Trib. Benevento, sentenza 03/06/2024, n. 598
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4441/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA MA TI, elettivamente domiciliata in via Nazionale 18
MELIZZANO, presso lo studio dell'avv. RENZI MARIA PASQUALINA e dell'avv. Mario Cecere, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
CIPAG elettivamente domiciliato presso GALLERIA UMBERTO I N.8 80100
NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/05/2024 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 5.11.23 parte ricorrente ha esposto:
- Che ad istanza della CA di Previdenza ed Assistenza dei TR
Liberi Professionisti (CIPAG) è stato notificato in data 27/09/2023, Decreto
1
Ingiuntivo n. 368/23 emesso dal Tribunale Civile di Benevento per la somma di €
55.060,16 ed euro 2.242,00 per il pagamento delle spese del procedimento, oltre euro 21,50 per contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA;
- Che alla base del decreto era stato indicato l'omesso pagamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni 2011,2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (v. all. 1);
- Che con missiva del 08/02/2016, veniva comunicata la conclusione dell'istruttoria di giudizio disciplinare per morosità (RD 11/02/1929, n. 274 e
03/08/49 n. 536) statuendo la sospensione a tempo indeterminato e la consegna del timbro professionale, come sancito dal regolamento sulla tenuta del timbro approvato dal C.D. del Collegio in data 18/09/1965 art. 5.0 (all. 3).
- Che pertanto i contributi richiesti non erano dovuti e comunque erano prescritti.
Il ricorrente ha chiesto di “dichiarare nullo e/o inefficace o comunque annullare
e revocare il suindicato decreto ingiuntivo n. n. 368/23 dal Tribunale Civile di
Benevento, giudice dott.ssa MARI, per la somma di € 55.060,16 ed euro 2.242,00 per il pagamento delle spese del procedimento, oltre euro 21,50 per contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione;
in ogni caso rettificare la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto alla luce di tutte le valutazioni sopra esposte in relazione alla prescrizione di parte delle somme (per quelle di cui alle annualità fino al 2016) ingiunte ed alla errata indicazione delle somme presuntivamente vantate a titolo di contributo soggettivo ed integrativo (per le annualità 2018 e 2019)”.
Costituitasi in giudizio, CI ha contestato le ragioni di doglianza formulate dal ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
2.
2
Ciò posto, con riferimento all'eccezione di prescrizione dei contributi per essere decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995. 1.1), si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 19, comma II, L. 20 ottobre 1982, n. 773 per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CA, da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale obbligatoria (Mod. 17).
L'art. 17, comma 1, della stessa legge, prevede infatti espressamente che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla CA entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno".
Trattasi di disposizioni recepite da CA TR nei propri Regolamenti.
In particolare, l'art. 33, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria, o in ogni caso, sino al momento in cui l'Ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato nel c.d. Modello 17 dagli iscritti, con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate circa le dichiarazioni
I.R.P.E.F. ed IVA rese per gli stessi anni: art. 33 Reg. Contr. "Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 o dal momento in cui la cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo sei, comma cinque, i dati definitivi da comunicare all'interessato.
Nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello unico per i relativi pagamenti".
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A norma dell'art. 9 del Regolamento sulla Contribuzione: "Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno".
Pertanto, chi scrive condivide la tesi della CA secondo cui non avendo il ricorrente inviato le dichiarazioni reddituali, seppure regolarmente iscritto all'Albo, e quindi obbligatoriamente alla CA TR (cfr. situazione anagrafica e contributiva - ALL.), il termine di prescrizione non ha mai cominciato a decorrere.
La Corte di CAzione, in un giudizio di cui era parte C.I.P.A.G., ha così chiarito: "In materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla CA nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della L. 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CA, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge" (Cass. sez. Lav. n.
4981/2014;
prec. conf. n. 18698/2007).
Ciò richiamato, per quanto concerne i contributi dovuti per l'anno 2011, la relativa dichiarazione reddituale mediante Modello Unico doveva pertanto essere presentata entro il 30/09/2012, data dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, come si sarebbe parimenti verificato per
i contributi dovuti per