Trib. Salerno, sentenza 21/02/2024, n. 950
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Testo completo
N. R.G. 20001830/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20001830/2009 promossa da:
AL EO [[...]], nato a [...] il [...] e ivi residente alla VIA S. VITTORE N. 35, rappresentato e difeso dall'avv. PIZZUTI
PASQUALE [[...]]
ATTORE contro
NT ON [[...]] nato a [...] il [...], e
LI GE [[...]] nata a [...] il
23.12.1997, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARBERIO NZ
[[...]] ed elettivamente domiciliati in SAN GREGORIO MAGNO al
CORSO GARIBALDI N. 59
CONVENUTI nonché
OT IC [[...]] nata ad [...] il
18.08.1986 e residente in [...]alla VIA ALDO MORO, CESTARA GIULIA
[[...]] nata a [...] il [...] ed ivi domiciliata alla C.DA
IARDINO N.9, e RO IN [STRCM56M24C879N] nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CLEMENTE GIOVANNI e
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ZINNO BERNARDINO, ed elettivamente domiciliati in EBOLI al V.LE AMENDOLA
N. 84
CONVENUTI
e
AP SA [[...]] nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. OR NZ
[[...]] ed elettivamente domiciliata in SAN GREGORIO MAGNO alla VIA MADONNA DI LORETO N. 55 con studio in San Gregorio Magno (SA) alla via Madonna di Loreto n. 55
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza svoltasi telematicamente del 06.07.2023 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle richieste ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. AL EO esponeva che: - in data
19.5.2001 decedeva in LI AL NI, lasciando a sé superstite il marito
UO US, il padre AL RM (rinunciante all'eredità), nonché il fratello
AL EO;
- l'asse ereditario della predetta risulta composto dai seguenti beni in
LI : “- fondo in catasto al foglio 12 p.lla n.56;
- fondo in catasto al foglio 34 p.lla
n.190;
- fondo in catasto al foglio 34 p.lla n. 210;
- fondi in catasto al foglio 34 p.lla n.
573–574–575–576;
- fabbricato in catasto al foglio 34 - p.lla n.547;
- fondo in catasto al foglio 3, p.lla n. 93”;
- che la spartizione del detto asse ereditario in capo ai legittimi eredi avveniva secondo quanto sancito dall'art. 582 c.c. in tema di successione legittima non essendovi testamento, ragion per cui l'attore è comproprietario dell'intero compendio per la quota di 1/3;
- che il coniuge superstite UO US si spogliava dell'intero patrimonio e precisamente: a mezzo di atto di compravendita del 26.01.2006
(trascritto il 30.01.2006) cedeva ai coniugi sig.ri NT IN e LI DI
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la piena proprietà del fondo riportato in catasto al foglio 36 p.lle 573, 574, 575 e 576;
a mezzo di atto di donazione del 17.04.2008 (trascritto il 07.05.2008) trasferiva alla sig.ra
LO MI la piena proprietà dell'abitazione riportata al foglio 34 p.lla 547 e
p.lla 210, unitamente al dominio utile sugli altri beni di cui al fol. 3 p.lla 93 e fol.12 p.lla
56;
a mezzo di atto di compravendita del 29.05.2008 (trascritto il 06.06.2008) cedeva alla sig.ra ES GI (in regime di comunione dei beni con il sig. OL RM) la piena proprietà del fondo agricolo riportato al foglio 34 p.lla 190.
