Trib. L'Aquila, sentenza 20/11/2024, n. 85
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Testo completo
N. 572/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.12.1975, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Anna Maria Ranalli, e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...], il [...], residente a [...] ed ivi C.F._2 elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Rosario Panebianco
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 10.04.2024, e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Poggio
[...]
Mirteto (RI) in data 04.06.2000 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, Per_ RS
il 02.12.2000 (maggiorenne), ed il 26.04.2010 (minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, prevista
l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni, esprimendo la volontà da parte del IG. di trasferire il diritto di Parte_1
abitazione ex art. 1022 c.c., per un periodo di dieci anni, dei beni immobili di sua esclusiva proprietà, alla moglie, IG.ra , che vi abiterà insieme alla Controparte_1
RS figlia minore
3. Con ordinanza del 18.07.2024, il Presidente, rilevato che, ai fini della costituzione di diritti reali in sede di giudizio per la separazione consensuale dei coniugi e, quindi, della delibazione della volontà del ricorrente, fosse necessario che tutte le parti – cedenti e cessionaria - interessate dalla transazione sottoscrivessero l'accordo alla presenza del cancelliere -in conformità con quanto stabilito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte nella quale, con riferimento alla portata dell'ultima parte della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, si precisa che trattasi di disposizione non applicabile eminentemente agli atti compiuti dinanzi al notaio, ben potendosi attagliare a tutti i trasferimenti immobiliari che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre che in forma giudiziale, si realizzino mediante il verbale di conciliazione giudiziale/ separazione consensuale/ divorzio a domanda congiunta, redatto dal cancelliere, anch'esso pubblico ufficiale (vds., Cass., SS.UU. civ., sent. n.
21761/2021;
sull'idoneità della sentenza ad essere trascritta sui registri immobiliari si veda anche Cass., II sez. civ., sent. n. 12654/2020)-, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 18.09.2024, nell'ambito della quale le parti, presenti personalmente, sottoscrivevano l'accordo per la costituzione del diritto reale di abitazione, alla presenza del cancelliere e del Presidente del Tribunale.
Preso atto, il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
4. Nel ricorso congiunto, inoltre, i coniugi hanno domandato al Tribunale pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in in
Poggio Mirteto (RI) in data 04.06.2000 e che dall'unione matrimoniale sono nate due Per_ RS figlie, il 02.12.2000 (maggiorenne), ed il 26.04.2010 (minorenne), alle condizioni del ricorso, che qui di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale sita in L'Aquila, Via Salaria Antica Est 52, scala B interno 2, distinta al fg.78 p.lla 124 sub 22 e fg.78 p.lla 124 sub 29, ancorché di proprietà esclusiva di viene assegnata con quanto ne costituisce arredo Parte_1 RS alla SI.ra che la abiterà con la figlia minore Alla SI.ra Controparte_1 viene assegnato anche il garage di pertinenza distinto al sub 17, che potrà CP_1 essere utilizzato anche dal SI. per il ricovero del proprio motoveicolo. Parte_1
Mentre l'unità immobiliare sita nello stesso fabbricato, alla scala B interno 6,
anch'essa di proprietà esclusiva di , resterà in uso esclusivo di Parte_1 quest'ultimo con quanto la arreda, unitamente al garage che ne costituisce pertinenza.
3) A decorrere dal 1.4.2024, ciascuno provvederà a sostenere i costi per le utenze e gli oneri condominiali correlati all'unità immobiliare di cui dispone. La SInora si obbliga a provvedere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CP_1 atto, alla voltura a proprio nome delle utenze (energia elettrica e gas) relative all'appartamento ad ella assegnato. RS
4) La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto 2).
5) Nel rispetto delle preminenti eSIenze di vita, di studio e ricreative della minore e compatibilmente con le eSIenze lavorative dei genitori, anche in considerazione dell'età della ragazza ormai adolescente, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé la figlia quando vorrà, fine settimana compresi, previo preavviso alla SI.ra CP_1 di almeno 24 ore e nel rispetto degli impegni di studio e ricreativi della minore;
resta sin d'ora convenuto tra le parti che, in caso di disaccordo sulle modalità di visita, il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi Parte_1
a settimana, indicativamente nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 16,00 alle ore
22,00, oltre a due weekend alternati al mese dal venerdì sera e fino alla domenica sera alle ore 22:00.
