Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 115
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Testo completo
N. R.G. 4644/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
OS SPA - 02692400589 – in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato come da procura in atti rappresentato e difeso dall'avvocato
Alessandro Balestra.
Attore
CONTRO
ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata come in atti presso la sede dell'avvocatura in Via del Tempio di Giove n. 7, rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFOLI UMBERTO.
Convenuta
nonché
IA SA RN nata a [...] il [...] ([...]) residente in [...] OM;
2.-sig. LI MI nato a [...] il
8.8.1974 ([...]) residente in [...] OM;
3.
MI DA nato a [...] il [...] ([...]),residente in [...] OM;
4..MA IA nato a [...] il [...]
pagina1 di 9
([...]) residente in [...] OM;
5.-sig. RE
IO nato a [...] il [...]. ([...]) residente in [...] OM;
6.-sig.ra DA NU nata a [...] il [...]
([...]) residente in [...] OM;
7.-sig.ra
LA IP, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...] in OM
(C.F.[...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MAcristina Tabano
(C.F.[...]) del Foro di OM ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Caio MA n. 8 in OM, giusta procura separato, si chiede di ricevere le comunicazioni sull' indirizzo di pec: mariacristinatabano@ordineavvocatiroma.org.
INTERVENUTI
oggetto: domanda di accertamento.
Conclusioni per parte attrice:” Voglia il Tribunale adito a)accertare la piena validità efficacia e vincolatività , tra DI COS spa e OM Capitale, in ogni loro parte delle
Convenzioni a rogito del Notaio Dott. Giovanni Ungari Trasatti , Repertorio n. 40885 ,
Raccolta n. 21661 (Spinaceto) e Repertorio n. 40884 Raccolta n.21660 (Ponderano) e relativi
Disciplinari Generali;
b) accertare e dichiarare , in particolare , che la DI COS spa ai fini del definitivo trasferimento degli alloggi oggetto degli interventi edilizi meglio descritti nelle citate Convenzioni, in proprietà superficiaria, ai soggetti assegnatari ha diritto a determinare “il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi secondo i soli criteri , anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub. lett. B alle
Convenzioni di cui sopra (ed in particolare al relativo art. 11), senza alcuna detrazione da detto prezzo del contributo in conto capitale erogato dalla regione Lazio alla società istante;
c) nell'ipotesi in cui venisse confermata la legittimità dell'operato in autotutela di
OM Capitale che nella determinazione dei canoni di locazione ha scomputato il finanziamento regionale erogato dall'attrice, accertare e dichiarare che, terminato il periodo obbligatorio di locazione (otto anni) il prezzo massimo per la cessione degli alloggi dovrà essere quello previsto nelle suddette Convenzioni (art. 11 dei disciplinari) per l'edilizia convenzionata ordinaria (cioè non agevolata) dovendosi ritenere terminato il regime di agevolazione. d) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite oltre IVA,
CPA, e rimborso forfettario come per legge
Conclusioni per parte convenuta: “Nel ribadire l'inammissibilità della C.T.U. in quanto irrilevante e superflua, si evidenzia ancora una volta che l'Amministrazione ha espletato un procedimento di verifica delle procedure di calcolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex lege 167/1962, all'esito del quale è stato adottato un provvedimento di rettifica delle tabelle presentate dalla DI.COS. S.p.A. per
l'apposizione del relativo “visto”. Tale provvedimento è stato impugnato da controparte dinanzi al Giudice Amministrativo, il quale ne ha confermato la piena legittimità con sentenze passate in giudicato;
TAR Lazio 6149/2015 (perento in appello) e Sentenza
5877/2015 confermata da Consiglio di Stato con sentenza 6331/2019. In ogni caso contesta
pagina2 di 9
il calcolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi depositato dalla DI.COS. S.p.A. ed i relativi elaborati contabili, in quanto palesemente contrastanti con i principi ed i criteri normativi vigenti in materia;
in ogni caso voglia il Tribunale rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese”.