In considerazione della condotta lesiva dei propri diritti tenuta dal coerede alienante
UO US, l'attore proponeva dunque la domanda introduttiva del presente giudizio nei confronti dei soggetti acquirenti a vario titolo dei beni ereditari, rassegnando le seguenti conclusioni: «- dichiarare nei confronti di AL EO, quale erede legittimo di AL NI, l'inopponibilità, per la quota di sua proprietà, dei sopraindicati atti negoziali stipulati dai convenuti con UO US;
- dichiarare che AL EO è comproprietario per un terzo dei beni oggetto dei sopraindicati atti negoziali e, conseguentemente, procedere allo scioglimento della comunione sugli stessi beni, attribuendo ad esso attore la quota spettantegli in virtù della successione ereditaria di AL NI con condanna degli occupatori al loro rilascio. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
Si costituivano ritualmente in giudizio a mezzo dei rispettivi difensori i convenuti NT
TO, LI DI, LO MI, ES GI e OL RM, nella loro qualità di terzi acquirenti dei beni ereditari posseduti dal UO, ed in tale veste deducevano la piena opponibilità dei rispettivi atti di acquisto della proprietà, avendo essi contrattato con quest'ultimo sulla base della prospettazione da questi fornitagli di essere l'unico erede della sig.ra AL NI, ed eccepivano perciò la propria buona fede rispetto alle pretese successorie di AL EO rimaste loro sconosciute sino al momento dell'introduzione del giudizio;
in via preliminare, deducevano altresì l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua proposizione, e concludevano
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perciò ciascuno per l'integrale rigetto di essa e la condanna del proponente alle spese di lite.
Inoltre, sia i coniugi ES – OL che la convenuta LO MI articolavano domanda riconvenzionale subordinata diretta alla determinazione del valore delle opere miglioratizie apportate sulla quota di bene eventualmente da attribuirsi all'attore, e conseguentemente alla condanna di questi al pagamento del maggior valore derivante dal compimento delle suddette opere.
Nel corso del giudizio, a seguito dello svolgimento di CTU avente ad oggetto la ricostruzione del compendio ereditario relitto dalla de cuius, con ordinanza del
03.08.2019 questo Giudice accertava e dichiarava la nullità del contratto di donazione intercorso tra UO US e LO MI, e in tal sede rilevava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del primo essendo questi deceduto in data 06.06.2008. A tanto provvedeva l'attore indirizzando atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri TO NG e TO OS.
Si costituiva quindi in giudizio la sig.ra TO OS, nulla eccependo in merito alla rilevata nullità dell'atto di donazione, la quale chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione dei beni con TO NG sui beni rientrati nel patrimonio di UO
US.
All'udienza del 06.07.2023 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
In apertura alla presente motivazione appare doveroso procedere ad una compiuta disamina di ciascuna delle eccezioni sollevate dai convenuti nel presente giudizio, ciascuna delle quali finalizzata a porre in evidenza, a vario titolo e sulla base di differenti ragioni giuridiche e sostanziali, l'inammissibilità della domanda formulata dal
AL.
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Deve sin d'ora premettersi che nessuna delle suddette eccezioni può ritenersi meritevole di accoglimento, per le ragioni che si andranno adesso ad elencare.
Traendo le mosse dalle argomentazioni difensive formulate dai convenuti NT
IN e LI DI, va osservato che questi, dopo aver provveduto nei propri scritti introduttivi unicamente a formulare contestazioni preliminari di carattere generico e scarsamente circostanziato, nelle proprie memorie successive precisavano ulteriormente le proprie posizioni e in tal senso specificamente contestavano, da un lato,
l'inopportunità e la erroneità della scelta attorea di articolare le proprie pretese secondo lo schema dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. (avendo questi dovuto invece esperire ordinaria azione di rivendicazione al fine di riacquisire la proprietà della propria quota sui beni alienati di provenienza ereditaria), e dall'altro, invece, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda esperita ai sensi di quanto disposto dalla norma citata.
Con riferimento alla prima delle argomentazioni prospettate, la stessa deve ritenersi agevolmente superabile sulla base della ricostruzione giuridica, da intendersi ormai invalsa e del tutto pacifica in dottrina e giurisprudenza, dei rapporti intercorrenti tra
l'azione ereditaria ex artt. 533 ss. e quella invece strettamente petitoria di rivendicazione, di cui agli artt. 948 ss. c.c.
Stando alla prevalente giurisprudenza di legittimità, infatti, la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha ad oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso, ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass. civ. n. 1074/2009).
pagina 5 di 15
Trasponendo i suddetti principi al caso di specie è del tutto incontestabile che, pur in assenza di formali e puntuali contestazioni, da parte dei convenuti costituiti, della qualità dell'attore di erede legittimo della sig. AL NI (da intendersi perciò come circostanza pacifica tra di essi ex art. 115 c.p.c.), con la domanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20001830/2009 promossa da:
AL EO [[...]], nato a [...] il [...] e ivi residente alla VIA S. VITTORE N. 35, rappresentato e difeso dall'avv. PIZZUTI
PASQUALE [[...]]
