Trib. Grosseto, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 1947/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1947/2015 promossa da
LI TI (C.F. [...]) con l'Avv. RICCARDO BOCCINI.
ATTORE contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006) con l'Avv. PIETRO DAVIDE SARTI CONVENUTO
RUBIDIO SPV SRL, a mezzo della mandataria CAF spa con l'avv. PIER LUIGI BOSCIA
APORTI SRL, a mezzo della mandataria NEPRIX S.R.L. con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI. FEDERICI.
BANCA FININT S.P.A., a mezzo della mandataria FININT REVALUE
S.P.A. con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI. FEDERICI.
INTERVENUTI
₪₪₪
1
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 26.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IL AN, nella premessa di avere intrattenuto con la banca Nazionale del Lavoro spa il rapporto di conto corrente n. 18140, si è opposto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 876/2015 emesso dall'intestato Tribunale in favore della suddetta banca per l'importo di euro 20.868,21, quale saldo debitore del già menzionato conto corrente, oltre oneri ed accessori, per i seguenti motivi:
1) mancata prova del credito in quanto fondato su mera certificazione ex art 50 TUB;
2) invalidità del contratto depositato in copia e, in ogni caso, indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto con particolare riferimento alle clausole relative all'applicazione degli interessi, tanto con riferimento a contratto di conto corrente che al rapporto di affidamento per il quale non è stato prodotto il relativo contratto;
3) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) illegittimità delle spese di tenuta del conto e della postergazione/antergazione di valute;
5) illegittimo esercizio dello ius variandi;
6) usura;
La banca, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione.
2
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza riservata del 3.2.2016 la causa è stata istruita mediante produzione documentale e ctu contabile.
In corso di causa a Banca Nazionale del Lavoro spa è succeduta Rubidio SPV
S.r.l. ex articolo 111 cpc e 58 TUB, dapprima a mezzo della mandataria CAF spa a socio unico (cfr. comparsa di costituzione del 1.6.2016) e, successivamente, a mezzo della mandataria Cerved Credit Management spa
(comparsa del 8.7.2019). A Rubidio SPV s.r.l. è poi succeduta Aporti s.r.l. a mezzo della mandataria Neprix s.r.l. con comparsa ex art 111 c.p.c del
1.4.2022, credito poi ulteriormente ceduto a Banca Finint s.p.a, a propria volta intervenuta ex art. 111 c.p.c. con comparsa del 17.11.2022 tramite la mandataria Finint Revalue s.p.a.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
Ai fini della verifica dell'eccepita carenza di titolarità attiva in capo alla cessionaria del credito è sufficiente rilevare che ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco”, la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex arti 58 TUB.
Sul punto, deve ritenersi idoneo lo stesso avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U., ove le informazioni in esso contenute consentano di ritenere determinato o comunque determinabile
l'oggetto del contratto di cessione.
Ciò posto nella specie vi è da rilevare che negli avvisi di cessione in atti vi sono chiari e precisi criteri tali da rendere determinato o quanto meno
3
determinabile l'oggetto dei contratti di cessione nella prospettiva di cui all'articolo 1346 c.c. (cfr. Gazzetta Ufficiale del 11.08.2015 con riferimento alla prima cessione intercorsa tra Banca Nazionale del Lavoro e Rubidio SPV
s.r.l., nonché Gazzetta Ufficiale del 14.10.2021 con riferimento alla seconda cessione da Rubidio a Aporti e, infine, Gazzetta Ufficiale del 28.7.2022, con riferimento all'ultima cessione da Aporti a Banca Finint s.p.a. ).
In ogni caso deve rilevarsi, ad abundantiam, che nella fattispecie che ci occupa la permanenza in giudizio dell'originario creditore cedente Banca
Nazionale del Lavoro spa, che non ha eccepito alcunché in ordine alla cessione intervenuta in corso di causa (non comparendo più in udienza, né rassegnando autonome conclusioni), costituisce ulteriore circostanza confermativa dell'esistenza del negozio traslativo, al pari della dichiarazione confessoria del cedente nella prospettiva di cui alla pronuncia della
Cassazione n. 10200/2021.
Oltre a ciò, giova in ogni caso rammentare che, quando come nella specie, la cessione del credito avviene in corso di causa, si determinerà unicamente la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e, in ogni caso, la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti, il che non è avvenuto nel caso che ci occupa.
Giammai, dunque, la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo ai creditori cessionari potrebbe determinare, contrariamente a quanto invocato da parte opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, potendo in ipotesi
4
incidere unicamente sotto il profilo dell'imputazione delle spese a carico del cessionario che non abbia fornito prova della propria titolarità attiva
Quanto, infine, alla questione della mancata prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, è sufficiente rilevare che si tratta di formalità pubblicitaria richiesta unicamente a fini dell'opponibilità della cessione e non già ai fini della prova della cessione stessa.
• RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645
e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno
a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero
5
di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533;
conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674;
Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993
(di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'IA e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt.
