Trib. Salerno, sentenza 23/04/2024, n. 2219

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 23/04/2024, n. 2219
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2219
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in
persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 4652/2012 avente ad oggetto “azione di accertamento
TRA
PO IL, (C.F. [...]), quale unica erede dell'avv.
DO AN, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.
Carmine AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno
alla via Gabriele Guglielmi n. 6;

-Attore
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F. 00884060526 partita
IVA 01483500524) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'Avv. Girolamo Barbato ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest'ultimo sito in Salerno, via Luigi Cacciatore n. 21;

-Convenuto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2012, DO AN
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la Banca Monte dei Paschi
1
di Siena S.p.A. al fine di accertare l'applicazione di tassi ed interessi non pattuiti
rispetto al contratto di conto corrente n. 004781902 e di condannare l'istituto di
credito alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute nonché al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Parte attrice premetteva di essere titolare di un contratto di conto corrente n.
004781902 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
di non avere
mai ricevuto comunicazioni ed estratti conto, ad eccezione di quello del
31.12.2010 con cui veniva a conoscenza dell'esposizione debitoria per un
importo di € 89.378,02;
che nonostante la pendenza di trattative stragiudiziali la
Banca comunicava in data 01.07.2011 lo sconfinamento che ammontava ad €
95.354,77.
Pertanto, eccepiva: 1) la nullità del contratto di c/c per violazione dell'art. 1283
c.c.
nonché per l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;

2) la nullità degli interessi cd. uso su piazza;
3) la nullità della commissione di
massimo scoperto. Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria
di spese.
Con comparsa si costituiva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della
procedura della mediazione obbligatoria. Nel merito, contestando in fatto e in
diritto l'atto introduttivo, chiedeva il rigetto della domanda ed in via
riconvenzionale di accertare e dichiarare l'esistenza del credito di € 116.398,47 e
la relativa condanna al pagamento, il tutto con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc, il
Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la tratteneva in
decisione all'udienza dell'11.10.2013 con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
2
Con ordinanza del 14.10.2013 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo al fine di
svolgere un approfondimento istruttorio attraverso la nomina di un CTU
contabile.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso dell'avv. DO AN, in
data 19.01.2016 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato il 26.02.2016, LI IP in qualità di
unica erede di DO AN, si costituiva in giudizio facendo proprie le
domande ed eccezioni già formulate con i precedenti atti difensivi.
Disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, a seguito del deposito della Ctu,
il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento
del 31.12.2023 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui
all'art. 190 cpc.
a) Qualificazione della domanda
Venendo al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento .
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di
accertamento e ripetizione risultando il conto corrente chiuso alla data di
notifica dell'atto di citazione. Quindi le domande principali dell'attore, per
come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della
illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle
clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione
di indebito.
È utile allora ricordare come nell'azione accertamento grava sull'attore l'onere
di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto
pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento,
incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito
(tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
3 b) Il merito
All'esito della compiuta e articolata istruttoria, infatti, anche alla luce delle
conclusioni della Consulenza espletata che si condivide in quanto immune da
vizi logici, la vicenda deve essere ricostruita come segue.
Parte attrice si duole dell'applicazione da parte della banca della
capitalizzazione trimestrale dei tassi di interesse, di valute e commissioni
unilateralmente determinate dalla stessa ai rapporti di conto corrente,
dell'applicazione di interessi usurari.
Oggetto di indagine e di analisi è il conto corrente n. 47819.02 con i relativi
estratti conto con saldo iniziale al 01.10.1995 per Lire 5.109.602 a debito del
correntista fino al 05.10.2012 con rilevazione finale di una posizione debitoria
del correntista pari ad € 116.398,47
La documentazione offerta da parte attrice non è completa in quanto, gli estratti
conto non risalgono all'apertura del rapporto ma il primo estratto conto
disponibile risale al 1.10.1995 e reca saldo negativo . La Banca avendo proposto
domanda riconvenzionale avente ad oggetto il saldo negativo del conto corrente
ha integrato la documentazione mediante deposito del contratto , Staffe dal
01/10/1995 al 31/03/1997, Rigenerazioni e staffe dal 01/04/1997 al 30/09/2005,
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