Trib. Modena, sentenza 04/04/2024, n. 692

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 04/04/2024, n. 692
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 692
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 6085/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, all'esito della discussione, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado in riassunzione, iscritta al n. r.g. 6085/2022, promossa da:
SOC. CO AN MA di CASTEGINI e C. s.n.c., (c.f./p.iva 03614010233), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Francesco Fersini e Paolo Polastri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Ferrara, via Largo Castello n. 20, con indirizzi di posta elettronica certificata: francesco.fersini@ordineavvocatiferrara.eu - paolo.polastri@ordineavvmodena.it
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro

COMUNE DI FINALE EMILIA (c.f./p.iva 00226970366), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Trenti e Annamaria Grasso dell'Ufficio Avvocatura Unico, presso la cui sede in Modena, viale Martiri della Libertà n. 34, elegge domicilio, con indirizzi di posta elettronica certificata: trenti.a@cert.provincia.modena.it - annamaria.grasso@ordineavvmodena.it CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 22.03.2024.
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Per parte convenuta in riassunzione: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione in riassunzione ex art. 59, Legge n. 69/2009 - a seguito di sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 308/2022 del 16.03.2022 dichiarativa della carenza di giurisdizione del G.A. - la Società Agricola Santa Maria di CA e C. s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. AR SA, conveniva in giudizio il Comune di Finale Emilia, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'ordinanza comunale n. 147 del 22.05.2018, notificata a mezzo pec in data 23.05.2018, recante il rigetto della domanda di assegnazione del contributo pubblico - previsto a beneficio di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e/o produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - formulata con riguardo all'immobile sito in Finale Emilia (MO), via della Roveri, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 19, mappale 37, e del prodromico preavviso di rigetto ex art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 4.05.2017 nonché di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti, ancorché non conosciuti e, per l'effetto, disporne l'annullamento ovvero la disapplicazione e, conseguentemente: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. SA AR a percepire i contributi per la ricostruzione post-sisma previsti dal D.L. 74/2012 e dalle Ordinanze Commissariali in misura pari ad euro 508.465,02 e, per l'effetto, ordinare al Comune convenuto la riammissione dell'attore alle liste dei beneficiari alle condizioni e requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali, con condanna della medesima Amministrazione al risarcimento per mancata rendita in misura pari ad euro 5.505,18, previa compensazione di tale somma con quanto eventualmente dovuto dall'attore nei confronti dell'ente comunale;
ovvero, alternativamente, in ipotesi di procedure già concluse oppure di realizzazione eccessivamente gravosa delle opere da finanziarsi, in ragione delle ristrette tempistiche di conclusione della procedura, condannare il Comune convenuto al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento allegato, da quantificarsi in euro 508.465,02 o nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa, previa compensazione di tale somma con quanto eventualmente dovuto dall'attore nei confronti dell'ente comunale;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.02.2023, si costituiva, nell'intestato procedimento, il Comune di Finale Emilia, in persona del Sindaco pro tempore, eccependo in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva verso la domanda attorea di condanna dello stesso all'erogazione del contributo post-sisma, per essere, a suo dire, competente la struttura commissariale per la ricostruzione post-sisma, nella persona del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi
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dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 74/2012, convertito con L. 122/2012, al più rilevante quale litisconsorte necessario. Nel merito, poi, lo stesso, deduceva l'inammissibilità della richiesta avversaria di condanna del Comune all'erogazione del contributo eventualmente spettante, trattandosi di una valutazione rimessa alla sola Pubblica Amministrazione all'esito di un giudizio ex post, da compiersi a seguito dell'avvenuta dimostrazione/rendicontazione, da parte della società attrice, delle spese effettivamente sostenute nel corso delle lavorazioni compiute. Diversamente, infatti, si liquiderebbe una sorta di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo, precluso al giudice ordinario, al quale è rimesso solamente il compito di accertare il diritto del richiedente ad ottenere un beneficio nella misura e con le modalità stabilite dalla legge. Da ultimo, poi, si eccepiva la carenza di giurisdizione quanto alla domanda di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima formulata, in subordine, da parte attrice, comunque generica e non provata nella sua consistenza alla luce della piena legittimità dell'ordinanza impugnata. Sulla base di tali premesse, pertanto, parte convenuta insisteva per il rigetto di tutte le domande ex adverso avanzate in quanto inammissibili e/o infondate con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata e condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
1.3 – Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente e ritenuti superflui e/o inammissibili gli approfondimenti istruttori chiesti da parte attrice, la presente vertenza veniva, dunque, discussa e decisa all'udienza odierna, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2.
2.1 – Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune convenuto. Invero, la vicenda in esame postula un richiamo all'istituto della c.d. delegazione amministrativa, la quale (sia nella forma interorganica sia in quella intersoggettiva) realizza un'ipotesi di conferimento da parte dell'ente (o dell'organo), in via originaria investito della competenza a provvedere in una determinata materia, del relativo potere ad un altro soggetto (o organo), in virtù del quale quest'ultimo diviene, nei confronti dei terzi medesimi, unico titolare delle situazioni soggettive, attive e passive, correlate all'esercizio delle attribuzioni delegate, così rispondendo in proprio delle obbligazioni ad esso connesse (cfr. in tale senso, v. Cass. 9284/2006;
Cass. 14973/2007;
Cass. S. U. 28809/11). In altri termini, la delegazione amministrativa dà luogo, verso l'esterno, ad una responsabilità esclusiva del delegato, in virtù della quale restano del tutto indifferenti, per i terzi, i sottostanti, rapporti delegante-delegato. Di conseguenza, la legittimazione all'esercizio delle funzioni delegate, entro i limiti fissati nell'atto di conferimento delle funzioni stesse, spetta solo all'ente delegato. Il delegante “viene a trovarsi rispetto agli atti di esecuzione della delega nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo” (Cass. n. 5566/03).
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La legittimazione sostanziale del delegato (nella specie, del Sindaco) con riguardo alle situazioni soggettive, attive e passive, correlate all'esercizio delle attribuzioni delegate (nella specie, la cura dell'istruttoria e della gestione delle attività
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