Trib. Velletri, sentenza 09/10/2024, n. 2076
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4519 dell'anno 2023 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione esattoriale.
P R O M O S S A da
- avv.Alessandra SIST (C.F. [...]), che si difende in proprio ex art. 86 cpc,(CF [...]), res.te in via dell'Olmata, 9, Nettuno (RM), ed elett.te dom.ta per il presente giudizio presso il suo studio in Nettuno (RM), via dell'Olmata, 9, per procura in calce al proprio atto, fax 069805865 o pec alessandra.sist@oav.legalmail.it
ATTORE opponente
C O N T R O
- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi dell'art.1, comma 3, D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L.01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. società del Gruppo Equitalia, con sede legale in Roma, via G. Grezar
14, C.F. 13756881002, in persona del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio
Andrea De Nicola di Roma rilasciata il 22/06/2023, Rep.180134/12348, elettivamente domiciliata in Mantova (MN), via Mazzini, 32, presso lo studio dell'avv. Marco Caforio, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al proprio atto, posta elettronica certificata: marco.caforio@mantova.pecavvocati.it,
CONVENUTO opposto conclusioni per l'attore: come in atti,
conclusioni per il convenuto: come in atti,
PREMESSO CHE ***** Con atto di citazione notificato in data 08.08.2022, l'avv. Alessandra SIST ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239080906991000 (v.doc. 1), emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 09720120219928860000,
n. 09720160220307761000, n.09720170265198844000
e degli avvisi di addebito n.39720170023319175000 e n. 39720210016222391000.
- Tanto premesso, a fondamento del proprio ricorso, l'opponente ha eccepito: 1) la nullità della notifica della cartella opposta, in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri, 2) illegittimità della cartella impugnata, per omessa sottoscrizione in formato .p7m, 3) illegittimità della cartella impugnata, per omessa attestazione di conformità, 4) nullità della notificazione dell'atto impugnato, eseguita a mezzo PEC, in quanto inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile ad un uso lavorativo, 5) l'estinzione per prescrizione delle pretese impositive azionate, 6) l'illegittimità dei costi contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, 7) l'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento, in particolare l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e l'omessa indicazione dell'autorità ed i termini entro cui fare ricorso, 8) l'omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento di Iscrizione. Si costituiva con il proprio atto l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e deduce quanto segue. I. Preliminarmente, eccepisce il parziale difetto di giurisdizione dell'Ill.mo Giudice adito a decidere l'opposizione dell'avv. Sist, relativamente alla pretesa impositive di natura tributaria contenuta nella cartella di pagamento n. 9720120219928860000 (v. doc. 2). Come noto infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/92,
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, hanno chiaramente affermato che, in presenza di una controversia avente “natura fiscale”, la giurisdizione spetta alle Commissioni Tributarie (ex multis, Cass. Civ.,
SS.UU., 27.01.2011, n. 1864).
Ne consegue pertanto che, competente a decidere la presente controversia, in relazione alle pretese impositive di natura tributaria, è il
Giudice Tributario.
Nella fattispecie in esame, infatti, il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, che non ha natura di atto esecutivo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/92, la giurisdizione a decidere della relativa impugnazione sussiste in capo al
Giudice Tributario. II. Sempre in via preliminare, eccepisce l'incompetenza tabellare del Tribunale, quale Giudice Unico a decidere la presente causa, essendo competente, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99, il
Tribunale Civile, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione alle somme richieste a titolo di contributi previdenziali iscritte a ruolo dalla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, contenute nelle cartelle n.
09720160220307761000 e n. 09720170265198844000 nonché negli avvisi di addebito INPS n. 39720170023319175000 e n. 39720210016222391000.
NEL MERITO I. MO restando quanto sopra eccepito in via preliminare, si rileva innanzitutto che, come dichiarato da controparte e pertanto non oggetto di contestazione, l'intimazione di pagamento n. 09720239080906991000 è stata regolarmente notificata in data 19.07.2023 (v. doc. 1).
I.a Tale intimazione, come peraltro dichiarato dalla stessa opponente, è stata notificata a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede espressamente la notifica mediante posta elettronica certificata, rinviando, per le relative modalità, alle disposizioni del decreto n. 68/2005.
Dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC si evince, pertanto, l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente.
A tal proposito, si segnala, tra le varie, la sentenza n. 18032 del 27 ottobre 2016, emessa dalla C.T.P. di Napoli, ove si legge testualmente che:
“deve rilevarsi che, con decorrenza dal 31 maggio 2010, mediante l'aggiunta del comma 1 bis all'art. 26 DPR 602/73 è stato introdotto l'utilizzo direttamente da parte di Equitalia, quale modalità di notifica, della posta elettronica certificata;
peraltro la possibilità di notificare le cartelle a mezzo
PEC, laddove emesse in forma di documento informatico, poteva affermarsi già in forza dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/05 il quale equipara la trasmissione dei documenti medesimi attraverso la posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo di posta elettronica raccomandata”. È principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione debba considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza di quest'ultimo l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica – peraltro, come detto, insussistenti - allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674;
Cass., 26 gennaio
2015, n. 1301;
14 gennaio 2015, n. 416;
19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non solo ha espressamente dichiarato di avere ricevuto l'atto impugnato, ma anzi ha provveduto alla sua impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Agente della riscossione che lo ha emesso. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "… opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014;
conf., Sez. Trib., n.
1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
I.b Destituito di fondamento è altresì quanto eccepito da controparte, circa la pretesa nullità della notificazione dell'atto impugnato, eseguita a mezzo PEC, in quanto la cartella di pagamento, allegata alla comunicazione, non risulterebbe in formato .p7m.
Tale eccezione è infondata, in quanto il documento presenta tutte le caratteriste previste dalla legge.
Ed infatti, nessuna disposizione normativa prevede la sottoscrizione della cartella esattoriale. Quest'ultima è stata redatta, conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.P.R. 602/73, secondo il modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20.03.2010, cui il Concessionario è tenuto a non discostarsi, che non prevede la sottoscrizione da parte dell'esattore. Peraltro, in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, la quale ha precisato che “la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 D.P.R. 602/73, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle
Il Tribunale di LE, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4519 dell'anno 2023 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione esattoriale.
P R O M O S S A da
- avv.Alessandra SIST (C.F. [...]), che si difende in proprio ex art. 86 cpc,(CF [...]), res.te in via dell'Olmata, 9, Nettuno (RM), ed elett.te dom.ta per il presente giudizio presso il suo studio in Nettuno (RM), via dell'Olmata, 9, per procura in calce al proprio atto, fax 069805865 o pec alessandra.sist@oav.legalmail.it
ATTORE opponente
C O N T R O
- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi dell'art.1, comma 3, D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L.01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. società del Gruppo Equitalia, con sede legale in Roma, via G. Grezar
14, C.F. 13756881002, in persona del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio
Andrea De Nicola di Roma rilasciata il 22/06/2023, Rep.180134/12348, elettivamente domiciliata in Mantova (MN), via Mazzini, 32, presso lo studio dell'avv. Marco Caforio, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al proprio atto, posta elettronica certificata: marco.caforio@mantova.pecavvocati.it,
CONVENUTO opposto conclusioni per l'attore: come in atti,
conclusioni per il convenuto: come in atti,
PREMESSO CHE ***** Con atto di citazione notificato in data 08.08.2022, l'avv. Alessandra SIST ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239080906991000 (v.doc. 1), emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 09720120219928860000,
n. 09720160220307761000, n.09720170265198844000
e degli avvisi di addebito n.39720170023319175000 e n. 39720210016222391000.
