Trib. Fermo, sentenza 22/11/2024, n. 730
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Testo completo
n. 202/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 22/11/2024, ad ore 8,59, il got Maura Diodato, disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza;
- dato atto del fatto che per parte attrice opponente l'avv. ALESSANDRA TERENZI ha deposita- to note conclusive in cui precisa:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere in via preliminare non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposi- zione è fondata su prova scritta
NEL MERITO in via principale
Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di BR s.r.l. nei termini e per le ragioni esposte in narrativa, rispetto al contratto di lavoro conto terzi, concluso con EM nel luglio 2023, previo accer- tamento e riconoscimento del danno patito da EM a causa e come effetto scaturente dal negligente operato di BRIBIO, da accertarsi in corso di causa, accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto di adempiere da parte di EM di IA LA GU ex art. 1460 c.c. e l'illegittimità della pretesa di credito incorporata nelle fatture azionate in via monitoria da BR s.r.l. sia nell'an che nel quantum, e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 652 del 2023, r.g. 1804 del 2023 emesso dal Tri- bunale di Fermo in data 18/12/2023 e notificato all'opponente in data 28/12/2023, quindi, previo accer- tamento dell'esistenza ed entità del danno patrimoniale patito da EM di IA LA GU a causa dell'inadempimento della BR s.r.l., dichiararsi che nulla è dovuto a BR s.r.l. per le lavorazioni indicate nelle fatture azionate in via subordinata
Nell'eventualità in cui dovesse ritenere ed accertare il Giudice adito l'esistenza di un credito in favore di BR s.r.l. ed a carico di EM, disporsi la compensazione tra il credito vantato da EM che verrà accertata in corso di causa ed il credito eventualmente accertato in favore di BR s.r.l. in corso di cau- sa in relazione all'operato dalla stessa reso in favore di EM. in via istruttoria ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze che ci si riserva di articolare e capitolare con successiva separata memoria, con riserva di indicare testi e produrre documenti, formulare istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c., tutto nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
- dato atto del fatto che per parte convenuta opposta l'avv. LUISELLA LORENZI e l'avv. MARIA TERESA GIACOBBI hanno depositato note conclusive in cui precisano:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, per i motivi di cui in narrativa:
- rigettare l'opposizione proposta dalla EM di IA LA GU in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 652/2023 del 19.12.2023;
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- condannare altresì la società opponente alla rifusione di spese e competenze di lite”;
- dato atto del fatto che parte opponente ha depositato note di udienza del seguente tenore:
“L'esponente difesa, visto il provvedimento del 20/09/2024 con cui il giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., da svolgersi mediante trattazione scritta, si riporta ai precedenti scritti difensivi depositati e chiede l'accoglimento delle proprie domande con integrale rigetto delle avverse istanze.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
- dato atto del fatto che parte convenuta opposta ha depositato note di udienza del seguente tenore:
“La difesa della soc. BR s.r.l. si riporta integralmente a quanto dedotto eccepito e prodotto nei propri scritti difensivi e alla comparsa conclusionale.
Impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito dalla EM nelle note conclusive del 7.11.2024 in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nella comparsa con- clusionale del 8.11.2024.
Ribadisce che nessuna prova dei pretesi danni è stata fornita da controparte e che i conteggi dalla stessa effettuati, che si contestano recisamente, non hanno trovato riscontro né dal punto di vista documenta- le né testimoniale.
In ogni caso evidenzia di nuovo che il decreto ingiuntivo richiesto dalla BR è già di un importo inferio- re rispetto al saldo delle fatture impagate e corrisponde a quanto riconosciuto dalla opponente come dovuto.
Insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, con vittoria delle spese di lite.” alle ore 9,05 si ritira in camera di consiglio, al termine della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
a mezzo lettura.
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got Maura Diodato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2024 promossa da:
NA RA EL, [...], in qualità di titolare dell'impresa individuale EM di IA LA GU con l'avv. ALESSANDRA TERENZI e con domicilio eletto presso il difensore alessandra.terenzi@milano.pecavvocati.it
ATTRICE contro
BRIBIO S.R.L., 02291730444, in pers. leg. rappr.te con l'avv. LUISELLA LORENZI e l'avv. MARIA TERESA GIACOBBI, e con domicilio eletto presso i difensori luisella.lorenzi@ordineavvocatifermopec.it mariateresa.giacobbi@pecstudio.it
CONVENUTA
OGGETTO: Subfornitura
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 6.2.24 IA LA GU, in qualità di titolare e leg. rappr.te dell'impresa individuale EM di IA LA GU, ha proposto opposizione av- verso il decreto ingiuntivo n. 652/23 – emesso dal Tribunale di Fermo nel proc. n 1804/2023 RG in data 18/12/2023 e depositato in data 19/12/2023 - con il quale, ad istanza di BR s.r.l., in pers. leg. rappr.te p.t., le è stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente, entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, la somma di € 43.964,84, a titolo di saldo n. 3 fatture impagate per fornitura di servizi di montaggio, di finissaggio e di scatolature di calzature prestati in favore di EM nel periodo estate – autunno 2023, oltre interessi come da domanda dalla data di scadenza delle singole fatture e spese liquidate (doc. 1).
