Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 601

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 601
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 601
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

RG 4493/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4493/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TAGLIATI SABRINA presso il cui studio sito in CASTELNUOVO MONTI (RE), via Roma 27/1 è elettivamente domiciliata
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANNOVI ELENA presso il cui studio sito in CORSO CANALCHIARO N. 180 41121 MODENA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti


CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del giorno 22.11.2024;

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di mantenimento dei figli maggiorenni delle parti, e nati a Castelnuovo CP_1 Persona_1
Monti (RE) in data 07.07.2006, non economicamente autosufficienti
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005;
in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli
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