Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2024, n. 1230
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Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 22/23 R.G. e promossa da
UC NI
(Avv.ti F. A. La Badessa, M. Russo e G.
Bertelli)
CONTRO
RE IT s.r.l.
(Avv.ti L. Bossotto, G. Giorgetti, C.
Chiarella, P. Astarita, E. Baldassarre)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art.
127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato UC
NI conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la RE IT s.r.l. per sentir accertare la violazione della procedura di cui all'art. 18 l. 300/70 nell'intimazione del licenziamento disciplinare del luglio
2022 e per sentirla condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
in subordine per sentir accertare la sussistenza di motivo illecito determinate nel licenziamento intimatogli nel luglio 2022 e per sentir condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
in ulteriore subordine per sentir accertare
l'illegittimità del licenziamento intimatogli nel luglio 2022 e sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di € 171.065,76 a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso ed € 342.131,52 a titolo di indennità supplementare;
in ulteriore subordine per sentir accertare
l'insussistenza di giusta causa del licenziamento intimatogli nel luglio 2022 e sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di € 171.065,76 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed in ogni caso per sentirla condannare al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura di €
43.091,00, tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla
LA s.p.a. (poi acquisita da RE
IT s.r.l.) il 24.5.1999 come impiegato addetto alle vendite ed inquadramento iniziale nel livello F CCNL Industria Gomma
Plastica, dava atto che negli anni aveva beneficiato di passaggi di qualifica ed inquadramento, passando al livello E nel gennaio 20023, al livello A nel febbraio
2006 ed infine divenendo dirigente, con la mansione di direttore commerciale, nel novembre 2011.
Nel 2001 tra le parti è stato sottoscritto un patto di non concorrenza con un corrispettivo di £ 723.000 (attuali €
378,00), progressivamente incrementato ad €
628,00 nel gennaio 2003 con il passaggio al livello E, ad € 778,00 nel gennaio 2005 e ad
€ 1.930,00 dal febbraio 2006 con il passaggio al livello A.
Il NI, nell'aggiungere che tali incrementi erano stati unilateralmente disposti dalla società per giustificare aumenti retributivi e non, aggiungeva di essere stato nominato dirigente nel novembre
2011 con la mansione di direttore commerciale.
Il ricorrente riferiva che dal 2019 era stato vittima di un procedimento di emarginalizzazione e delegittimazione con progressivo svuotamento delle mansioni, così che nel 2020 aveva cominciato a discutere con i propri responsabili e con il personale delle risorse umane una risoluzione consensuale del rapporto, con erogazione di un incentivo all'esodo e riduzione dell'obbligo di non concorrenza.
Il NI dava quindi atto che nel corso di queste trattative gli era stata contestata disciplinarmente, nel giugno 2022, la creazione di una società concorrente, la TD
s.r.l..
Il NI, nel contestare tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti, negando, in particolare che la TD s.r.l. fosse concorrente della RE IT s.r.l., eccepiva, in ogni caso, la nullità del patto di non concorrenza per l'eccessiva ampiezza dell'oggetto, l'aleatorietà del territorio
indicato, nonché per l'assenza di predeterminazione del corrispettivo.
Rispetto al licenziamento, il ricorrente eccepiva: la violazione della procedura di cui all'art. 18 l. 300/70, in quanto la società aveva comunicato il provvedimento espulsivo prima della scadenza del termine per rendere le giustificazioni;
la natura ritorsiva e pretestuosa del recesso;
l'insussistenza della giusta causa e comunque la sproporzione.
Il NI rivendicava inoltre il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la
RE IT s.r.l., resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto e spiegando domanda riconvenzionale nella misura di €
1.244.049,27 o in quella eventualmente accertata in corso di causa o, in subordine, per la restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza.
La convenuta, nel contestare la sussistenza di violazioni formali nella procedura di licenziamento e nell'escludere altresì alcun intento ritorsivo, evidenziava la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, consistita nella costituzione di una società concorrente, come del resto
accertato nell'ambito del procedimento cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale di
Brescia – sezione delle imprese.