L'opponente avanza riconvenzionale di danno, eccepisce e deduce:
- di aver ricevuto nel luglio 2023 commesse per la produzione di calzature da parte di diversi clienti finali, nello specifico marchio DI (DI s.p.a.), TF srls e IO, e concesso in conto terzi a BR i lavori di montaggio fondi, finissaggio e scatolatura delle richieste calzature;
- che i lavori affidati non erano stati, in parte, eseguiti secondo le regole dell'arte ed, in parte,
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venivano consegnati in ritardo, provocandole danni patrimoniali, per i quali in questa sede si ri- fiuta legittimamente di adempiere ex art. 1460 cc, chiedendo di accertare l'entità del danno pati- to, eventualmente da compensarsi con l'importo a credito in favore della convenuta opposta, se e nella misura in cui ne verrà accertata la sussistenza;
- che, per quanto riguarda le calzature realizzate per il marchio LA, BR ha realizzato delle scarpe non commerciabili, qualitativamente mediocri, sporche e con evidenti grinze;
non è stata in grado di eseguire ad opera d'arte il finissaggio - la fase più importante, che consente di massimizzare la qualità e l'estetica della calzatura mediante la pulizia del pellame/cuoio/tessuto e del fondo della calzatura, la “messa in forma” della scarpa - consegnando calzature dall'aspetto estetico inaccettabile;
- di aver immediatamente rilevato la scarsa qualità del prodotto, ottenendo da BR la replica che il risultato finale dipendeva dall'orlatura e dal pellame utilizzato per le scarpe;
- di aver, prima di subappaltare la commessa, creato con la cliente finale un prototipo e campio- ni della calzatura, tutti realizzati con il pellame e con l'orlatura “criticati” da BR, ottenendo ri- sultato molto soddisfacente ed il benestare della propria cliente alla produzione in serie con le modalità ed il tessuto originariamente impiegato;
- che la realizzazione di un prodotto finale mediocre da parte di BR è dipesa esclusivamente dalla mancanza di competenza e professionalità di questa, che non è stata in grado di fornire una scarpa di buona fattura;
- di rifiutarsi perciò legittimamente di adempiere alla propria obbligazione di pagamento, avva- lendosi di quanto disciplinato dall'art. 1460 c.c., così come consentito da pacifica giurisprudenza (p.e. Cass. n. 36295 del 28/12/2023: “in materia di vendita l'eccezione di inadempimento è stata ritenuta legittimamente svolta non solo quando venga a mancare la prestazione ma anche lad- dove l'inesatto adempimento del venditore abbia determinato l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata…” e, nello stesso senso, Cass. civ. 19/12/2023, n. 35489, sull'inadempimento del professionista rispetto all'incarico conferitogli);
- che DI s.p.a. le aveva ordinato calzature per un importo pari ad € 41.256,74;
(doc. 2)
- di aver, ricevuta una prima parte della merce da BR s.r.l., spedito a DI, che in data
12/10/2023 ad ore 8.42, le aveva contestato la qualità di una parte delle calzature consegnate, scrivendo: “La informiamo che la fattura che ci ha inviato non sarà pagata. Le chiediamo di spe- dirci le calzature che ha pronte e sospendere eventuali altre spedizioni in quanto le scarpe da voi prodotte sono qualitativamente inaccettabili. Le foto che allego le dimostrano quanto stiamo affermando. Riservandoci ogni ulteriore azione a tutela dei nostri interessi, le porgiamo distinti saluti.”;
(doc. 3)
- di aver manifestato perplessità e di aver ricevuto da DI rappresentata in quell'occasione dal sig. RE Patalacci, sempre in data 12/10/2023 ad ore 11.54: “forse lei non si rende conto di come siamo messi: modello Archie un solo cliente ha reso 48 paia di scarpe modello CO su 36 paia in magazzino 34
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 22/11/2024, ad ore 8,59, il got Maura Diodato, disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza;
- dato atto del fatto che per parte attrice opponente l'avv. ALESSANDRA TERENZI ha deposita- to note conclusive in cui precisa:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere in via preliminare non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposi- zione è fondata su prova scritta
NEL MERITO in via principale
Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di BR s.r.l. nei termini e per le ragioni esposte in narrativa, rispetto al contratto di lavoro conto terzi, concluso con EM nel luglio 2023, previo accer- tamento e riconoscimento del danno patito da EM a causa e come effetto scaturente dal negligente operato di BRIBIO, da accertarsi in corso di causa, accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto di adempiere da parte di EM di IA LA GU ex art. 1460 c.c. e l'illegittimità della pretesa di credito incorporata nelle fatture azionate in via monitoria da BR s.r.l. sia nell'an che nel quantum, e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 652 del 2023, r.g. 1804 del 2023 emesso dal Tri- bunale di Fermo in data 18/12/2023 e notificato all'opponente in data 28/12/2023, quindi, previo accer- tamento dell'esistenza ed entità del danno patrimoniale patito da EM di IA LA GU a causa dell'inadempimento della BR s.r.l., dichiararsi che nulla è dovuto a BR s.r.l. per le lavorazioni indicate nelle fatture azionate in via subordinata
