Trib. Viterbo, sentenza 22/07/2024, n. 792

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 22/07/2024, n. 792
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 792
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

R.G.N. 749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. E M T Presidente dott.ssa F C Giudice dott. D P Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 749/2022 promossa da:
, (C.F. ), nata a Roma il 22.8.1977, residente in Parte_1 C.F._1
Canepina (VT), V Bottari n. 28 ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Igino
G n. 84/G, presso lo studio dell'avv. L S, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), nato a Civita Castellana il 25/01/1980, CP_1 C.F._2
residente in Canepina (VT), V Bottari n. 28 ed elettivamente domiciliato in Valentano,
Via del Ritiro n. 7, presso lo studio dell'avv. R F, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

OGGETTO: Separazione giudiziale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 25.03.2022, la sig.ra premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 04.12.2010 a Canepina (VT) con il sig. (atto CP_1
n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1980), dalla cui unione nasceva, in data 05.04.2013, il figlio
. Per_1
La ricorrente deduceva che i coniugi avevano stabilito la casa familiare nell'abitazione ereditata dall' sita in Canepina, V Bottari n. 28. CP_1
Quanto alle cause della crisi, la ricorrente rilevava che l'intollerabilità del rapporto era dipesa dall'inizio di una relazione extraconiugale intrattenuta dall' con un'altra donna, cui CP_1
erano seguiti atteggiamenti violenti e aggressivi tenuti dal marito nei propri confronti in presenza del bambino, al punto da costringerla ad allontanarsi dalla casa coniugale.
In relazione alle condizioni economiche dell' la ricorrente osservava che CP_1 quest'ultimo percepisce attualmente 1.500,00 euro mensili e ha sempre vissuto nella casa familiare.
Circa le proprie condizioni economiche, invece, la ricorrente deduceva di aver inizialmente collaborato nell'azienda di famiglia, per poi dedicarsi all'attività di casalinga e alla cura del bambino, non essendo riuscita a conseguire titoli di studio superiori o abilitazioni, ovvero a maturare una qualche professionalità, tanto a causa della volontà oppositiva del marito.
La ricorrente, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dall' con addebito a CP_1 carico di quest'ultimo, autorizzando i coniugi a vivere separati;
disponendo l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé;
Per_1
assegnandole la casa familiare;
prevedendo le modalità di frequentazione padre-figlio indicate in ricorso;
ponendo a carico dell' l'importo di euro 500,00, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, per il mantenimento di . Per_1

2. Si costituiva con memoria difensiva il resistente sig. , il quale non si CP_1 opponeva alla domanda di separazione ed all'affidamento condiviso del minore , Per_1
ma riteneva infondati gli addebiti mossigli dalla ricorrente, riteneva che la casa familiare non potesse essere assegnata alla in quanto ambulante che vive in una roulotte, ed Pt_1
affermava che era eccessiva la quantificazione degli assegni di mantenimento.
Il resistente, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, disponendo
l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente nella casa coniugale di Per_1 cui chiedeva l'assegnazione;
ponendo a proprio carico l'importo di euro 150,00 per il
2
mantenimento della ricorrente e la somma massima di euro 200,00 per il mantenimento del figlio minore . Per_1

3. Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del rispetto;
disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
regolamentava le modalità di frequentazione padre- figlio;
poneva a carico di la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, sono determinate secondo il protocollo Tribunale di Viterbo.

4. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale e
l'interrogatorio formale del resistente come chiesti dalla ricorrente (la quale, non essendosi presentato il resistente a rendere interrogatorio formale, rinunciava all'escussione dei testimoni). Successivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

5. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione
(Cass. Civ. Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).

6. Sulla pronuncia di addebito
3
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente merita accoglimento.
Invero, la pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza. Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi nel momento in cui la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008).
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del
1994).
Con riguardo alla reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una consolidata separazione di fatto già instaurata tra i coniugi, concretizzatasi addirittura con una stabile relazione extraconiugale, la giurisprudenza ha affermato che tale condotta debba ritenersi particolarmente grave e rappresenti un fattore determinante per l'intollerabilità della convivenza tale da potersi considerare di regola causa della separazione tra i
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