La RE IT s.r.l., nell'affermare la validità del patto di non concorrenza, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del NI al pagamento della penale o in subordine, alla restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza.
In ogni caso, la convenuta negava di essere tenuta al pagamento della indennità sostitutiva di ferie non godute, dando atto di essersi sempre prodigata affinchè il dipendente godesse dei periodi di ferie ed evidenziando come costui, per la qualifica ricoperta, fosse perfettamente in grado di autodeterminarsi nel godimento delle ferie.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Al ricorrente, dipendente della convenuta e dal 2.11.2011 con la qualifica di dirigente
e la mansione di direttore commerciale (e dall'1.3.2021 con la mansione di Global
Product Manager ed una RAL di € 133.400,00 lordi), con comunicazione del 26.6.2022 è stato contestato quanto segue: “in data 24 giugno 2022, un nostro distributore ha informato il nostro sales director Italia, sig. Matteo RE del fatto che una nuova azienda che si stava affacciando sul mercato avesse ordinato ad un produttore nuovi stampi per il soffiaggio di fusti in plastica della stessa taglia di quelli in uso presso la nostra società per i nostri prodotti. Tramite alcuni contatti, il signor
RE è riuscito a risalire al nome di tale nuova società ed è emerso che questa fosse la TD srl e con sede legale in via 1 maggio 18, 24030 Presezzo (BG) capitale sociale pari a € 160.000. Eseguendo la visura camerale di tale società, costituita in data 23 Marzo 2021, con inizio della propria attività in data 2 settembre 2021 è emerso che: - lei detiene il 100% delle quote di TD srl, come da libro soci depositato in data 20 maggio 2021 ed è anche amministratore unico della stessa;
- TD srl opera nel “fabbricazione di imballaggi materie plastiche” con codice Ateco 2222, lo stesso della scrivente;
- l'oggetto sociale di TD srl è identico a quello di RE
IT s.r.l. (…). Peraltro, lei ha anche sottaciuto tale circostanza nelle trattative che lei ha chiesto di intraprendere con
RE IT e volte alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, in cui lei ha chiesto di essere liberato dagli obblighi di non concorrenza di cui pure è parte e che le ricordiamo sono tuttora in vigore tra le parti” (v. doc. 10 fasc. resistente).
La società, non accettando le giustificazioni del NI, in data
5.7.2022 ha provveduto al suo licenziamento per giusta causa (v. doc. 12 fasc. resistente).
In dottrina e giurisprudenza è stato correttamente evidenziato come
l'inadempienza che conduce al licenziamento in tronco debba essere apprezzata con estremo rigore, tenuto conto della posizione gerarchica del dirigente e dell'intensità del vincolo fiduciario che lo lega all'imprenditore (v. cass. civ., 5671/12).
Del resto, la Suprema Corte, nell'affrontare in termini generali la tematica della giusta causa di licenziamento, ha spesso ribadito la legittimità del recesso solo ove
“valutato ogni aspetto del caso concreto,
l'inadempimento del dipendente risulti di gravità tale da far risultare inadeguata ed insufficiente ogni altra sanzione, per avere la mancanza determinato il venir meno del rapporto fiduciario chi è il presupposto fondamentale” (Cass. civ, n. 1050/93).
Il giudizio di proporzione tra il fatto e la sanzione “deve, pertanto, essere condotto
non già in astratto, ma con specifico riferimento alla natura ed alla qualità del rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni, oltre che all'entità della mancanza, considerata non soltanto nel suo contenuto oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva, specialmente in relazione alle particolari circostanze in cui è stata posta in essere e all'entità dell'elemento intenzionale” (Cass. civ, sent. 1050/93).
Fatta questa premessa, va innanzi tutto escluso che da parte dell'azienda vi fosse in atto quel demansionamento e quella delegittimazione descritta dal NI nel ricorso e che non ha trovato riscontro nell'istruttoria, poiché nessuno ha confermato tale assunto.
Neppure la documentazione prodotta dal ricorrente supporta tale teoria, non essendo stati depositati documenti (come ad esempio mail) da cui risultasse
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 22/23 R.G. e promossa da
UC NI
(Avv.ti F. A. La Badessa, M. Russo e G.
