Trib. Ivrea, sentenza 30/10/2024, n. 1040
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
DI ON (C.F. [...]), in proprio in qualità di trasgressore, nonché quale legale rappresentante di Demolizioni 4.0 S.r.l. (P.I. 12208230016), corrente in Ciriè (TO), Via UI Einaudi n. 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano
Rossi e dall'Avv. Anna Luciana Angela Scaroina;
- opponenti -
e
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di NO (di seguito per brevità Camera di commercio), c.f. 80062130010, con sede a NO, in Via Carlo
Alberto n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Dr. Dario
Gallina, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Vittoria Morabito e Matteo Olivieri dell'Ufficio Legale dell'Unione delle
Camere di commercio del Piemonte;
-opposta -
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa;
violazione dell'art. 2 della legge
05/02/1992, n. 122
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno così concluso:
per parte opponente: “I) Con riferimento alla querela di falso incidentale: insiste nell'accoglimento della dichiarazione di querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.p., formulata e formalizzata dalla ricorrente in persona all'udienza dell'8.11.2023 nei termini indicati nell'istanza
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II) Con riferimento alle conclusioni di cui al ricorso in opposizione introduttivo: contrariis reiectis, insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni, preliminari, istruttorie e di merito:
1. in via preliminare: concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ex art. 5 D. Lgs.
150/11;
2. in via principale e nel merito: dichiarare l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la conseguenza caducazione della sanzione accessoria della confisca;
3. in via subordinata e nel merito: disporre l'applicazione della sanzione amministrativa nel minimo edittale previsto.
4. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei documenti prodotti e dei capitoli di prova per testi così come formulati nel ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio e dei testimoni in esso indicati, qui integralmente richiamati, con riserva di ulteriormente eccepire, integrare e produrre. Con vittoria si spese ed onorari di giudizio”;
per parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA
PRELIMINARE - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n.
2023/1194 emessa dalla Camera di commercio, per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO - rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente avverso
l'ordinanza n. 2023/1194, emessa dalla Camera di commercio, per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto della Pubblica Amministrazione ad ottenere il pagamento degli importi della sanzione amministrativa e delle spese di procedimento, secondo le disposizioni dettate nell'ordinanza oggetto del ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, e confermare la legittimità, validità ed efficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 2023/1194, emessa dalla Camera di commercio, e quindi condannarne la ricorrente al pagamento, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese di giudizio. Con riserva di ulteriormente eccepire, integrare e produrre”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DI ON in proprio nonché quale legale rappresentante di Demolizioni 4.0 S.r.l., corrente in Ciriè (TO), Via UI Einaudi n. 1, ha proposto opposizione ex art. 6 del
d.lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza n. 2023/1194 del 25.07.2023, con la quale la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NO ha contestato la violazione 2
dell'art. 2 L. 122/92, modificato dall'art. 10 del D.P.R. 558/99, “in quanto esercitava
l'attività di autoriparazione senza essere iscritta alla Camera di commercio per lo svolgimento di tale attività”, in Ciriè Via UI Einaudi n. 1 in data 14.02.2023.
Con la predetta ordinanza è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 5.165,00 e la sanzione accessoria della confisca del “ponte elevatore” OMCN matricola 032961, già oggetto di sequestro di cui al verbale n. 4/2023.
La parte opponente ha formulato un unico motivo di censura, rubricato “Violazione di legge: art. 18 L. 689/1981, artt. 1 e 2 L. 122/92 come modificate dal D.P.R. 558/99. Carenza, contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di norme di legge”, con il quale ha contestato nel merito l'avversa contestazione, negando di aver svolto nel tempo l'attività di autoriparazione senza la prescritta autorizzazione.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di NO si è costituita, contestando le argomentazioni dell'opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
DI ON in corso di giudizio ha proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso il verbale n. 483L prot. 2023 del Corpo Polizia Municipale di Ciriè del 14.02.202 nonché del rapporto ex art. 17 Legge 689/81 del 04.04.2023 “nella parte in cui riportano le seguenti dichiarazioni testimoniali asseritamente assunte da SA AN il quale avrebbe riferito che “era intento ad effettuare alcune riparazioni. Interpellato in merito, la persona dichiarava di intenta a cambiare due braccetti al veicolo in questione" nonché da ON UI, il quale avrebbe affermato che "la società acquistava veicoli da privati o da altre società per poi rivenderli nello stato in cui trovavano o dopo aver effettuato alcune riparazioni".
Con ordinanza del 03.01.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, mentre con provvedimento del 15.03.2024 è stata ammessa la querela di falso proposta dalla parte opponente, disponendo la comunicazione al
Procuratore della Repubblica.
La causa è stata istruita mediante svolgimento di prove orali ed acquisizione del video eseguito dagli agenti operanti della Polizia Municipale di Ciriè durante l'accertamento di violazione del 14.02.2023.
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All'udienza del 11.09.2024, svolta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della allegata motivazione.
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Quanto alla individuazione del soggetto passivo relativamente alla querela di falso proposta in via incidentale dalla parte opponente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (cfr. tra le tante Cass. sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019;
nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).
Esaminando dapprima la querela di falso proposta dalla parte opponente in via incidentale, ritiene questo giudice come la medesima debba essere dichiarata inammissibile.
La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi in tema di querela di falso ha posto ed elaborato i seguenti chiari principi:
a) il rapporto o verbale di polizia amministrativa in materia di sanzioni amministrative fa piena prova, fino a querela di falso, solamente in ordine a:
- i fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento;
- alla provenienza del documento in questione dallo stesso pubblico ufficiale;
- alla data e al luogo di redazione del verbale o di compimento delle attività