Trib. Messina, sentenza 28/03/2024, n. 788

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 28/03/2024, n. 788
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 788
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 28 marzo 2024, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 666/2018 R.G., promossa da LA PUNTA S.A.S. DI PP LE & C. (p. iva 03295910834) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante PP LE (C.F. [...]) e NT LE (C.F. [...]), n.q. di socio accomandante, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bongiorno, giusta procura in atti, attori

contro

PUNTA PELORO S.R.L. (
p. iva 03354900833) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fiorillo, giusta procura in atti, convenuto CELONA VIVIANA, nata a [...], il [...] ed ivi residente in via Margi, vill. Torre Faro, convenuta contumace avente ad oggetto: affitto di azienda;
Sono comparsi avv. L. Ionata in sostituzione dell'avv. F. Fiorillo e l'avv. Bongiorno i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande difese ed eccezioni insistono. L'avv. Bongiorno rappresenta che già in sede di atto introduttivo è stata articolata la prova come da atto di citazione e note successiva. Vi è processo penale pendente avente ad oggetto n. 329/19 ( 7223 rgt Tribunale di Reggio Calabria, giudice dott.ssa Ripepi ud. 1 luglio 2024 ) il falso della delibera di esclusione, formula pertanto domanda di sospensione. L'avv. Ionata contesta la predetta allegazione priva di prova, rilevando che non è stata prodotta prova nei termini, ed insiste;
insiste altresì nella richiesta distrazione delle spese in favore dell'avv. Fiorillo. L'avv. Bongiorno contesta e rileva che agli atti vi è già riferimento documentale. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA In fatto e in diritto Con atto di citazione, notificato in data 29.01.2018, La Punta s.a.s. di PO AL
& C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, PO AL, nonché, il socio accomandante, ON AL, premesso di aver concesso in affitto alla Punta Peloro s.r.l. la gestione di un ramo di azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare e somministrazione di alimenti e bevande con atto del 20.03.2015 in Notaio Paderni n. 944, risolto per scadenza del
termine convenzionalmente pattutito, in data 31.12.2016, ha agito in giudizio nei confronti della società affittuaria, di UD NÀ, nella qualità di socio e legale rappresentante della Punta Peloro s.r.l. e di VI CE, nella qualità di socio della predetta società, chiedendone la condanna al rilascio del ramo di azienda e al pagamento dei canoni di affitto scaduti, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'illegittima ritenzione dei beni ed occupazione dei luoghi. UD NÀ, costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire di PO AL, poiché escluso dalla società con delibera del 29.01.2018, nonchè di ON AL in quanto socio accomandante privo di poteri rappresentatativi nei confronti della società ai sensi dell'art. 2320 c.c. Il convenuto ha, altresì, rilevato il difetto di titolarità del ramo di azienda in capo a La Punta s.a.s. per aver la Punta Peloro s.r.l. esercitato l'opzione di acquisto del medesimo previsto dall'art. 19 del contratto di affitto, nonchè contestato la fondatezza delle pretese avversarie, sostenendo l'avvenuto integrale pagamento dei canoni richiesti. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di PO AL formulata dal convenuto è fondata e, deve, pertanto, essere accolta. Dalla disamina della produzione documentale in atti, tenuto conto altresì delle difese rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, emerge che PO AL sia stato escluso dalla compagine sociale ai sensi dell'art. 2286 c.c. e, contestualmente, sia decaduto dalla carica di amministratore con delibera assunta dagli altri soci, a maggioranza dei medesimi, in data 29.01.2018 con atto in Notaio Paderni, n. 6736 rep. e n. 4150 racc. (all. 02 al fascicolo del convenuto), la quale non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte del socio accomandatario escluso. Il conferimento della procura alle liti e la notifica dell'atto di citazione si sono, dunque, perfezionati nella ricorrenza dei poteri rappresentativi in capo all'AL, mentre, l'iscrizione a ruolo del giudizio è stata effettuata in data 02.02.2018 nella consapevolezza della cessazione di tali poteri, venuti meno in seguito alla coeva delibera sociale di esclusione, sicchè se, per un verso, il giudizio è stato introdotto nel rispetto dei presupposti dell'azione, per altro verso, la stessa è stata poi coltivata nonostante la perdita dei poteri rappresentativi da parte di PO AL, il quale, a fronte della specifica contestazione del convenuto, si è limitato ad insistere genericamente nelle proprie domande senza contestare né allegare nulla con riferimento alla predetta eccezione. Sul punto, va osservato che il potere di rappresentanza processuale, con la correlata facoltà di nomina dei difensori e di conferimento di procura alle liti, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, al suo rappresentante legale in carica o da un soggetto che rivesta una delle qualifiche organizzative cui normalmente è riconnessa la rappresentanza generale) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 19.09.2003, n. 13898). La necessaria ricorrenza dei poteri sostanziali affinché possa legittimamente conferirsi anche la capacità processuale rinviene la sua ratio nell'art. 100 c.p.c. che,
come è noto, afferma il principio dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione processuale che deve sussistere al momento sia della proposizione della domanda, sia della pronuncia del provvedimento giudiziale. La carenza di potere rappresentativo refluisce in termini di difetto di legittimazione processuale e dunque di una condizione dell'azione ( Cass. Civ. n. 4248/16) la quale, estrinsecandosi nella manifestazione del potere di provocare, mediante l'esercizio dell'attività giurisdizionale, il riconoscimento di un diritto realmente spettante, deve sussistere al momento della decisione ( da ultimo, principio ribadito da Cass. 8584/22). Ebbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione di parte convenuta, parte attrice nulla ha allegato, né tantomeno provato in merito alla permanenza in capo a PO AL di un valido potere rappresentativo, né ha richiesto un termine per consentire la costituzione del soggetto al quale sono stati attribuiti i poteri di rappresentanza della società in seguito alla delibera di esclusione (Cass. Civ., sez. I, 20.10.2021, n. 29244: “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso”;
v. anche Cass., sez. II, 04.10.2018, n. 24212). Ed infatti, in tema di rappresentanza delle società, in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. Civ., 28.06.2011, n. 19824;
v. nella giurisprudenza di merito, Corte d'appello Roma, 01.10.2018, n. 6049). Parimenti fondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad
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