Bertelli)
CONTRO
RE IT s.r.l.
(Avv.ti L. Bossotto, G. Giorgetti, C.
Chiarella, P. Astarita, E. Baldassarre)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art.
127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato UC
NI conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la RE IT s.r.l. per sentir accertare la violazione della procedura di cui all'art. 18 l. 300/70 nell'intimazione del licenziamento disciplinare del luglio
2022 e per sentirla condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
in subordine per sentir accertare la sussistenza di motivo illecito determinate nel licenziamento intimatogli nel luglio 2022 e per sentir condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
in ulteriore subordine per sentir accertare
l'illegittimità del licenziamento intimatogli nel luglio 2022 e sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di € 171.065,76 a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso ed € 342.131,52 a titolo di indennità supplementare;
in ulteriore subordine per sentir accertare
l'insussistenza di giusta causa del licenziamento intimatogli nel luglio 2022 e sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di € 171.065,76 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed in ogni caso per sentirla condannare al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura di €
43.091,00, tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla
LA s.p.a. (poi acquisita da RE
IT s.r.l.) il 24.5.1999 come impiegato addetto alle vendite ed inquadramento iniziale nel livello F CCNL Industria Gomma
Plastica, dava atto che negli anni aveva beneficiato di passaggi di qualifica ed inquadramento, passando al livello E nel gennaio 20023, al livello A nel febbraio
2006 ed infine divenendo dirigente, con la mansione di direttore commerciale, nel novembre 2011.
Nel 2001 tra le parti è stato sottoscritto un patto di non concorrenza con un corrispettivo di £ 723.000 (attuali €
378,00), progressivamente incrementato ad €
628,00 nel gennaio 2003 con il passaggio al livello E, ad € 778,00 nel gennaio 2005 e ad
€ 1.930,00 dal febbraio 2006 con il passaggio al livello A.
Il NI, nell'aggiungere che tali incrementi erano stati unilateralmente disposti dalla società per giustificare aumenti retributivi e non, aggiungeva di essere stato nominato dirigente nel novembre
2011 con la mansione di direttore commerciale.
Il ricorrente riferiva che dal 2019 era stato vittima di un procedimento di emarginalizzazione e delegittimazione con progressivo svuotamento delle mansioni, così che nel 2020 aveva cominciato a discutere con i propri responsabili e con il personale delle risorse umane una risoluzione consensuale del rapporto, con erogazione di un incentivo all'esodo e riduzione dell'obbligo di non concorrenza.
Il NI dava quindi atto che nel corso di queste trattative gli era stata contestata disciplinarmente, nel giugno 2022, la creazione di una società concorrente, la TD
s.r.l..
Il NI, nel contestare tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti, negando, in particolare che la TD s.r.l. fosse concorrente della RE IT s.r.l., eccepiva, in ogni caso, la nullità del patto di non concorrenza per l'eccessiva ampiezza dell'oggetto, l'aleatorietà del territorio
indicato, nonché per l'assenza di predeterminazione del corrispettivo.
Rispetto al licenziamento, il ricorrente eccepiva: la violazione della procedura di cui all'art. 18 l. 300/70, in quanto la società aveva comunicato il provvedimento espulsivo prima della scadenza del termine per rendere le giustificazioni;
la natura ritorsiva e pretestuosa del recesso;
l'insussistenza della giusta causa e comunque la sproporzione.
Il NI rivendicava inoltre il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la
RE IT s.r.l., resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto e spiegando domanda riconvenzionale nella misura di €
1.244.049,27 o in quella eventualmente accertata in corso di causa o, in subordine, per la restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza.
La convenuta, nel contestare la sussistenza di violazioni formali nella procedura di licenziamento e nell'escludere altresì alcun intento ritorsivo, evidenziava la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, consistita nella costituzione di una società concorrente, come del resto
accertato nell'ambito del procedimento cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale di
Brescia – sezione delle imprese.