ATTORE contro
NT ON [[...]] nato a [...] il [...], e
LI GE [[...]] nata a [...] il
23.12.1997, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARBERIO NZ
[[...]] ed elettivamente domiciliati in SAN GREGORIO MAGNO al
CORSO GARIBALDI N. 59
CONVENUTI nonché
OT IC [[...]] nata ad [...] il
18.08.1986 e residente in [...]alla VIA ALDO MORO, CESTARA GIULIA
[[...]] nata a [...] il [...] ed ivi domiciliata alla C.DA
IARDINO N.9, e RO IN [STRCM56M24C879N] nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CLEMENTE GIOVANNI e
pagina 1 di 15
ZINNO BERNARDINO, ed elettivamente domiciliati in EBOLI al V.LE AMENDOLA
N. 84
CONVENUTI
e
AP SA [[...]] nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. OR NZ
[[...]] ed elettivamente domiciliata in SAN GREGORIO MAGNO alla VIA MADONNA DI LORETO N. 55 con studio in San Gregorio Magno (SA) alla via Madonna di Loreto n. 55
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza svoltasi telematicamente del 06.07.2023 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle richieste ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. AL EO esponeva che: - in data
19.5.2001 decedeva in LI AL NI, lasciando a sé superstite il marito
UO US, il padre AL RM (rinunciante all'eredità), nonché il fratello
AL EO;
- l'asse ereditario della predetta risulta composto dai seguenti beni in
LI : “- fondo in catasto al foglio 12 p.lla n.56;
- fondo in catasto al foglio 34 p.lla
n.190;
- fondo in catasto al foglio 34 p.lla n. 210;
- fondi in catasto al foglio 34 p.lla n.
573–574–575–576;
- fabbricato in catasto al foglio 34 - p.lla n.547;
- fondo in catasto al foglio 3, p.lla n. 93”;
- che la spartizione del detto asse ereditario in capo ai legittimi eredi avveniva secondo quanto sancito dall'art. 582 c.c. in tema di successione legittima non essendovi testamento, ragion per cui l'attore è comproprietario dell'intero compendio per la quota di 1/3;
- che il coniuge superstite UO US si spogliava dell'intero patrimonio e precisamente: a mezzo di atto di compravendita del 26.01.2006
(trascritto il 30.01.2006) cedeva ai coniugi sig.ri NT IN e LI DI
pagina 2 di 15
la piena proprietà del fondo riportato in catasto al foglio 36 p.lle 573, 574, 575 e 576;
a mezzo di atto di donazione del 17.04.2008 (trascritto il 07.05.2008) trasferiva alla sig.ra
LO MI la piena proprietà dell'abitazione riportata al foglio 34 p.lla 547 e
p.lla 210, unitamente al dominio utile sugli altri beni di cui al fol. 3 p.lla 93 e fol.12 p.lla
56;
a mezzo di atto di compravendita del 29.05.2008 (trascritto il 06.06.2008) cedeva alla sig.ra ES GI (in regime di comunione dei beni con il sig. OL RM) la piena proprietà del fondo agricolo riportato al foglio 34 p.lla 190.
