Trib. Perugia, sentenza 15/05/2024, n. 794
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Testo completo
N. 4572/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/05/2024, alle ore 9.29 nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
CH DA
- ATTORE/TRICE
E
REGIONE UMBRIA
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. MORICONI PIERFRANCESCO, per l'attore il quale si riporta al proprio atto si citazione ed insiste per l'accoglimento delle conclusione formulate, ribadendo l'onere probatorio gravante sulla Regione.
l'Avv. CASELLI TIZIANA si riporta alla comparsa di costituzione ed alle conclusioni formulate nella stessa.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art.
281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4572/2023 promossa da
CH AN
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Moriconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Perugia, str. San Vetturino, n. 1 giusta delega in atti;
Attrice
CONTRO
REGIONE UMBRIA in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Ente regionale, Servizio Avvocatura Regionale, sito in Perugia, C.so Vannucci,
n. 30, giusta delega in atti;
Convenuta
Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15 maggio 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ai sensi dell'art. 352 c.pc., nel testo modificato dall'art. 27, c. 1, lett. d) della L. 12 novembre
2011, n. 183, applicabile decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi della quale è possibile l'adozione di tale tipologia di provvedimenti anche in appello, e dell'art. 359 c.p.c., a tenore del quale nei procedimenti d'appello, tanto davanti 2
alla Corte quanto al Tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non incompatibili con le disposizioni del capo secondo del titolo terzo del libro secondo del codice di rito.
1.1. Tanto precisato, il sig. PI ha proposto appello avverso la sentenza n.
445/2023, emessa dal Giudice di Pace di Perugia con la quale, compensate le spese di lite, è stata rigettata la domanda proposta dall'attore tesa ad ottenere la refusione dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 16.10.2020.
A fondamento della propria domanda, il sig. PI aveva dedotto che, nelle prime ore del mattino del 16.10.2020, mentre percorreva il raccordo E45 Perugia-Bettolle, in direzione Perugia, a bordo della propria vettura, aveva impattato contro un daino, comparso improvvisamente sulla carreggiata, all'altezza della curva dopo la galleria successiva allo svincolo di Torricella, nel comune di Magione.
Aveva, a riguardo, dedotto l'attore di non essere riuscito ad evitare la collisione, nonostante procedesse ad andatura moderata ed inferiore al limite previsto, tenuto conto dell'orario notturno e delle condizioni metereologiche e della strada (asfalto bagnato e pioggia), proprio perché l'animale era comparso all'improvviso sulla sede stradale.
Aveva, ancora, dedotto l'appellante di avere contattato la compagnia Carabinieri di
Città della Pieve che, tuttavia, impegnati in altre esigenze di servizio, non avevano potuto intervenire nell'immediatezza ma solo dopo qualche tempo;
quindi, aveva proseguito
l'appellante, dovendosi recare presso la sede di lavoro, aveva lasciato il luogo in cui si era verificato il sinistro.
Aveva, quindi, rappresentato che gli operatori intervenuti, allertato anche il personale
Anas, avevano riscontrato l'accaduto e rimosso la carcassa dell'animale.
Tuttavia, rimasti senza esito tanto le richieste stragiudiziali quanto l'invito alla procedura di negoziazione assistita, l'appellante si era rivolto al Giudice di Pace di Perugia, deducendo di avere subito danni al veicolo per € 2.600,00, oltre un danno da fermo tecnico.
1.2. Nel contraddittorio con la Regione Umbria, il Giudice di Pace, istruita la causa con le prove ritenute rilevanti (con esclusione degli operatori intervenuti), con la sentenza qui impugnata ha rigettato la domanda.
In particolare, ricondotta la fattispecie oggetto di causa all'interno del paradigma normativo di cui all'art. 2052 c.c., ha osservato il primo giudice che al momento dell'intervento degli operatori, pochi minuti dopo la telefonata dall'attore, non vi era nessun veicolo, ma solo la presenza della carcassa dell'animale che veniva, quindi, rimossa.