Nell'eventualità in cui dovesse ritenere ed accertare il Giudice adito l'esistenza di un credito in favore di BR s.r.l. ed a carico di EM, disporsi la compensazione tra il credito vantato da EM che verrà accertata in corso di causa ed il credito eventualmente accertato in favore di BR s.r.l. in corso di cau- sa in relazione all'operato dalla stessa reso in favore di EM. in via istruttoria ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze che ci si riserva di articolare e capitolare con successiva separata memoria, con riserva di indicare testi e produrre documenti, formulare istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c., tutto nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
- dato atto del fatto che per parte convenuta opposta l'avv. LUISELLA LORENZI e l'avv. MARIA TERESA GIACOBBI hanno depositato note conclusive in cui precisano:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, per i motivi di cui in narrativa:
- rigettare l'opposizione proposta dalla EM di IA LA GU in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 652/2023 del 19.12.2023;
pagina 1 di 14
- condannare altresì la società opponente alla rifusione di spese e competenze di lite”;
- dato atto del fatto che parte opponente ha depositato note di udienza del seguente tenore:
“L'esponente difesa, visto il provvedimento del 20/09/2024 con cui il giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., da svolgersi mediante trattazione scritta, si riporta ai precedenti scritti difensivi depositati e chiede l'accoglimento delle proprie domande con integrale rigetto delle avverse istanze.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
- dato atto del fatto che parte convenuta opposta ha depositato note di udienza del seguente tenore:
“La difesa della soc. BR s.r.l. si riporta integralmente a quanto dedotto eccepito e prodotto nei propri scritti difensivi e alla comparsa conclusionale.
Impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito dalla EM nelle note conclusive del 7.11.2024 in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nella comparsa con- clusionale del 8.11.2024.
Ribadisce che nessuna prova dei pretesi danni è stata fornita da controparte e che i conteggi dalla stessa effettuati, che si contestano recisamente, non hanno trovato riscontro né dal punto di vista documenta- le né testimoniale.
In ogni caso evidenzia di nuovo che il decreto ingiuntivo richiesto dalla BR è già di un importo inferio- re rispetto al saldo delle fatture impagate e corrisponde a quanto riconosciuto dalla opponente come dovuto.
Insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, con vittoria delle spese di lite.” alle ore 9,05 si ritira in camera di consiglio, al termine della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
a mezzo lettura.
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got Maura Diodato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2024 promossa da:
NA RA EL, [...], in qualità di titolare dell'impresa individuale EM di IA LA GU con l'avv. ALESSANDRA TERENZI e con domicilio eletto presso il difensore alessandra.terenzi@milano.pecavvocati.it
ATTRICE contro
BRIBIO S.R.L., 02291730444, in pers. leg. rappr.te con l'avv. LUISELLA LORENZI e l'avv. MARIA TERESA GIACOBBI, e con domicilio eletto presso i difensori luisella.lorenzi@ordineavvocatifermopec.it mariateresa.giacobbi@pecstudio.it
CONVENUTA
OGGETTO: Subfornitura
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 6.2.24 IA LA GU, in qualità di titolare e leg. rappr.te dell'impresa individuale EM di IA LA GU, ha proposto opposizione av- verso il decreto ingiuntivo n. 652/23 – emesso dal Tribunale di Fermo nel proc. n 1804/2023 RG in data 18/12/2023 e depositato in data 19/12/2023 - con il quale, ad istanza di BR s.r.l., in pers. leg. rappr.te p.t., le è stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente, entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, la somma di € 43.964,84, a titolo di saldo n. 3 fatture impagate per fornitura di servizi di montaggio, di finissaggio e di scatolature di calzature prestati in favore di EM nel periodo estate – autunno 2023, oltre interessi come da domanda dalla data di scadenza delle singole fatture e spese liquidate (doc. 1).