6) La minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le principali festività natalizie, pasquali e laiche. In particolare: durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, i giorni del 24/25/26 dicembre;
31/12 e 01/01;
05.01/06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze pasquali, alternando i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
le ulteriori festività religiose e laiche secondo un criterio di alternanza annuale.
7) Ciascun genitore, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, avrà il diritto di RS trascorrere con il giorno del proprio compleanno, mentre quello della minore sarà trascorso preferibilmente insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo un criterio di alternanza annuale e sempre compatibilmente con le eSIenze di socialità della minore.
8) Durante le vacanze estive ognuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione.
9) Tutte le decisioni inerenti la figlia e riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione verranno prese di concerto dai genitori nel preminente interesse della minore. RS
10) Le parti si obbligano a garantire che la figlia minore possa avere rapporti continuativi e paritetici con i congiunti in linea materna e paterna.
11) Per quanto attiene agli aspetti economici, le parti convengono che il SI.
[...]
corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, in via anticipata: - nel caso in cui la moglie fosse totalmente priva di retribuzione, la somma di € 1.000,00 mensili, di cui € 700,00 per il di lei mantenimento ed € 300,00 per quello della figlia, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- nel caso in cui la moglie prestasse attività lavorativa e disponesse di una retribuzione netta mensile inferiore ad € 1.000,00, la somma di € 650,00 mensili, di cui € 300,00 per il di lei mantenimento ed € 350,00 per quello della figlia, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- nel caso in cui la moglie prestasse attività lavorativa e disponesse di una retribuzione netta mensile superiore ad €
1.000,00, la somma di € 400,00 per il solo mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. - La SI.ra si impegna a Controparte_1 fornire tempestivamente al coniuge tutta la documentazione utile (contratto di lavoro, buste paga, denuncia dei redditi) per una corretta attuazione delle suddette regole tra le parti convenute in relazione al pagamento del mantenimento da parte del
[...]
. Parte_1
12) Le parti convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la RS figlia verranno suddivise in parti uguali tra loro secondo le indicazioni ed i criteri di cui al protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila.
13) La corresponsione del mantenimento ordinario di cui al punto 11) ed il rimborso delle spese straordinarie per la figlia decorreranno dal mese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.12.1975, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Anna Maria Ranalli, e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...], il [...], residente a [...] ed ivi C.F._2 elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Rosario Panebianco
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 10.04.2024, e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Poggio
[...]
Mirteto (RI) in data 04.06.2000 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, Per_ RS
il 02.12.2000 (maggiorenne), ed il 26.04.2010 (minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, prevista
l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni, esprimendo la volontà da parte del IG. di trasferire il diritto di Parte_1
abitazione ex art. 1022 c.c., per un periodo di dieci anni, dei beni immobili di sua esclusiva proprietà, alla moglie, IG.ra , che vi abiterà insieme alla Controparte_1
RS figlia minore
3. Con ordinanza del 18.07.2024, il Presidente, rilevato che, ai fini della costituzione di diritti reali in sede di giudizio per la separazione consensuale dei coniugi e, quindi, della delibazione della volontà del ricorrente, fosse necessario che tutte le parti – cedenti e cessionaria - interessate dalla transazione sottoscrivessero l'accordo alla presenza del cancelliere -in conformità con quanto stabilito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte nella quale, con riferimento alla portata dell'ultima parte della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, si precisa che trattasi di disposizione non applicabile eminentemente agli atti compiuti dinanzi al notaio, ben potendosi attagliare a tutti i trasferimenti immobiliari che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre che in forma giudiziale, si realizzino mediante il verbale di conciliazione giudiziale/ separazione consensuale/ divorzio a domanda congiunta, redatto dal cancelliere, anch'esso pubblico ufficiale (vds., Cass., SS.UU. civ., sent. n.
21761/2021;
sull'idoneità della sentenza ad essere trascritta sui registri immobiliari si veda anche Cass., II sez. civ., sent. n. 12654/2020)-, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 18.09.2024, nell'ambito della quale le parti, presenti personalmente, sottoscrivevano l'accordo per la costituzione del diritto reale di abitazione, alla presenza del cancelliere e del Presidente del Tribunale.
