Trib. Nola, sentenza 22/10/2024, n. 2860

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 22/10/2024, n. 2860
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 2860
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 7502/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 22/10/2024
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna
udienza cartolare;

letti gli atti e i documenti di causa;

viste le richieste di parte;



P.Q.M

.

Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 22/10/2024
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c
dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note
difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che
segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7502/2016 promossa da:
CONSORZIO PROMOTER SERVICE PMI, in p.l.r.p.t., nonché ON
MA NC e TO AN, con il patrocinio
dell'avvocato Gaetano Perillo
OPPONENTI
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del l.r.p.t., con il
patrocinio dell'avv. Carmine Liguori
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 22/10/2024.
FATTO E DIRITTO
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In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle
disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli
atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Consorzio Promoter Service PMI, nonché TO NO EN e CA
GI, quali fideiussori della predetta società, proponevano opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 1729/2016, emesso dal Tribunale di Nola in
favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per la somma di €
257.177,35, oltre interessi e spese di procedura.
Gli opponenti, tra le varie censure formulate, lamentavano in particolare
l'illegittima applicazione di condizioni usurarie in violazione della L. 108/96,
l'illegittimo addebito di spese e commissioni, l'illegittima capitalizzazione
trimestrale a danno della correntista, la nullità delle garanzie accessorie e, per
tali ragioni, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto poiché infondata in fatto ed in
diritto.
Instauratosi il contraddittorio, il procedimento veniva ritenuto maturo per la
decisione senza necessità di attività istruttoria e, dopo alcuni rinvii dovuti al
carico di ruolo, giungeva all'odierna udienza cartolare per discussione e
decisione ex art 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che
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l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto valutare la natura delle garanzie prestate da TO NO
EN e CA GI. In merito, secondo la giurisprudenza di
legittimità “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla
fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante
dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni
spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente
preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore
garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla
proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento
effettuato da quest'ultimo.” (Cass. civ. 19693/2022). Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione già si erano espresse in materia, con la sentenza
3947/2010, chiarendo che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una
clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente
discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Di
conseguenza, onde comprendere la natura giuridica delle garanzie prestate
risulta necessario valutare l'intero contesto negoziale, ovvero tutte le clausole
presenti nel contratto onde desumere dallo stesso la concreta volontà delle parti.
Alla luce delle precedenti considerazioni, nella presente fattispecie è da
ritenersi che le garanzie prestate abbiano natura fideiussoria e non siano
svincolate dal rapporto principale, considerato il tenore complessivo dei
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documenti sottoscritti e tenuto conto che, a parte la clausola secondo cui il
fideiussore era tenuto “a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta scritta” (cfr. art. 7 lettera fideiussione), le altre clausole della
fideiussione non apparivano tali da far propendere in maniera decisiva per
l'autonomia della garanzia.
A questo punto, occorre esaminare l'eccezione di nullità delle fideiussioni per
violazione della normativa antitrust, sollevata per la prima volta dai fideiussori
con il
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