118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art.
50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1947/2015 promossa da
LI TI (C.F. [...]) con l'Avv. RICCARDO BOCCINI.
ATTORE contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006) con l'Avv. PIETRO DAVIDE SARTI CONVENUTO
RUBIDIO SPV SRL, a mezzo della mandataria CAF spa con l'avv. PIER LUIGI BOSCIA
APORTI SRL, a mezzo della mandataria NEPRIX S.R.L. con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI. FEDERICI.
BANCA FININT S.P.A., a mezzo della mandataria FININT REVALUE
S.P.A. con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI. FEDERICI.
INTERVENUTI
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La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 26.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IL AN, nella premessa di avere intrattenuto con la banca Nazionale del Lavoro spa il rapporto di conto corrente n. 18140, si è opposto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 876/2015 emesso dall'intestato Tribunale in favore della suddetta banca per l'importo di euro 20.868,21, quale saldo debitore del già menzionato conto corrente, oltre oneri ed accessori, per i seguenti motivi:
1) mancata prova del credito in quanto fondato su mera certificazione ex art 50 TUB;
2) invalidità del contratto depositato in copia e, in ogni caso, indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto con particolare riferimento alle clausole relative all'applicazione degli interessi, tanto con riferimento a contratto di conto corrente che al rapporto di affidamento per il quale non è stato prodotto il relativo contratto;
3) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) illegittimità delle spese di tenuta del conto e della postergazione/antergazione di valute;
5) illegittimo esercizio dello ius variandi;
6) usura;
La banca, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione.
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Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza riservata del 3.2.2016 la causa è stata istruita mediante produzione documentale e ctu contabile.
In corso di causa a Banca Nazionale del Lavoro spa è succeduta Rubidio SPV
S.r.l. ex articolo 111 cpc e 58 TUB, dapprima a mezzo della mandataria CAF spa a socio unico (cfr. comparsa di costituzione del 1.6.2016) e, successivamente, a mezzo della mandataria Cerved Credit Management spa
(comparsa del 8.7.2019). A Rubidio SPV s.r.l. è poi succeduta Aporti s.r.l. a mezzo della mandataria Neprix s.r.l. con comparsa ex art 111 c.p.c del
1.4.2022, credito poi ulteriormente ceduto a Banca Finint s.p.a, a propria volta intervenuta ex art. 111 c.p.c. con comparsa del 17.11.2022 tramite la mandataria Finint Revalue s.p.a.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
Ai fini della verifica dell'eccepita carenza di titolarità attiva in capo alla cessionaria del credito è sufficiente rilevare che ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco”, la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex arti 58 TUB.
Sul punto, deve ritenersi idoneo lo stesso avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U., ove le informazioni in esso contenute consentano di ritenere determinato o comunque determinabile
l'oggetto del contratto di cessione.
Ciò posto nella specie vi è da rilevare che negli avvisi di cessione in atti vi sono chiari e precisi criteri tali da rendere determinato o quanto meno
3
determinabile l'oggetto dei contratti di cessione nella prospettiva di cui all'articolo 1346 c.c. (cfr. Gazzetta Ufficiale del 11.08.2015 con riferimento alla prima cessione intercorsa tra Banca Nazionale del Lavoro e Rubidio SPV
s.r.l., nonché Gazzetta Ufficiale del 14.10.2021 con riferimento alla seconda cessione da Rubidio a Aporti e, infine, Gazzetta Ufficiale del 28.7.2022, con riferimento all'ultima cessione da Aporti a Banca Finint s.p.a. ).
In ogni caso deve rilevarsi, ad abundantiam, che nella fattispecie che ci occupa la permanenza in giudizio dell'originario creditore cedente Banca
Nazionale del Lavoro spa, che non ha eccepito alcunché in ordine alla cessione intervenuta in corso di causa (non comparendo più in udienza, né rassegnando autonome conclusioni), costituisce ulteriore circostanza confermativa dell'esistenza del negozio traslativo, al pari della dichiarazione confessoria del cedente nella prospettiva di cui alla pronuncia della
Cassazione n. 10200/2021.
Oltre a ciò, giova in ogni caso rammentare che, quando come nella specie, la cessione del credito avviene in corso di causa, si determinerà unicamente la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e, in ogni caso, la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti, il che non è avvenuto nel caso che ci occupa.
Giammai, dunque, la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo ai creditori cessionari potrebbe determinare, contrariamente a quanto invocato da parte opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, potendo in ipotesi
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incidere unicamente sotto il profilo dell'imputazione delle spese a carico del cessionario che non abbia fornito prova della propria titolarità attiva
Quanto, infine, alla questione della mancata prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, è sufficiente rilevare che si tratta di formalità pubblicitaria richiesta unicamente a fini dell'opponibilità della cessione e non già ai fini della prova della cessione stessa.
• RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645
e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno
a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero
5
di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533;
conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674;
Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993
(di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'IA e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt.
118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art.
50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del
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