Trib. Marsala, sentenza 12/11/2024, n. 863
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Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 222/2024
Oggi 12 novembre 2024 alle ore 9.20, innanzi al Giudice Cinzia
Immordino, sono comparsi:
Per l'avv. PARRINELLO;
Parte_1
nessuno per né per Parte_2
l' CP_1
L'avv. P discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti
ed in particolare delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza e chiede la
liquidazione dei compensi per la propria assistita ammessa al PSS.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice C I, all'esito
della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco P ( per procura in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ;
Controparte_2 P.IVA_1
Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino Rizzo ( t) in virtù di procura generale alle Email_3
liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato;
pagamento differenze
retributive
2
vvv
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna la al pagamento in Controparte_2
favore della ricorrente della somma lorda di € 80.458,98 oltre rivalutazione e interessi
al tasso legale come in parte motiva;
2) Condanna la alla regolarizzazione della posizione Controparte_2
contributiva facente capo alla lavoratrice , mediante versamento in Parte_1
favore dell della contribuzione corrispondente;
CP_1
3) Condanna la a rifondere le spese di lite sostenute Controparte_2
dalla ricorrente che liquida in favore dell'erario in € 6.699,00;
4) Condanna la a rifondere le spese di lite sostenute Controparte_2
dall' che liquida in € 5360,00 oltre accessori di legge. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato alle
dipendenze della ditta resistente dal 16/09/2019 all'11/01/2024 - escluso il periodo di
chiusura per la Pandemia da Covid 19, dal 09/03/2020 al 03/11/2020 - svolgendo le
mansioni di impiegata amministrativa riconducibili al livello 3 del CCNL Agenzie
Assicurazione Unapass-Anapa, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 16:00 alle 19:00, per un totale di circa 35 ore settimanali, ha convenuto in giudizio
per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € Parte_2
80.458,98 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver lavorato in nero e di non
aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività espletata - oltre
alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento del TFR maturato.
n.q. ha omesso di costituirsi ed è stato dichiarato contumace. Parte_2
Si è costituito l CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi e discussa
all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
3
Occorre in primo luogo chiarire che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697
c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare non solo l'espletamento dell'attività lavorativa
descritta in ricorso ma anche, e principalmente, la sussistenza del vincolo di soggezione
dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass.
civ. sez. L. n. 2728/2010;
Cass. civ. n. 326/1996).
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di
rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini
dell'affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la
quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto
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