Trib. Catania, sentenza 12/02/2024, n. 832
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI IA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1761/2020 R.G., avente ad oggetto: mansione e jus
variandi
PROMOSSA DA
OROFINO ANTONINO, COD FISC. [...], con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti SIRNA GIORGIO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI IA , COD FISC. 00132070871 , con il Patrocinio dell'Avv.to ARCIDIACONO LEONARDO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni
delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito questo ufficio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente dalla data del 1 gennaio 2011 ad oggi ha svolto continuativamente le mansioni di cui al livello C1 dell'Allegato A del CCNL per
i dipendenti del comparto enti Locali del 1999, conseguentemente e per l'effetto,
Seconda Sezione Civile – Lavoro
accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere il pagamento delle relative
differenze retributive sin dall'01 gennaio 2011 al giugno 2017, oltre interessi e
rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo;
2. condannare per l'effetto il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 3.532,90 o a quella maggior somma risultante dall'istruttoria svolta, a titolo di differenze retributive tra quanto
corrisposto e quanto in realtà dovuto in relazione alla qualifica superiore, ovvero quella
maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. Il tutto,
oltre rivalutazione ed interessi di legge dalle rispettive scadenze al saldo;
3. condannare altresì il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €. 1.690,52 a titolo di indennità di
vigilanza, ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi
dell'art. 36 Cost. Il tutto, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalle rispettive
scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si è costituito il Comune di Catania il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed orali.
All'udienza che precede, come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di
note scritte, è stata trattenuta per la decisione.
Nel merito, il ricorso non può essere accolto e va rigettato.
A tal riguardo, si ritiene di aderire all'indirizzo sezionale già espresso su analoghi
procedimenti con la sentenza del 18.5.2022 n. 1886 (est. Scardillo), la cui motivazione
si richiama per relationem ed, in ogni modo, si riporta qui in modo pressoché testuale ai
sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“Oggetto delle domande avanzate in ricorso è l'accertamento del diritto del ricorrente
alle differenze retributive tra il trattamento economico ricevuto in relazione all'inquadramento contrattuale nella categoria B3 (profilo di ausiliario del traffico-
Pagina 2 TRIBUNALE DI IA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Operatore di Polizia Stradale Urbana) e quello ipoteticamente spettantegli in relazione
alle mansioni superiori asseritamente espletate e ritenute inquadrabili nella categoria C1
(profilo di agente di Polizia Municipale).
In seno al ricorso introduttivo tale domanda è peraltro espressamente limitata al periodo
dal primo gennaio 2010 al giugno 2017 ed è quantificata dal ricorrente in € 3.532,90,
sicchè unicamente tale periodo è rilevante a tal riguardo al fine del presente giudizio.
Oggetto del ricorso è altresì l'accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità di vigilanza espressamente richiesta dal ricorrete dal mese di marzo 2013 “ad oggi” (ossia
deve intendersi alla data del deposito del ricorso) e quantificata in € 1.690,52
Onere del ricorrente, in ordine alla prima domanda, sarebbe stato allegare
compiutamente e provare di aver svolto mansioni riconducibili alla superiore qualifica a
mente della contrattazione collettiva di riferimento ed allegare e dimostrare che ciò sia
avvenuto con continuità e prevalenza nonchè con attribuzione della piena responsabilità
in relazione alle mansioni medesime. L'art. 52 dlgs 165/2001 -applicabile a tutte le
pubbliche amministrazioni ivi compresi gli enti territoriali- espressamente delimita,
infatti, la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui
dette mansioni -corrispondenti al superiore livello retributivo- siano state svolte in modo
prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Ed è altresì necessario
che, in relazione ai compiti espletati, il lavoratore abbia con la relativa sfera di
autonomia esercitato i relativi poteri e assunto la correlata responsabilità.
Detta connotazione quantitativa e qualitativa, che deve essere specificatamente allegata
e dimostrata dal lavoratore (cfr. sin da Cass. Sez. lav. 10027/2007), deve essere
accertata rigorosamente per la stessa ratio legis legata all'art. 52 TUPI.
La speciale disciplina dello jus variandi contenuta nell'art. 52 dlgs 165/2001 -che
preclude il superiore inquadramento pur nel caso di svolgimento