Quindi, dopo avere riportato le testimonianze dei testi di parte attrice, nonché i principi di diritto affermati da Cass. Civ. 16056/2016, ha ritenuto che l'attore non avesse fornito la
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prova esatta della dinamica, sia quanto al nesso causale tra il decesso dell'animale e l'urto con la vettura che in relazione alla propria condotta di guida.
Ha, invero, adombrato la stessa dinamica riferita dall'attore, osservando che “la possibile collisione tra l'animale ed il veicolo viene in parte sconfessata o quanto meno messa indubbio dalla relazione dei Carabinieri che hanno dato atto sia dell'assenza dei veicoli sul luogo del sinistro…che di frammenti di qualunque tipo sulla carreggiata idonei a far ritenere possibile la collisione tra una autovettura ed un animale selvatico…”.
Ha, poi, concluso che l'attore non avesse fornito la prova né del sinistro, né della sua dinamica, né di avere fatto il possibile per evitare l'impatto con l'animale, tenuto conto della
“presenza o meno della segnaletica sia del pericolo di attraversamento animali selvatici che del limite di velocità, nessuno elemento fatta eccezione della testimonianza di una conoscente”.
1.3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sig. PI, lamentandone
l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma.
Ha osservato l'appellante che il primo giudice, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie in punto di diritto, ha, tuttavia, errato nella valutazione degli elementi probatori.
Ha, infatti, rilevato di avere dato la prova tanto del fatto quanto della dinamica, sia in via documentale (richiamando l'annotazione di servizio redatta dagli operatori intervenuti) sia tramite la testimonianza della sig.ra LA OS, teste oculare del sinistro, che aveva riferito puntualmente la dinamica.
Ha, ancora, osservato che parimenti provato era il danno subito, richiamando, anche in tal caso tanto le prove documentali che quelle testimoniali, censurando la correttezza del ragionamento condotto nella sentenza impugnata sia nella parte in cui non aveva, comunque, fatto ricorso alla prova presuntiva sia laddove aveva ritenuto di revocare, di fatto, la testimonianza, inizialmente ammessa, degli operatori intervenuti, evidenziando, da ultimo, che dalle dichiarazioni della sig.ra OS poteva, peraltro, ricavarsi la prova della condotta diligente tenuta.
1.4. Si è costituita la Regione Umbria chiedendo il rigetto della domanda.
Ha, invero, sostenuto l'ente regionale la correttezza della decisione impugnata, richiamando quanto affermato dagli operatori intervenuti nella propria annotazione di servizio che, assistita da fede privilegiata, rendeva poco credibile quanto riferito dalla sig.ra
OS.
Posta anche da parte dell'Ente territoriale l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., ha osservato
l'appellata che competeva al danneggiato la dimostrazione del nesso causale, della dinamica del sinistro nonché la prova di aver atto tutto quanto possibile per evitare il danno e che, nella specie, tale prova non era stata raggiunta posto che, al momento dell'intervento, non
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vi era la presenza del veicolo coinvolto né frammenti di alcun tipo, non essendo sufficiente la sola presenza dell'animale sulla carreggiata né che un impatto con l'animale si sia effettivamente verificato, posto che il danneggiante deve anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Assume quindi l'appellato che nella specie la sig.ra OS si era limitata a rispondere
“si è vero” mentre non era dato sapere se l'animale provenisse da destra o da sinistra o se era già al centro della carreggiata, come l'hanno trovato le forze dell'Ordine e, più in generale, non vi era la dimostrazione di quegli elementi utili a valutare velocità del mezzo condotto, la capacità di avvistamento dell'animale e le manovre eventualmente poste in essere per evitare l'investimento al fine, più in generale, di ricostruire la dinamica del sinistro, paventando, anzi, che nella specie la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere allo stesso comportamento del conducente e dalla velocità da questi tenuta, come desumibile dal fatto che l'urto è collocato nella parte anteriore del veicolo, che deporrebbe nel senso che è stato il veicolo a colpire l'animale e che l'impatto è avvenuto quando l'animale era già al centro della semicarreggiata.
1.4.1. Ribadito, quindi, che l'onere di offrire la