Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 16
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. 14837/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14837/2023 promossa da:
DR AT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAVALCA MARIA TERESA ARGENIDE e dell'avv. SBAIZ VANDELLI STEFANO VIA CAPRARIE N. 3 40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA CISALPINA 28 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. CAVALCA MARIA TERESA ARGENIDE
ATTORE contro
MA NA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. IOCCA EMMA e dell'avv. CHIAPPETTA RAFFAELLA VIA SAN CARLO 25 40100 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SAN CARLO 25 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. IOCCA EMMA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per DR AT: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius ID CA, nato a [...], il [...] e deceduto a Imola (BO) il 2.11.2015, da parte del Sig. CO CA, nato a [...]
Pietro Terme (BO), il 11.09.1958, C.F. [...], residente in [...].
Con vittoria delle competenze di causa.
Per MA NA: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente la domanda del ricorrente in quanto illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi legali.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
TT SA, premettendo di essere creditore di CA CO, in forza di ben due sentenze di condanna per la complessiva somma di € 45.000,00, ricorreva in giudizio con atto depositato in data 13 novembre 2023, per sentire accertare la qualità di erede del proprio debitore, con riferimento alla successione di CA ID, deceduto in data 2.11.2015.
In fatto parte ricorrente esponeva che il deceduto, CA ID, era il padre di CA CO e che, in data 31.10.2016, era stata registrata la relativa denuncia di successione presso l'Agenzia delle Entrate, trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Bologna;
in forza di tale atto, CA CO era divenuto proprietario per la quota di 1/6, unitamente agli altri eredi, RS IN e CA ZI, della piena proprietà degli immobili di seguito indicati:
A) Catasto terreni di Castel San Pietro Terme: foglio 149 - particella 176
B) Catasto fabbricati di Castel San Pietro Terme:
- foglio 64 - particella 161 - sub. 13 – via Alfredo Oriani, n. 21 – piano t - c/2 – mq 40 – r.c. € 150,81;

- foglio 64 - particella 161 - sub. 28 – via Alfredo Oriani, n. 21 - piano t – a/3 – vani 5,5 – mq 112 - r.c.
€ 553,90
Su tali porzioni di immobili il ricorrente aveva iscritto due ipoteche giudiziali a proprio favore in forza di due sentenze di condanna (in data 12 gennaio 2022, per € 35.000,00 e 28 luglio 2022 per
€10.000,00);
aveva altresì trascritto atto di pignoramento immobiliare in data 28.03.2023.
Con decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. il Giudice dell'Esecuzione, in data 29.9.23, rilevava che non sussisteva la necessaria continuità delle trascrizioni, mancando quella dell'accettazione dell'eredità, e che tale carenza, laddove non sanata, avrebbe causato l'improcedibilità dell'espropriazione forzata, vista la sentenza n. 11638 della Corte di Cassazione Sez. III civ. del 26 maggio 2014;
dunque, fissava l'udienza del 29 gennaio 2024 ex art. 569 c.p.c. per la comparizione delle parti. Pertanto, parte attrice rilevava l'urgenza di ottenere il provvedimento che regolarizzasse la continuità delle trascrizioni.
In diritto, TT rilevava che non occorreva accertare se la volontà di accettare l'eredità paterna in capo al resistente sussistesse effettivamente, poiché la legge richiede solo che essa possa supporsi;
inoltre, evidenziava che la giurisprudenza reputa idoneo a tal fine anche solo un atto di disposizione e/o di sola gestione, non meramente conservativa, dei beni ereditari, se oggettivamente incompatibile con la volontà di rinunciare e tale da incidere sulla consistenza del patrimonio ereditario, come ad esempio la voltura catastale (sent. n.11638/2014);
allegava che, anche la residenza del chiamato nell'immobile, oggetto di procedura, poteva assumere rilievo probatorio idoneo a far presumere l'accettazione dell'eredità (rilevante soprattutto ai sensi dell'art. 485 c.c.): infatti, CA CO, dopo la morte del de cuius prendeva possesso del bene ereditato sito in Castel San Pietro Terme (BO) via Alfredo Oriani
n.21, avendo stabilito la propria residenza in detto immobile.
Il giorno 20 gennaio 2024 si costituiva tardivamente in giudizio parte resistente, contestando in fatto ed in diritto quanto affermato da parte attrice;
in particolare, sosteneva di non aver mai accettato tacitamente l'eredita del proprio padre defunto.
Quanto alla tesi di parte ricorrente, secondo la quale, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 11638/2014), solo chi intendeva accettare l'eredità aveva l'obbligo di effettuare la voltura catastale, che costituiva un atto di accettazione tacita, il resistente precisava che né la dichiarazione di successione né
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la voltura catastale erano state compiute di propria iniziativa, bensì su richiesta della madre RS IN, la quale, in condizioni di salute precarie, aveva delegato il figlio affinché provvedesse alla regolarizzazione fiscale. Pertanto, su richiesta della madre, CO CA aveva presentato la dichiarazione di successione entro l'anno dalla morte del padre, senza svolgere ulteriori attività.
Era noto, secondo giurisprudenza consolidata (Cass. n. 4783/2007), che la dichiarazione di successione
e il pagamento delle relative imposte avessero natura fiscale e non implicassero accettazione tacita dell'eredità;
anche la voltura catastale, obbligatoria per legge ai sensi degli artt. 28 del D.Lgs. 346/90 e 3 del DPR 650/1972 per i chiamati all'eredità, aveva lo stesso scopo di evitare sanzioni
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