In considerazione della condotta lesiva dei propri diritti tenuta dal coerede alienante
UO US, l'attore proponeva dunque la domanda introduttiva del presente giudizio nei confronti dei soggetti acquirenti a vario titolo dei beni ereditari, rassegnando le seguenti conclusioni: «- dichiarare nei confronti di AL EO, quale erede legittimo di AL NI, l'inopponibilità, per la quota di sua proprietà, dei sopraindicati atti negoziali stipulati dai convenuti con UO US;
- dichiarare che AL EO è comproprietario per un terzo dei beni oggetto dei sopraindicati atti negoziali e, conseguentemente, procedere allo scioglimento della comunione sugli stessi beni, attribuendo ad esso attore la quota spettantegli in virtù della successione ereditaria di AL NI con condanna degli occupatori al loro rilascio. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
Si costituivano ritualmente in giudizio a mezzo dei rispettivi difensori i convenuti NT
TO, LI DI, LO MI, ES GI e OL RM, nella loro qualità di terzi acquirenti dei beni ereditari posseduti dal UO, ed in tale veste deducevano la piena opponibilità dei rispettivi atti di acquisto della proprietà, avendo essi contrattato con quest'ultimo sulla base della prospettazione da questi fornitagli di essere l'unico erede della sig.ra AL NI, ed eccepivano perciò la propria buona fede rispetto alle pretese successorie di AL EO rimaste loro sconosciute sino al momento dell'introduzione del giudizio;
in via preliminare, deducevano altresì l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua proposizione, e concludevano
pagina 3 di 15
perciò ciascuno per l'integrale rigetto di essa e la condanna del proponente alle spese di lite.
Inoltre, sia i coniugi ES – OL che la convenuta LO MI articolavano domanda riconvenzionale subordinata diretta alla determinazione del valore delle opere miglioratizie apportate sulla quota di bene eventualmente da attribuirsi all'attore, e conseguentemente alla condanna di questi al pagamento del maggior valore derivante dal compimento delle suddette opere.
Nel corso del giudizio, a seguito dello svolgimento di CTU avente ad oggetto la ricostruzione del compendio ereditario relitto dalla de cuius, con ordinanza del
03.08.2019 questo Giudice accertava e dichiarava la nullità del contratto di donazione intercorso tra UO US e LO MI, e in tal sede rilevava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del primo essendo questi deceduto in data 06.06.2008. A tanto provvedeva l'attore indirizzando atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri TO NG e TO OS.
Si costituiva quindi in giudizio la sig.ra TO OS, nulla eccependo in merito alla rilevata nullità dell'atto di donazione, la quale chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione dei beni con TO NG sui beni rientrati nel patrimonio di UO
US.
All'udienza del 06.07.2023 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
In apertura alla presente motivazione appare doveroso procedere ad una compiuta disamina di ciascuna delle eccezioni sollevate dai convenuti nel presente giudizio, ciascuna delle quali finalizzata a porre in evidenza, a vario titolo e sulla base di differenti ragioni giuridiche e sostanziali, l'inammissibilità della domanda formulata dal
AL.
pagina 4 di 15
Deve sin d'ora premettersi che nessuna delle suddette eccezioni può ritenersi meritevole di accoglimento, per le ragioni che si andranno adesso ad elencare.
Traendo le mosse dalle argomentazioni difensive formulate dai convenuti NT
IN e LI DI, va osservato che questi, dopo aver provveduto nei propri scritti introduttivi unicamente a formulare contestazioni preliminari di carattere generico e scarsamente circostanziato, nelle proprie memorie successive precisavano ulteriormente le proprie posizioni e in tal senso specificamente contestavano, da un lato,
l'inopportunità e la erroneità della scelta attorea di articolare le proprie pretese secondo lo schema dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. (avendo questi dovuto invece esperire ordinaria azione di rivendicazione al fine di riacquisire la proprietà della propria quota sui beni alienati di provenienza ereditaria), e dall'altro, invece, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda esperita ai sensi di quanto disposto dalla norma citata.
Con riferimento alla prima delle argomentazioni prospettate, la stessa deve ritenersi agevolmente superabile sulla base della ricostruzione giuridica, da intendersi ormai invalsa e del tutto pacifica in dottrina e giurisprudenza, dei rapporti intercorrenti tra
l'azione ereditaria ex artt. 533 ss. e quella invece strettamente petitoria di rivendicazione, di cui agli artt. 948 ss. c.c.
Stando alla prevalente giurisprudenza di legittimità, infatti, la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha ad oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso, ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass. civ. n. 1074/2009).
pagina 5 di 15
Trasponendo i suddetti principi al caso di specie è del tutto incontestabile che, pur in assenza di formali e puntuali contestazioni, da parte dei convenuti costituiti, della qualità dell'attore di erede legittimo della sig. AL NI (da intendersi perciò come circostanza pacifica tra di essi ex art. 115 c.p.c.), con la domanda
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