La RE IT s.r.l., nell'affermare la validità del patto di non concorrenza, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del NI al pagamento della penale o in subordine, alla restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza.
In ogni caso, la convenuta negava di essere tenuta al pagamento della indennità sostitutiva di ferie non godute, dando atto di essersi sempre prodigata affinchè il dipendente godesse dei periodi di ferie ed evidenziando come costui, per la qualifica ricoperta, fosse perfettamente in grado di autodeterminarsi nel godimento delle ferie.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Al ricorrente, dipendente della convenuta e dal 2.11.2011 con la qualifica di dirigente
e la mansione di direttore commerciale (e dall'1.3.2021 con la mansione di Global
Product Manager ed una RAL di € 133.400,00 lordi), con comunicazione del 26.6.2022 è stato contestato quanto segue: “in data 24 giugno 2022, un nostro distributore ha informato il nostro sales director Italia, sig. Matteo RE del fatto che una nuova azienda che si stava affacciando sul mercato avesse ordinato ad un produttore nuovi stampi per il soffiaggio di fusti in plastica della stessa taglia di quelli in uso presso la nostra società per i nostri prodotti. Tramite alcuni contatti, il signor
RE è riuscito a risalire al nome di tale nuova società ed è emerso che questa fosse la TD srl e con sede legale in via 1 maggio 18, 24030 Presezzo (BG) capitale sociale pari a € 160.000. Eseguendo la visura camerale di tale società, costituita in data 23 Marzo 2021, con inizio della propria attività in data 2 settembre 2021 è emerso che: - lei detiene il 100% delle quote di TD srl, come da libro soci depositato in data 20 maggio 2021 ed è anche amministratore unico della stessa;
- TD srl opera nel “fabbricazione di imballaggi materie plastiche” con codice Ateco 2222, lo stesso della scrivente;
- l'oggetto sociale di TD srl è identico a quello di RE
IT s.r.l. (…). Peraltro, lei ha anche sottaciuto tale circostanza nelle trattative che lei ha chiesto di intraprendere con
RE IT e volte alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, in cui lei ha chiesto di essere liberato dagli obblighi di non concorrenza di cui pure è parte e che le ricordiamo sono tuttora in vigore tra le parti” (v. doc. 10 fasc. resistente).
La società, non accettando le giustificazioni del NI, in data
5.7.2022 ha provveduto al suo licenziamento per giusta causa (v. doc. 12 fasc. resistente).
In dottrina e giurisprudenza è stato correttamente evidenziato come
l'inadempienza che conduce al licenziamento in tronco debba essere apprezzata con estremo rigore, tenuto conto della posizione gerarchica del dirigente e dell'intensità del vincolo fiduciario che lo lega all'imprenditore (v. cass. civ., 5671/12).
Del resto, la Suprema Corte, nell'affrontare in termini generali la tematica della giusta causa di licenziamento, ha spesso ribadito la legittimità del recesso solo ove
“valutato ogni aspetto del caso concreto,
l'inadempimento del dipendente risulti di gravità tale da far risultare inadeguata ed insufficiente ogni altra sanzione, per avere la mancanza determinato il venir meno del rapporto fiduciario chi è il presupposto fondamentale” (Cass. civ, n. 1050/93).
Il giudizio di proporzione tra il fatto e la sanzione “deve, pertanto, essere condotto
non già in astratto, ma con specifico riferimento alla natura ed alla qualità del rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni, oltre che all'entità della mancanza, considerata non soltanto nel suo contenuto oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva, specialmente in relazione alle particolari circostanze in cui è stata posta in essere e all'entità dell'elemento intenzionale” (Cass. civ, sent. 1050/93).
Fatta questa premessa, va innanzi tutto escluso che da parte dell'azienda vi fosse in atto quel demansionamento e quella delegittimazione descritta dal NI nel ricorso e che non ha trovato riscontro nell'istruttoria, poiché nessuno ha confermato tale assunto.
Neppure la documentazione prodotta dal ricorrente supporta tale teoria, non essendo stati depositati documenti (come ad esempio mail) da cui risultasse
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