Trib. Nola, sentenza 09/11/2024, n. 2150
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 02.10.2024, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 7101/2018 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
GN ANGELA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio
Porcaro, presso la quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
INPS, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso la sede Inps di Nola rappresentato
e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2018, parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere stata dipendente della Teknosud srl dal 06.08.2014 al 31.03.2017 con inquadramento nel V livello del CCNL metalmeccanico;
- che con sentenza n. 28/17 del Tribunale di Nola veniva dichiarato il fallimento della società datrice di lavoro ;
- di aver presentato istanza di insinuazione al passivo anche per le retribuzioni maturate e non corrisposte relative alle mensilità dal mese di gennaio al mese di marzo 2017;
- che all'esito dell'esame dello stato passivo, il curatore fallimentare, con pec del 4.8.2017, comunicava l'ammissione al passivo
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dell'istante anche per l'importo di €. 6.157,44 , relativo alle retribuzioni "da gennaio a marzo
2017";
- che dall'esame dell'estratto contributivo emergeva che l'INPS avevo considerato, quale retribuzione utile per la contribuzione dell'anno 2017, il solo importo di €. 4.022,00, inferiore a quello giudizialmente riconosciuto, computando, per tale periodo, n. 9 settimane contributive in luogo di n. 13 spettanti;
- di aver richiesto, in data 27.4.2018, all'INPS il riconoscimento ed accredito della contribuzione relativa all'indicato periodo per n. 13 settimane di contribuzione, in relazione alla retribuzione ammessa al passivo di €. 6.157,44;
- che, nonostante la domanda, la regolarizzazione non veniva disposta e, dunque, di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale, senza alcun esito.
Tutto ciò premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della corretta contribuzione relativamente al periodo dal 1.1 al 31.3.2017, pari a n. 13 settimane, in relazione alla retribuzione, per il periodo, di €. 6.157,44 e, per l'effetto, condannare l'INPS all'accredito in tali termini della contribuzione afferente il detto periodo, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'INPS il quale contestava la fondatezza del ricorso, evidenziando l'assenza di responsabilità in capo all'Istituto, rappresentando che la differenza di 4 settimane, pari ad € 2135,44 di retribuzione,
è dovuta alla circostanza che non risulta trasmessa, nè dall'azienda, nè dal curatore fallimentare, la denuncia contributiva di marzo 2017 per la ricorrente.
Chiedeva, dunque, di valutare l'opportunità di integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del Fallimento Teknosud srl, concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.10.2024,
i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è fondato e, dunque, va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve essere affermato che il contraddittorio è regolarmente costituito, non ravvisandosi nel caso di specie- avente ad oggetto la pretesa del lavoratore di ottenere dall'INPS la regolarizzazione della sua posizione contributiva - una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro.
Sul punto questo Giudice pienamente condivide il principio di diritto recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “"Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore,
2 datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità dell'ente di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e fermo restando che, in tali casi, la decisione assunta dal primo giudice, involgendo valutazioni discrezionali, non è suscettibile né di appello né di ricorso per cassazione".(Cass. Cassazione civile sez. lav., 09/01/2024, (ud. 14/11/2023, dep.
09/01/2024), n.701.
Nel merito, si osserva che parte ricorrente agisce per ottenere dall'Inps, in relazione al periodo di lavoro dal 01.01.2017 al 01.03.2017, l'accredito -corretto ed integrale- della contribuzione asseritamente non versata dal datore di lavoro dichiarato fallito.
Deve sul punto evidenziarsi che, invero, dall'esame dell'estratto contributivo versato in atti dalla stessa ricorrente, emerge, in relazione al rapporto di lavoro con la Teknosud srl, la sussistenza della contribuzione fino al mese di febbraio 2017, segnatamente sino al
28.2.2017;
in particolare, come dedotto in ricorso, in relazione al periodo gennaio-marzo
2017 risultano accreditate 9 settimane di contribuzione, in relazione ad una retribuzione di euro 4.022,00 (v.si estratto contributivo in atti).
Ed invero l'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto