Trib. Pescara, sentenza 15/10/2024, n. 1150

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 15/10/2024, n. 1150
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 1150
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

1
N. R.G. 233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. 233/2023 R.A.C.C., vertente
TRA
OV D'LE (C.F. [...]), nato a [...] il [...] ed el.te domiciliato in Milano, Via del Lauro nr. 9, presso lo studio degli avv.ti M. Muscettola, M. Mennoia e I. Vigorosi che lo rappresentano ed assistono giusta procura speciale in atti
ATTORE
E
BE D'LE, nato a [...] il [...], C.F.:
[...], e residente in [...], e del Sig. AR D'LE, nato a [...] il [...], C.F.:
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[...], e residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Carmenati, C.F.: [...],
e dall'Avv. Andrea Carmenati, C.F.: [...], entrambi del Foro di Ancona, per delega in calce al presente atto ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio legale Carmenati - Ragni, sito in FA alla Piazza
Garibaldi n.16.
CONVENUTI
NONCHE'
IE Agricola D'LE OV e AR IE Semplice
CONVENUTA CONTUMACE
oggetto: impugnazione delibera societaria;
conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato alla presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
OV D'LE citava in giudizio BE D'LE, AR D'LE e la
IE Agricola D'LE OV e AR IE Semplice per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria così giudicare: nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o
l'inefficacia della delibera assunta dalla IE Agricola D'LE OV e
AR IE Semplice in data 29 settembre 2022, nonché di ogni atto conseguente, dipendente o connesso per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni
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caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge."
Lamenta nell'atto introduttivo l'illegittimità della predetta decisione di aumento del capitale, con conseguente modifica dello statuto: per violazione dell'art.

7.2 dello stesso statuto;
in quanto espressione di un abuso di potere da parte dei soci di maggioranza;
in assenza di regolare convocazione di esso socio di minoranza;
per essere stata adottato presso uno studio notarile distante diversi chilometri dalla sede della società.
Si costituiscono BE D'LE e AR D'LE, concludendo per il rigetto della domanda alla luce della disciplina propria della società semplice.
Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito della discussione sostituita dalle relative note, depositate dalle parti nella serata di ieri 14.10.2024.
La domanda è fondata.
La società semplice costituisce la forma più elementare di società, la cui caratteristica è quella di avere per oggetto un'attività economica lucrativa non commerciale (ex articolo 2249 del codice civile).
Dottrina e la giurisprudenza sono d'accordo nel sostenere che la società semplice non ha personalità giuridica e tuttavia anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia capacità processuale
(Cass. civ. n. 26744/2006).
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Apparendo difficile disconoscere, nella specifica fattispecie al vaglio, un concreto interesse a contraddire ai sensi dell'art. 100 cpc anche in capo alla società stessa, potendo anche solo potenzialmente derivare per la società vantaggi o pregiudizi dalla assunzione della presente decisione (in termini Trib. Imprese Bolzano

6.5.2020 est. Paciolla), non può che affermarsi la sicura legittimazione (anche) della IE semplice qui convenuta, restando sul punto disattesa l'eccezione formulata dai convenuti costituiti.
L'autonomia patrimoniale della società semplice è una autonomia patrimoniale imperfetta.
L'insieme delle norme che regolano la società semplice valgono anche per tutte le altre società di persone, salve le espresse deroghe (a questo proposito si possono leggere gli articoli 2293 e 2315 del codice civile).
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La società semplice si costituisce come tutte le altre società, in virtù della stipulazione del cosiddetto contratto sociale, che, a differenza di quello che è stabilito per le altre società, non è soggetto a formalità particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti e salve le limitazioni probatorie degli articoli 2721 e 2729 del codice civile.
Il contratto costitutivo della società semplice deve inoltre rivestire la forma scritta, ai sensi dell'articolo 1350 del codice civile, quando si conferiscano beni immobili oppure altri diritti reali immobiliari(art. 2251 c.c.).
Fino al 1993 non era prevista l'iscrizione nel registro delle imprese della società semplice;
successivamente (con la Legge 580 del 1993) viene stabilita la sua iscrizione in una sezione speciale del registro con funzione di pubblicità notizia. Il
d.lgs 228 del 2001 ha poi stabilito, e
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