Preso atto, il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
4. Nel ricorso congiunto, inoltre, i coniugi hanno domandato al Tribunale pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in in
Poggio Mirteto (RI) in data 04.06.2000 e che dall'unione matrimoniale sono nate due Per_ RS figlie, il 02.12.2000 (maggiorenne), ed il 26.04.2010 (minorenne), alle condizioni del ricorso, che qui di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale sita in L'Aquila, Via Salaria Antica Est 52, scala B interno 2, distinta al fg.78 p.lla 124 sub 22 e fg.78 p.lla 124 sub 29, ancorché di proprietà esclusiva di viene assegnata con quanto ne costituisce arredo Parte_1 RS alla SI.ra che la abiterà con la figlia minore Alla SI.ra Controparte_1 viene assegnato anche il garage di pertinenza distinto al sub 17, che potrà CP_1 essere utilizzato anche dal SI. per il ricovero del proprio motoveicolo. Parte_1
Mentre l'unità immobiliare sita nello stesso fabbricato, alla scala B interno 6,
anch'essa di proprietà esclusiva di , resterà in uso esclusivo di Parte_1 quest'ultimo con quanto la arreda, unitamente al garage che ne costituisce pertinenza.
3) A decorrere dal 1.4.2024, ciascuno provvederà a sostenere i costi per le utenze e gli oneri condominiali correlati all'unità immobiliare di cui dispone. La SInora si obbliga a provvedere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CP_1 atto, alla voltura a proprio nome delle utenze (energia elettrica e gas) relative all'appartamento ad ella assegnato. RS
4) La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto 2).
5) Nel rispetto delle preminenti eSIenze di vita, di studio e ricreative della minore e compatibilmente con le eSIenze lavorative dei genitori, anche in considerazione dell'età della ragazza ormai adolescente, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé la figlia quando vorrà, fine settimana compresi, previo preavviso alla SI.ra CP_1 di almeno 24 ore e nel rispetto degli impegni di studio e ricreativi della minore;
resta sin d'ora convenuto tra le parti che, in caso di disaccordo sulle modalità di visita, il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi Parte_1
a settimana, indicativamente nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 16,00 alle ore
22,00, oltre a due weekend alternati al mese dal venerdì sera e fino alla domenica sera alle ore 22:00.
6) La minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le principali festività natalizie, pasquali e laiche. In particolare: durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, i giorni del 24/25/26 dicembre;
31/12 e 01/01;
05.01/06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze pasquali, alternando i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
le ulteriori festività religiose e laiche secondo un criterio di alternanza annuale.
7) Ciascun genitore, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, avrà il diritto di RS trascorrere con il giorno del proprio compleanno, mentre quello della minore sarà trascorso preferibilmente insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo un criterio di alternanza annuale e sempre compatibilmente con le eSIenze di socialità della minore.
8) Durante le vacanze estive ognuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione.
9) Tutte le decisioni inerenti la figlia e riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione verranno prese di concerto dai genitori nel preminente interesse della minore. RS
10) Le parti si obbligano a garantire che la figlia minore possa avere rapporti continuativi e paritetici con i congiunti in linea materna e paterna.
11) Per quanto attiene agli aspetti economici, le parti convengono che il SI.
[...]
corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, in via anticipata: - nel caso in cui la moglie fosse totalmente priva di retribuzione, la somma di € 1.000,00 mensili, di cui € 700,00 per il di lei mantenimento ed € 300,00 per quello della figlia, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- nel caso in cui la moglie prestasse attività lavorativa e disponesse di una retribuzione netta mensile inferiore ad € 1.000,00, la somma di € 650,00 mensili, di cui € 300,00 per il di lei mantenimento ed € 350,00 per quello della figlia, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- nel caso in cui la moglie prestasse attività lavorativa e disponesse di una retribuzione netta mensile superiore ad €
1.000,00, la somma di € 400,00 per il solo mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. - La SI.ra si impegna a Controparte_1 fornire tempestivamente al coniuge tutta la documentazione utile (contratto di lavoro, buste paga, denuncia dei redditi) per una corretta attuazione delle suddette regole tra le parti convenute in relazione al pagamento del mantenimento da parte del
[...]
. Parte_1
12) Le parti convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la RS figlia verranno suddivise in parti uguali tra loro secondo le indicazioni ed i criteri di cui al protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila.
13) La corresponsione del mantenimento ordinario di cui al punto 11) ed il rimborso delle spese straordinarie per la figlia decorreranno dal mese
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