conclusioni per le parti intervenute:
a) “voglia il Tribunale adito – ai sensi dell'articolo 102 c.p.c, che dispone che quando la decisione del giudizio debba essere pronunciata nei confronti di più parti queste devono agire o esser convenute nello stesso processo – dichiarare gli intervenuti litisconsorti necessari e restituire nei termini le parti ingiustamente estromesse;
b) rigettare tutte le domande formulate dalla società DI COS spa in calce all'atto di citazione al punto a) e b) e c) in quanto inammissibili improcedibili e infondate. In particolare si chiede al Tribunale di OM di volere accertare e confermare che il prezzo massimo di cessione degli alloggi è stato determinato dalla nota di OM Capitale – nota prot n. QI106404 del 30 ottobre 2013 per l'intervento di Spinaceto e pari ad Euro 1.527, 05 a mq e dalla nota prot.n. QI52785 del 7 aprile 2014 per l'intervento in Ponderano e pari ad
Euro 1598,80 a mq, come da nuova tabella approvata e sostituente la precedente con effetto ex tunc e come già statuito dalla sentenza passato in giudicato emessa dal Consiglio di Stato n. 6331 del 2019;
c) voglia, di conseguenza, condannare la Di Cos spa ad inserire automaticamente il prezzo massimo di cessione di legge ex 1339 c.c. così determinato nell'atto di trasferimento degli alloggi tra la Di.COS. spa e le parti intervenienti e nell'atto di ricognizione dei singoli atti di compravendita ai fini della cancellazione della clausola cd risolutiva, senza che vi sia nessun aggiornamento, né maggiorazione né incremento ad alcun titolo perché contrario alla legge oltre che vessatorio, con la restituzione da parte della Di Cos spa della differenza di importo dovuta tra il prezzo di vendita e quello imposto dalla norma, da corrispondere
a favore del fruitore finale (a seguito della cd detrazione del contributo pubblico) e quindi dell'assegnatario acquirente”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009.
La società indicata in epigrafe, con atto di citazione conveniva in giudizio OM
Capitale chiedendo che fosse accertato e dichiarato il pieno diritto della società attrice a determinare “il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi “secondo i soli criteri, anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub. lett. B alle Convenzioni di cui sopra (ed in particolare
pagina3 di 9 al relativo art. 11), senza alcuna detrazione da detto prezzo, del contributo in conto capitale erogato dalla regione Lazio alla società istante.
Richiamava le due Convenzioni stipulate con il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
OS SPA - 02692400589 – in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato come da procura in atti rappresentato e difeso dall'avvocato
Alessandro Balestra.
Attore
CONTRO
ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata come in atti presso la sede dell'avvocatura in Via del Tempio di Giove n. 7, rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFOLI UMBERTO.
Convenuta
nonché
IA SA RN nata a [...] il [...] ([...]) residente in [...] OM;
2.-sig. LI MI nato a [...] il
8.8.1974 ([...]) residente in [...] OM;
3.
MI DA nato a [...] il [...] ([...]),residente in [...] OM;
4..MA IA nato a [...] il [...]
pagina1 di 9
([...]) residente in [...] OM;
5.-sig. RE
IO nato a [...] il [...]. ([...]) residente in [...] OM;
6.-sig.ra DA NU nata a [...] il [...]
([...]) residente in [...] OM;
7.-sig.ra
LA IP, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...] in OM
(C.F.[...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MAcristina Tabano
(C.F.[...]) del Foro di OM ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Caio MA n. 8 in OM, giusta procura separato, si chiede di ricevere le comunicazioni sull' indirizzo di pec: mariacristinatabano@ordineavvocatiroma.org.
INTERVENUTI
oggetto: domanda di accertamento.
