Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 32

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 32
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 32
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1966/2020 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Francesco Longo, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Mauro Salvadore, per delega dell'avv. Coronati, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966/2020 R.G., promossa da
OT AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Damiano
Micali e dall'avv. Francesco Longo, opponente contro
HD Assicurazioni s.p.a. (p. iva 04349061004), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Coronati, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 maggio 2020, AN OT ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 540/2020 del 7 aprile 2020, con il quale il Tribunale di
Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 15.864,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di HD Assicurazioni s.p.a., quale indennizzo corrisposto da quest'ultima a
RE s.p.a. in forza della polizza assicurativa n. 4177 stipulata a copertura del rischio derivante dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n.
1024394 sottoscritto in data 31 ottobre 2012 dall'odierno opponente.
In particolare, l'opponente ha eccepito: a) l'inammissibilità dell'azione di surrogazione ex art.
1916 c.c.
svolta da HD Assicurazioni s.p.a., trattandosi di un'assicurazione a favore del mutuatario, che non assume la qualifica di terzo responsabile ma di beneficiario;
b) la vessatorietà della clausola contrattuale che attribuisce alla compagnia assicurativa il diritto di surrogarsi alla finanziaria, nonché, in caso di qualificazione della domanda come azione di rivalsa, la carenza dei presupposti soggettivi per l'esercizio della stessa;
c) la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950, per esser stato il contratto di finanziamento in oggetto stipulato con RE s.p.a. entro il termine di quattro anni dalla sottoscrizione di un precedente contratto di credito con cessione del quinto della stipendio (n. 152853 dell'01.06.2010);
d) l'errato quantum debeatur per violazione dell'art. 125 sexies T.U.B.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2021, si è costituita in giudio
HD Assicurazioni s.p.a., la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare
l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533;
Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;

Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi
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