiamata, rimettendo alle parti il compito di concordarne preventivamente l'orario);
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1

entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma comples- Controparte_1 siva di euro 200,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, della figlia ;
Per_1 pone a carico di entrambi i genitori, secondo le aliquote e le modalità specifi- cate in parte motiva, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della predetta figlia minore
”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti.
4. Infine, all'udienza del 24/06/2024 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.


5. Sulla domanda di divorzio

A seguito della emissione, in data 27/10/2023, della sentenza non defini- tiva n. 4769/2023 con la quale è stata pronunciato lo scioglimento del ma- trimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.


6. Provvedimenti nell'interesse della prole

Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi dall'unione coniugale è nata la figlia , che a breve compirà 10 anni. Per_1
In punto di diritto, mette conto evidenziare che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad
- 3 -
entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclu- sivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condivi- so risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condi- viso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manife- sta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condi- viso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condi- zione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condi- viso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento. In particolare, il disinteresse mani- festato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica vio- lazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostenta- mento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto moti- vazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sic- ché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata
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da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fon- dante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso. Secondo
l'orientamento consolidato della Suprema Corte “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le mag- giori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587
).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha lamentato la continua estromis- sione dalla vita e dalla crescita della figlia causata dagli atteggia- Per_1 menti ostruzionistici della resistente, la quale, anziché facilitare i contatti – anche telefonici - tra la minore ed il padre, residente a Dubai, ostacolerebbe il rapporto tra i due, opponendo spesso un diniego alle telefonate- videochiamate con il genitore lontano o alle visite con i nonni paterni, i quali invece risiedono a Palermo.
Ha soggiunto di essere spesso escluso dalle decisioni importanti relative a
, adottate sempre dalla madre senza
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