Trib. Vasto, sentenza 26/06/2024, n. 222
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 287/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promossa da
COMUNE di CELENZA SUL TRIGNO (C.F. 83000210696), in persona del sindaco pro tempore AL Di UD, rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenzo Cieri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) al piazzale Smargiassi n. 10;
opponente
contro
EA NO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Magnacca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a San Salvo (CH) alla via Grasceta n. 78;
opposto
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – RIMBORSO SPESE
LEGALI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.32/2022 (n. 1058/2021 R.G.A.C.), il
Tribunale di Vasto ha ingiunto al comune di Celenza sul Trigno
il pagamento - in favore del ricorrente AN NI, della somma di € 12.954,19, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso - ex art. 86, V comma, D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – T.U.E.L.) – delle spese sostenute per la propria difesa tecnica nei procedimenti penali n. R.G.N.R.
1840/2015 e n. R.G.N.R. 1265/2016 del Tribunale di Vasto, all'esito dei quali il ricorrente – imputato nella sua qualità di sindaco pro tempore del comune di Celenza sul Trigno - è stato assolto con formula piena.
Avverso l'indicato decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il comune di Celenza sul Trigno, deducendo la carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 86, V comma, T.U.E.L.,
e, nello specifico: 1) l'assenza di previo accordo circa
l'individuazione del difensore di fiducia;
2) l'assenza – nel solo proc. n. 1840/2015, del nesso di causalità tra la condotta addebitata all'imputato e l'adempimento dei doveri
d'ufficio/assolvimento di compiti istituzionali;
3)
l'eccessività del quantum richiesto e l'incidenza dello stesso sulla clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma in esame;
4) la sussistenza di un conflitto di interessi tra il ricorrente nella sua qualità di sindaco e l'ente amministrato;
5) la non debenza degli interessi moratori ex
D.Lgs. n. 231/2002, non trattandosi di transazione commerciale.
Sulla scorta delle riferite deduzioni, l'opponente ha chiesto
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) In via principale revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo telematico n. 32/2022, R.G. n.1058/2021, emesso dal Tribunale di Vasto in data 24.01.2022, notificato al Comune di Celenza sul Trigno in data 16.02.2022, in quanto non sussistono i requisiti di legge per il chiesto rimborso;
2) In via subordinata ritenere e dichiarare non dovuto il rimborso delle spese legali per procedimento penale rubricato al n. 1840/2015
2
e conclusosi con sentenza di assoluzione n. 586/2018 pari a complessivi € 4.377,36 con conseguente revoca del d.i. opposto
e riduzione della somma rimborsabile del corrispondente importo, previa rimodulazione dei compensi dovuti per il proc. pen. N. 1265/2016;
3) In via ulteriormente subordinata ridurre
l'importo ingiunto rimodulando i compensi dovuti ai difensori secondo legge 4) Con vittoria di spese e competenze di lite».
AN NI, ritualmente costituitosi in giudizio, ha partitamente e dettagliatamente contrastato ciascuno dei motivi di opposizione, sinteticamente dinanzi riportati, concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione e conferma del decreto opposto con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta oltre interessi moratori.
La controversia, implicando esclusivamente la risoluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
***
1. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. Preliminarmente, deve evidenziarsi come la materia della rimborsabilità degli oneri di difesa viene diversamente declinata dall'ordinamento nei differenti ambiti del rapporto di pubblico impiego (genericamente inteso) e in quello del rapporto che correla l'ente rappresentato a coloro che esercitano le funzioni onorarie di sindaco, assessore e consigliere comunale (cfr. Cass. civ. SS.UU. Ordinanza n.
3887 del 17/2/2020;
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1557 del
22/1/2019;
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 3/4/2013).
Se, infatti, l'ambito del pubblico impiego si caratterizza per
l'assenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (così Cass. civ. in Ordinanza
n. 32258 del 5/11/2021 e richiamo al precedente Cass. 6227 del
3
13/3/2009) per essere sancito - in ragione della specificità
e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico e relativi comparti di riferimento – da fonti settoriali primarie e secondarie (quali i regolamenti degli enti locali interessati, ove esistenti) e relative contrattazioni collettive, nel più ristretto ambito che interessa le summenzionate funzioni onorarie tale diritto è disciplinato dall'art. 86, V comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n.
267 (“T.U.E.L.” – Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale) introdotto dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (convertito con L. 6 agosto 2015, n. 125) che dispone testualmente quanto segue: “Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave”.
L'introduzione, all'esito della novella del 2015, di detto comma ha inteso colmare la lacuna normativa esistente in tema di rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali, rispetto ai quali non vi era una normativa specifica che desse esplicita attuazione e concretizzazione al principio generale, già presente nell'ordinamento in quanto dettato dall'art. 1720, II comma,
4
c.c. nel più
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi