Trib. Cosenza, sentenza 28/01/2024, n. 164
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella
persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del
lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3153 /2023 RGAL
TRA
EZ IA , rappresentato e difeso dall' avv.GRECO ALESSANDRA
ricorrente
E
IN in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. FILICE CARMELA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva dinanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, l'IN e, premesso di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza (Bisignano), esponeva di aver lavorato nell'anno 2021, nei mesi da ottobre a dicembre in forza di contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di SE AN, titolare di azienda agricola “Valle Crati”;
di aver ricevuto ,in data
13.4.2023 provvedimento con cui l'IN le comunicava la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per
l'anno 2021. Tanto premesso ed esposto, evidenziava che il provvedimento di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo era illegittimo e che dalla documentazione prodotta emergeva l'esistenza del rapporto di lavoro.
Concludeva chiedendo che fosse accertato il suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per
l'anno per cui è causa e, per l'effetto di tale reiscrizione, il suo diritto al conseguimento delle prestazioni previdenziali già liquidate dall'IN ed a quelle maturate ma non liquidate;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva il convenuto istituto previdenziale, sollevando eccezione di decadenza dall'azione, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, rappresentando di aver correttamente disposto la cancellazione a seguito di un accertamento ispettivo da cui era emerso il carattere fittizio del rapporto di lavoro della parte ricorrente.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
In via preliminare, il ricorso è ammissibile non essendo parte ricorrente incorsa in decadenza per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione secondo quanto infondatamente eccepito dall'IN (decadenza rilevabile anche d'ufficio;
cfr. Cass. sent. n. 9622/2015).
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008,
n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n.
98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”.
(così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n.
83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595;
Cass., 21 aprile 2001
n. 5942;
Cass., 8 novembre 2003 n. 16803;
Cass., 10 agosto
2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393;
Cass., 5 giugno
2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza,
salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per
l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.;
cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9
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