- Tanto premesso, a fondamento del proprio ricorso, l'opponente ha eccepito: 1) la nullità della notifica della cartella opposta, in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri, 2) illegittimità della cartella impugnata, per omessa sottoscrizione in formato .p7m, 3) illegittimità della cartella impugnata, per omessa attestazione di conformità, 4) nullità della notificazione dell'atto impugnato, eseguita a mezzo PEC, in quanto inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile ad un uso lavorativo, 5) l'estinzione per prescrizione delle pretese impositive azionate, 6) l'illegittimità dei costi contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, 7) l'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento, in particolare l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e l'omessa indicazione dell'autorità ed i termini entro cui fare ricorso, 8) l'omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento di Iscrizione. Si costituiva con il proprio atto l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e deduce quanto segue. I. Preliminarmente, eccepisce il parziale difetto di giurisdizione dell'Ill.mo Giudice adito a decidere l'opposizione dell'avv. Sist, relativamente alla pretesa impositive di natura tributaria contenuta nella cartella di pagamento n. 9720120219928860000 (v. doc. 2). Come noto infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/92,
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, hanno chiaramente affermato che, in presenza di una controversia avente “natura fiscale”, la giurisdizione spetta alle Commissioni Tributarie (ex multis, Cass. Civ.,
SS.UU., 27.01.2011, n. 1864).
Ne consegue pertanto che, competente a decidere la presente controversia, in relazione alle pretese impositive di natura tributaria, è il
Giudice Tributario.
Nella fattispecie in esame, infatti, il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, che non ha natura di atto esecutivo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/92, la giurisdizione a decidere della relativa impugnazione sussiste in capo al
Giudice Tributario. II. Sempre in via preliminare, eccepisce l'incompetenza tabellare del Tribunale, quale Giudice Unico a decidere la presente causa, essendo competente, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99, il
Tribunale Civile, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione alle somme richieste a titolo di contributi previdenziali iscritte a ruolo dalla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, contenute nelle cartelle n.
09720160220307761000 e n. 09720170265198844000 nonché negli avvisi di addebito INPS n. 39720170023319175000 e n. 39720210016222391000.
NEL MERITO I. MO restando quanto sopra eccepito in via preliminare, si rileva innanzitutto che, come dichiarato da controparte e pertanto non oggetto di contestazione, l'intimazione di pagamento n. 09720239080906991000 è stata regolarmente notificata in data 19.07.2023 (v. doc. 1).
I.a Tale intimazione, come peraltro dichiarato dalla stessa opponente, è stata notificata a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede espressamente la notifica mediante posta elettronica certificata, rinviando, per le relative modalità, alle disposizioni del decreto n. 68/2005.
Dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC si evince, pertanto, l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente.
A tal proposito, si segnala, tra le varie, la sentenza n. 18032 del 27 ottobre 2016, emessa dalla C.T.P. di Napoli, ove si legge testualmente che:
“deve rilevarsi che, con decorrenza dal 31 maggio 2010, mediante l'aggiunta del comma 1 bis all'art. 26 DPR 602/73 è stato introdotto l'utilizzo direttamente da parte di Equitalia, quale modalità di notifica, della posta elettronica certificata;
peraltro la possibilità di notificare le cartelle a mezzo
PEC, laddove emesse in forma di documento informatico, poteva affermarsi già in forza dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/05 il quale equipara la trasmissione dei documenti medesimi attraverso la posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo di posta elettronica raccomandata”. È principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione debba considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza di quest'ultimo l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica – peraltro, come detto, insussistenti - allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674;
Cass., 26 gennaio
2015, n. 1301;
14 gennaio 2015, n. 416;
19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non solo ha espressamente dichiarato di avere ricevuto l'atto impugnato, ma anzi ha provveduto alla sua impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Agente della riscossione che lo ha emesso. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "… opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014;
conf., Sez. Trib., n.
1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
I.b Destituito di fondamento è altresì quanto eccepito da controparte, circa la pretesa nullità della notificazione dell'atto impugnato, eseguita a mezzo PEC, in quanto la cartella di pagamento, allegata alla comunicazione, non risulterebbe in formato .p7m.
Tale eccezione è infondata, in quanto il documento presenta tutte le caratteriste previste dalla legge.
Ed infatti, nessuna disposizione normativa prevede la sottoscrizione della cartella esattoriale. Quest'ultima è stata redatta, conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.P.R. 602/73, secondo il modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20.03.2010, cui il Concessionario è tenuto a non discostarsi, che non prevede la sottoscrizione da parte dell'esattore. Peraltro, in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, la quale ha precisato che “la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 D.P.R. 602/73, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle
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