L'opponente avanza riconvenzionale di danno, eccepisce e deduce:
- di aver ricevuto nel luglio 2023 commesse per la produzione di calzature da parte di diversi clienti finali, nello specifico marchio DI (DI s.p.a.), TF srls e IO, e concesso in conto terzi a BR i lavori di montaggio fondi, finissaggio e scatolatura delle richieste calzature;
- che i lavori affidati non erano stati, in parte, eseguiti secondo le regole dell'arte ed, in parte,
pagina 3 di 14
venivano consegnati in ritardo, provocandole danni patrimoniali, per i quali in questa sede si ri- fiuta legittimamente di adempiere ex art. 1460 cc, chiedendo di accertare l'entità del danno pati- to, eventualmente da compensarsi con l'importo a credito in favore della convenuta opposta, se e nella misura in cui ne verrà accertata la sussistenza;
- che, per quanto riguarda le calzature realizzate per il marchio LA, BR ha realizzato delle scarpe non commerciabili, qualitativamente mediocri, sporche e con evidenti grinze;
non è stata in grado di eseguire ad opera d'arte il finissaggio - la fase più importante, che consente di massimizzare la qualità e l'estetica della calzatura mediante la pulizia del pellame/cuoio/tessuto e del fondo della calzatura, la “messa in forma” della scarpa - consegnando calzature dall'aspetto estetico inaccettabile;
- di aver immediatamente rilevato la scarsa qualità del prodotto, ottenendo da BR la replica che il risultato finale dipendeva dall'orlatura e dal pellame utilizzato per le scarpe;
- di aver, prima di subappaltare la commessa, creato con la cliente finale un prototipo e campio- ni della calzatura, tutti realizzati con il pellame e con l'orlatura “criticati” da BR, ottenendo ri- sultato molto soddisfacente ed il benestare della propria cliente alla produzione in serie con le modalità ed il tessuto originariamente impiegato;
- che la realizzazione di un prodotto finale mediocre da parte di BR è dipesa esclusivamente dalla mancanza di competenza e professionalità di questa, che non è stata in grado di fornire una scarpa di buona fattura;
- di rifiutarsi perciò legittimamente di adempiere alla propria obbligazione di pagamento, avva- lendosi di quanto disciplinato dall'art. 1460 c.c., così come consentito da pacifica giurisprudenza (p.e. Cass. n. 36295 del 28/12/2023: “in materia di vendita l'eccezione di inadempimento è stata ritenuta legittimamente svolta non solo quando venga a mancare la prestazione ma anche lad- dove l'inesatto adempimento del venditore abbia determinato l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata…” e, nello stesso senso, Cass. civ. 19/12/2023, n. 35489, sull'inadempimento del professionista rispetto all'incarico conferitogli);
- che DI s.p.a. le aveva ordinato calzature per un importo pari ad € 41.256,74;
(doc. 2)
- di aver, ricevuta una prima parte della merce da BR s.r.l., spedito a DI, che in data
12/10/2023 ad ore 8.42, le aveva contestato la qualità di una parte delle calzature consegnate, scrivendo: “La informiamo che la fattura che ci ha inviato non sarà pagata. Le chiediamo di spe- dirci le calzature che ha pronte e sospendere eventuali altre spedizioni in quanto le scarpe da voi prodotte sono qualitativamente inaccettabili. Le foto che allego le dimostrano quanto stiamo affermando. Riservandoci ogni ulteriore azione a tutela dei nostri interessi, le porgiamo distinti saluti.”;
(doc. 3)
- di aver manifestato perplessità e di aver ricevuto da DI rappresentata in quell'occasione dal sig. RE Patalacci, sempre in data 12/10/2023 ad ore 11.54: “forse lei non si rende conto di come siamo messi: modello Archie un solo cliente ha reso 48 paia di scarpe modello CO su 36 paia in magazzino 34
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