Trib. Rimini, sentenza 02/04/2024, n. 91

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 02/04/2024, n. 91
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 91
Data del deposito : 2 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 248/2024 promossa da:
FO NC (cod. fisc.: [...]) rappresentato e difeso dagli avv. Simone Ciappini e Stefano Ciappini del Foro di Rimini e elettivamente domiciliato presso e nello studio degli stessi in Rimini (RN), Via Perleoni n°8 nonché presso i rispettivi domicili telematici ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: simone.ciappini@ordineavvocatirimini.it e stefano.ciappini@ordineavvocatirimini.
RICORRENTE contro
COOP. LUCE SUL MARE SOC. COOP. SOCIALE a r.l. – Onlus (P.IVA e
C.F. 01231970409) con sede a Bellaria Igea Marina (RN) Viale Pinzon 312/314, in persona della presidente e legale rappresentante sig.ra Silvia Carabini nata il
21.09.1971 a Cesena (FC) (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Notari del foro di Rimini ([...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini Via Flaminia Conca n. 37 nonché presso il suo domicilio digitale anna.notari@ordineavvocatirimini.i
RESISTENTE
Avente ad oggetto impugnazione licenziamento per giusta causa e impugnazione delibera di esclusione da socio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
1) In via principale, nel merito: accertare, per tutte le causali di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art. 2533 c.c., la nullità e/o l'invalidità, o comunque l'inefficacia dell'estromissione da socio del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullabile, inefficace, o comunque illegittima per violazione di legge, la delibera di esclusione del 18.12.2023 (prot. n. 530/2023) comunicata dalla
Cooperativa Luce sul Mare al Sig. TA in data 08.01.2024, nonché ogni atto presupposto e consequenziale, con conseguente dichiarazione di ricostituzione/reintegrazione del ricorrente nella qualità di socio ed in tutti i diritti connessi;

2) Accertare e dichiarare, per l'effetto ed in ogni caso, secondo quanto dedotto nel corpo del presente ricorso, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'annullamento del licenziamento intimato da Coop Luce sul Mare Soc. Coop. Sociale Onlus al ricorrente per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa,
3) condannare ed ordinare, conseguentemente, a Coop Luce sul Mare Soc. Coop.
Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la reintegrazione del Sig. TA nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché a pagargli, ex art. 3 comma 2 D.Lgs 23/2015, una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad
2.031,42.- (SE&O o quella che sarà ritenuta di giustizia), maturata e maturanda dalla data del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, o, in ogni caso, nella misura massima prevista dalla legge o, in via subordinata, nella misura meglio vista e ritenuta dal Giudice in applicazione dei criteri indicati dalla legge, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo ed alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate come per legge dalla debenza al saldo.
4) In via gradata e subordinata, nel merito: a seguito della dichiarazione di ricostituzione del vincolo sociale per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento del licenziamento intimato al ricorrente in ragione della non sussistenza degli estremi della giusta causa e, per gli effetti, dichiarato estinto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannare parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria prevista dal comma 1 dell'art. 3 D.Lgs. 23/2015 nella massima misura prevista o, in via subordinata, nella misura meglio vista e ritenuta dal Giudice in applicazione dei criteri indicati dalla legge, oltre ai contributi assistenziali e
previdenziali ed alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate come per legge dalla debenza al saldo.
Con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio oltre IVA e accessori con distrazione a favore dei sottoscritti difensori ivi compresa la liquidazione delle spese generali.
Per la parte resistente :
Respingere la domanda formulata dal ricorrente TA NC in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui alla presente memoria.
Vinte le spese.
