Trib. Messina, sentenza 18/01/2024, n. 136

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 18/01/2024, n. 136
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 136
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di gennaio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2110/201 R.G.
È comparso per parte attrice l'avv. Scotto Di Uccio, per delega dell'avv. Grazia Tracuzzi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
È comparso per parte convenuta l'avv. Massimo Maiorana, per delega dell'avv. Vincenzo Gatto, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2110/2018 R.G., promossa da
IO CO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Spadaro
Tracuzzi, attore contro
NA IA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Gatto, convenuta avente ad oggetto: cancellazione ipoteca;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 12 aprile 2018, IO CO ha agito in giudizio nei confronti di NA IA al fine di ottenere la riduzione dell'ipoteca iscritta al reg. gen. n.
18319 e reg. part. n. 1752, presentazione n. 3 del 16 luglio 2013, su tre immobili di sua proprietà a favore della convenuta in forza della sentenza n. 3230/2002 emessa dal Tribunale di Messina in data
12 dicembre 2002, sul presupposto che sopraggiunte circostanze (il prossimo raggiungimento da parte della figlia di autosufficienza economica e la concessione da parte del Tribunale di Messina del sequestro conservativo su beni mobili e immobili di sua proprietà) avessero reso sproporzionata
l'ipoteca originariamente iscritta per l'importo di € 75.000,00. In subordine, l'attore chiedeva la restrizione dell'ipoteca al solo bene immobile sito in Messina, via Gelone, identificato al foglio 120, part. 118 sub 35. L'attore chiedeva, in ogni caso, di porre a carico della convenuta il pagamento delle spese da sostenere per la riduzione o restrizione dell'ipoteca.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 luglio 2018, si è costituita in giudizio NA
IA, la quale non ha contestato la fondatezza della domanda svolta, rimettendosi al
Tribunale in ordine alla riduzione dell'ipoteca, e ha chiesto il rigetto della sola domanda attrice di condanna al pagamento delle spese necessarie per la cancellazione dell'ipoteca, evidenziando la legittimità dell'originaria iscrizione ipotecaria per l'importo di € 75.000,00.
IO CO, con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., dando atto dell'intervenuta estinzione della propria obbligazione di pagamento nei confronti di NA IA a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Messina in data 9 ottobre 2019 di revoca dell'obbligo di versare il contributo per il mantenimento della figlia, ha chiesto disporsi la cancellazione dell'ipoteca.
NA IA, a seguito del provvedimento reso in sede di reclamo dalla Corte
d'Appello di Messina in data 20 maggio 2020 (con il quale è stato confermato il provvedimento del
Tribunale del 9 ottobre 2019), non ha contestato la nuova domanda svolta da parte attrice.
La domanda del ricorrente deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2878 c.c. l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione e nel caso di specie il ricorrente ha prodotto documentazione (provvedimento emesso dal Tribunale di Messina in data 9 ottobre 2019 di revoca dell'obbligo del pagamento del contributo in favore della figlia, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
successivamente confermato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Messina in data 20 maggio
2020) idonea a provare l'estinzione della propria obbligazione di pagamento nei confronti di
NA IA per la quale era stata iscritta l'ipoteca giudiziale oggetto del presente procedimento, e la convenuta non ha contestato tale circostanza, ovvero allegato la sussistenza di un pregresso debito dell'attore (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/01/2023, n. 1076, per la quale “in tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in
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