Conclusioni per parte attrice:” Voglia il Tribunale adito a)accertare la piena validità efficacia e vincolatività , tra DI COS spa e OM Capitale, in ogni loro parte delle
Convenzioni a rogito del Notaio Dott. Giovanni Ungari Trasatti , Repertorio n. 40885 ,
Raccolta n. 21661 (Spinaceto) e Repertorio n. 40884 Raccolta n.21660 (Ponderano) e relativi
Disciplinari Generali;
b) accertare e dichiarare , in particolare , che la DI COS spa ai fini del definitivo trasferimento degli alloggi oggetto degli interventi edilizi meglio descritti nelle citate Convenzioni, in proprietà superficiaria, ai soggetti assegnatari ha diritto a determinare “il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi secondo i soli criteri , anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub. lett. B alle
Convenzioni di cui sopra (ed in particolare al relativo art. 11), senza alcuna detrazione da detto prezzo del contributo in conto capitale erogato dalla regione Lazio alla società istante;
c) nell'ipotesi in cui venisse confermata la legittimità dell'operato in autotutela di
OM Capitale che nella determinazione dei canoni di locazione ha scomputato il finanziamento regionale erogato dall'attrice, accertare e dichiarare che, terminato il periodo obbligatorio di locazione (otto anni) il prezzo massimo per la cessione degli alloggi dovrà essere quello previsto nelle suddette Convenzioni (art. 11 dei disciplinari) per l'edilizia convenzionata ordinaria (cioè non agevolata) dovendosi ritenere terminato il regime di agevolazione. d) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite oltre IVA,
CPA, e rimborso forfettario come per legge
Conclusioni per parte convenuta: “Nel ribadire l'inammissibilità della C.T.U. in quanto irrilevante e superflua, si evidenzia ancora una volta che l'Amministrazione ha espletato un procedimento di verifica delle procedure di calcolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex lege 167/1962, all'esito del quale è stato adottato un provvedimento di rettifica delle tabelle presentate dalla DI.COS. S.p.A. per
l'apposizione del relativo “visto”. Tale provvedimento è stato impugnato da controparte dinanzi al Giudice Amministrativo, il quale ne ha confermato la piena legittimità con sentenze passate in giudicato;
TAR Lazio 6149/2015 (perento in appello) e Sentenza
5877/2015 confermata da Consiglio di Stato con sentenza 6331/2019. In ogni caso contesta
pagina2 di 9
il calcolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi depositato dalla DI.COS. S.p.A. ed i relativi elaborati contabili, in quanto palesemente contrastanti con i principi ed i criteri normativi vigenti in materia;
in ogni caso voglia il Tribunale rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese”.
conclusioni per le parti intervenute:
a) “voglia il Tribunale adito – ai sensi dell'articolo 102 c.p.c, che dispone che quando la decisione del giudizio debba essere pronunciata nei confronti di più parti queste devono agire o esser convenute nello stesso processo – dichiarare gli intervenuti litisconsorti necessari e restituire nei termini le parti ingiustamente estromesse;
b) rigettare tutte le domande formulate dalla società DI COS spa in calce all'atto di citazione al punto a) e b) e c) in quanto inammissibili improcedibili e infondate. In particolare si chiede al Tribunale di OM di volere accertare e confermare che il prezzo massimo di cessione degli alloggi è stato determinato dalla nota di OM Capitale – nota prot n. QI106404 del 30 ottobre 2013 per l'intervento di Spinaceto e pari ad Euro 1.527, 05 a mq e dalla nota prot.n. QI52785 del 7 aprile 2014 per l'intervento in Ponderano e pari ad
Euro 1598,80 a mq, come da nuova tabella approvata e sostituente la precedente con effetto ex tunc e come già statuito dalla sentenza passato in giudicato emessa dal Consiglio di Stato n. 6331 del 2019;
c) voglia, di conseguenza, condannare la Di Cos spa ad inserire automaticamente il prezzo massimo di cessione di legge ex 1339 c.c. così determinato nell'atto di trasferimento degli alloggi tra la Di.COS. spa e le parti intervenienti e nell'atto di ricognizione dei singoli atti di compravendita ai fini della cancellazione della clausola cd risolutiva, senza che vi sia nessun aggiornamento, né maggiorazione né incremento ad alcun titolo perché contrario alla legge oltre che vessatorio, con la restituzione da parte della Di Cos spa della differenza di importo dovuta tra il prezzo di vendita e quello imposto dalla norma, da corrispondere
a favore del fruitore finale (a seguito della cd detrazione del contributo pubblico) e quindi dell'assegnatario acquirente”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009.
La società indicata in epigrafe, con atto di citazione conveniva in giudizio OM
Capitale chiedendo che fosse accertato e dichiarato il pieno diritto della società attrice a determinare “il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi “secondo i soli criteri, anche in punto di aggiornamenti, maggiorazioni ed incrementi per opere di miglioria, testualmente riportati in ciascun Disciplinare Generale allegato sub. lett. B alle Convenzioni di cui sopra (ed in particolare
pagina3 di 9 al relativo art. 11), senza alcuna detrazione da detto prezzo, del contributo in conto capitale erogato dalla regione Lazio alla società istante.
Richiamava le due Convenzioni stipulate con il
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