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato da FO NC − che nel periodo 02\10\2016-
15\12\2023 ha formalmente prestato in favore di COOP. LUCE SUL MARE
SOC. COOP. SOCIALE a r.l. – Onlus attività lavorativa di natura subordinata con qualifica di O.S.S. inquadrato al livello B2 del CCNL CASE DI CURA - PERSONALE NON MEDICO ON I/ IS − finalizzato all'accertamento della illegittimità del suo licenziamento per giusta causa senza preavviso in data 15\12\2023 all'esito della instaurazione di un procedimento disciplinare per avere falsamente attestato nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio” sottoscritta in data 28\09\2023 di essere in possesso del titolo di studio abilitante alla professione dì T.E.G.S. (Tecnico
Esperto nella Gestione dei Servizi ) al fine del mantenimento della carica di
R.A.A. (Responsabile delle Attività Assistenziali) conferita il precedente
04\02\2022 così come riportato nella lettera di contestazione in data 26\10\2023
(spedita il 06\11\2023 a mezzo servizio postale e ricevuta il 10\11\2023) di seguito riportata per stralcio , è risultato meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
“ …Nella mia qualità di Presidente e Legale Rappresentante della coop. Luce sul Mare a ciò debitamente autorizzata, le rappresento quanto segue. Dopo sollecitazioni dell'Ufficio Personale della Struttura, nella persona dell'impiegata
AV C., di depositare copia del suo titolo abilitativo all'esercizio della mansione di RAA, la stessa, in data 28/9/23, nulla avendo ricevuto , si vedeva costretta a rinnovarle la predetta richiesta. Recatosi all'Ufficio Personale lei riferiva alla collega AV di non riuscire a rinvenire il documento attestante il titolo conseguito ragione per cui, la sig.ra AV la invitava a rilasciare una "Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio" nella quale Lei dichiarava l'acquisizione del titolo di studio abilitante alla professione di T.E.G.S. nell'anno 2021 e poi sottoscriveva. Successivamente, in data 5 ottobre 2023, lei si recava all'Ufficio Personale chiedendo alla Sig.ra
AV lo stralcio della dichiarazione rilasciata giustificando detta richiesta con la circostanza di non essere in possesso del titolo di T.E.G.S. abilitante alla funzione di R.A.A. Il giorno successivo e precisamente in data 6 ottobre 2023, da me invitato a colloquio, Le anticipavo la volontà del CdA di procedere alla revoca del suo incarico di R.A.A., conferito in data 04.02.2022, per mancanza dei requisiti previsti. Durante l'incontro Lei ha dichiarato di essere stato impossibilitato a terminare il percorso di studi in quanto l'ente formatore "lrecoop" non aveva, causa restrizioni Covid, tenuto le previste sessioni d'esame
e di essere, pertanto, giustificato al mantenimento dell'incarico sulla base del possesso della "scheda capacità e conoscenze" e sul suo impegno a sostenere
l'esame conclusivo ora che era tornato possibile svolgerlo. In medesima data con il fine di rappresentare al Consiglio d'amministrazione il quadro completo della situazione, ho interpellato telefonicamente l'ente formatore "lrecoop" nella figura del Coordinatore corsi Sig. Gianluca Tiraferri, il quale mi ha comunicato dapprima verbalmente ed in data 10 ottobre 2023 per email, che
Lei ha sostenuto l'esame di qualifica per Tecnico Esperto nella Gestione Servizi in modalità on-line in data 01-02 febbraio 2021 riportando esito negativo (Esame corso Rif. P.A. 2019-14373/RER), che lo stesso ente "lrecoop", Le ha proposto di accedere ad un successivo esame c/o loro sede distaccata in data 21-23 settembre 2021 ed a cui risulta Lei non abbia partecipato , non riporta l'ente, nel corso degli anni 2022/2023, altro suo interesse a fronte di una mai avvenuta interruzione delle sessioni d'esame che, anche in periodo di restrizioni Covid, avveniva in modalità on-line. Con la condotta assunta lei ha violato le regole basilari di comportamento ossia quelle di comportarsi con lealtà e correttezza durante il rapporto di lavoro, di tale serietà, da minare il rapporto fiduciario che la lega alla Datrice di lavoro avendo celato la mancata acquisizione del titolo abilitativo mediante dichiarazioni e attestazioni risultate non conformi al vero…”.
In via preliminare va ritenuta la competenza del giudice del lavoro a conoscere della presente controversia , disponendo l'art. 441-ter cpcLe controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo ”.
Incontestata la sussistenza del fatto contestato al lavoratore (leggendosi nel ricorso : “ …Se è vero che il TA ha certamente ed ingenuamente firmato in bianco l'autocertificazione oggetto di contestazione…”) , va detto che l'art. 41 (Provvedimenti disciplinari) del CCNL CASE DI CURA - PERSONALE NON
MEDICO ON I/IS applicato , tra le mancanze del dipendente che possono dar luogo all'adozione di sanzioni conservative (richiamo verbale , richiamo scritto;
multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni ) al punto j) prevede espressamente la condotta del lavoratore che rilasci autocertificazioni non veritiere .
Va allora qui richiamata la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. L.
Ordinanza n. 36427 del 29/12/2023 Rv. 669827-01
e le conformi della stessa sezione n. 9223\2015 , n. 8621\2020 e n. 14811\2020) che ritiene come nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non possa discostarsi da tale previsione a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva : ipotesi questa non verificatasi nel caso di specie .
In caso di integrale coincidenza tra la fattispecie astratta tipizzata dalle parti collettive e quella concreta non è infatti consentito discostarsi dalla previsione del CCNL salva l'ipotesi – non verificatasi nel caso di specie − che la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale (Cass. Sez. L.