Trib. Chieti, sentenza 13/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 13/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 16
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 964/23
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 964/23, promossa da:
JA ST PI (C.F. PRZNKR72R52Z112) e AM TI (C.F.
RFNMR41A59D690Q), rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Borrelli, elettivamente domiciliate come in atti.
OPPONENTI contro
SPRING SPV S.R.L. (C.F. e partita IVA 05074030262), e per essa, PRELIOS CREDIT
SOLUTIONS S.P.A. (C.F. e P.IVA 1304838015105074030262), rappresentata e difesa dall'Avv dall'Avv. Sara Testa Marcelli, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
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CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parti opponenti hanno concluso come da relative note scritte: “[…] Il Difensore si riporta ai propri scritti difensivi, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, insistenti per l'accoglimento delle conclusioni come già rassegnate nella comparsa in riassunzione e come di seguito ritrascritte. Nel merito in via principale: per tutti i motivi meglio argomentati in narrativa, accertare e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/ o inesistente e/o privo di effetti il precetto in rinnovazione notificato quindi improcedibile e/o inesistente il diritto del creditore di procedere in executivis;
accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dalle sig.re PI e
TI e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
75/2020 emesso dal Tribunale di Chieti in data 31.01.2020 in favore di BPER Credit
Management S.C. S.p.A. in persona del suo l.r.p.t., nonché di ogni atto inerente e conseguente;
accertare e dichiarare la nullità senza alcuna inversione dell'onere della prova
e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI

1. Con decreto ingiuntivo n. 75/20, il Tribunale di Chieti ingiunse a DI RA
AR, sia in proprio, sia quale legale rappresentante della impresa individuale
DRAGONARA SCHIAVI di AR DI RA, nonché a DI RA
GIULIANO, a JA ST PI e AM TI, il pagamento in favore della BPER BANCA SPA della somma di €. 216.575,59, quale debito relativo ad un mutuo dalla stessa concesso nel 2012 a AR DI RA e – per quanto qui interessa - garantito con “fideiussione” specifica da JA ST PI e AM
TI.
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2. Con atto di precetto del 28.5.20, la SPRING SPV SRL, assumendo, per un verso, di essere divenuta cessionaria del credito di cui al citato decreto ingiuntivo (per effetto di una cessione in blocco operata ex art. 58 TUB) e, per altro verso, che quest'ultimo era divenuto irrevocabile perché non opposto, ha intimato alle garanti JA ST PI e AM
TI il pagamento della somma di cui al provvedimento monitorio, oltre accessori.

3. Con atto di citazione del 6.7.21, JA ST PI e AM TI hanno proposto opposizione a tale precetto;
esse hanno assunto, nel merito, “la nullità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della parte finanziata, per violazione delle norme imperative e degli artt. 2, 14 e 20, 33 e 34 della L.287/1990, art. 41 Cost., Trattato UE (già 81
Trattato CE), 2697 e 2719 c.c., 115 e 116 c.p.c.” e la “nullità delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, ex art. 33 Codice del Consumo”;
hanno inoltre sostenuto, in rito, che la mancata proposizione, da parte loro, di opposizione avverso il citato provvedimento monitorio non impediva una delibazione, ad opera del Giudice dell'Esecuzione, della invalidità, per abusività, della predetta garanzia, ed hanno richiamato, al riguardo, la sentenza del 18 febbraio 2016, resa nella causa C-49/14, con cui la Prima
Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - a loro dire - avrebbe “sancito
l'incompatibilità del sistema processuale nazionale rispetto al principio di effettività rimarcando che, qualora il controllo di un organo giurisdizionale possa essere esercitato, solamente in sede di esecuzione del titolo esecutivo, al Giudice dell'esecuzione è certamente attribuito il compito di accertare l'eventuale presenza di un comportamento scorretto posto in essere ai danni della parte più debole, ossia del consumatore” (cfr. l'atto di citazione in opposizione).

4. La parte opposta – nel costituirsi tempestivamente in giudizio - ha eccepito, oltre alla incompetenza per materia del Giudice adito (per essere competente il Tribunale delle
Imprese) e alla validità delle clausole della fideiussione specifica prestata dalle opponenti,
l'avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità delle eccezioni di merito sollevate dai fideiussori, delle quali ha altresì assunto l'infondatezza.

5. Dopo il rigetto, da parte del Giudice – con ordinanza del 6.9.21 - della istanza cautelare delle opponenti di sospensione della efficacia esecutiva del precetto, il processo si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e – all'esito – è stato deciso con sentenza
n. 290/2023, con la quale il Tribunale: ha dichiarato la inammissibilità, per tardività, dei pagina 3 di 18
motivi di opposizione relativi alla omessa notifica del decreto ingiuntivo di cui al precetto e al difetto di prova della cessione del relativo credito in capo alla precettante;
ha riqualificato come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'opposizione a precetto proposta dalle opponenti relativamente alla asserita abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione dalle stesse concluso a garanzia del mutuo di cui al precetto opposto;
per l'effetto, ha assegnato alle parti interessate termine di giorni 40 dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio nelle forme della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
ha compensato tra le parti le spese del giudizio di opposizione a precetto.

6. JA ST PI e AM TI hanno riassunto il giudizio (iscritto al R.G. n. 964/23), con ricorso depositato il 5.7.23, con il quale hanno chiesto al Tribunale: “in via preliminare: per tutti i motivi in narrativi esposti, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, decreto ingiuntivo n. 75/2020 emesso dal
Tribunale di Chieti in data 31.01.2020 in favore di BPER Credit Management S.C. S.p.A. in persona del suo l.r.p.t., nonché di ogni atto inerente e conseguente;
Nel merito in via principale: - per tutti i motivi meglio argomentati in narrativa, accertare e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di effetti il precetto in rinnovazione notificato quindi improcedibile e/o inesistente il diritto del creditore di procedere in executivis;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dalle sig.re PI e TI e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 75/2020 emesso dal
Tribunale di Chieti in data 31.01.2020 in favore di BPER Credit Management S.C. p.A. in persona del suo l.r.p.t., nonché di ogni atto inerente e conseguente;
- accertare e dichiarare la nullità senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.

7. La SPRING SPV S.R.L., e per essa, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 23.9.23 – ha eccepito, in via preliminare, la tardività della riassunzione del processo operata dalle controparti, per avere queste ultime notificato ad pagina 4 di 18
essa l'atto di riassunzione in data 8.8.23 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni dalla data del
26.5.23 di deposito della sentenza;
in ogni caso, ha chiesto “in via preliminare di rigettare
l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare le domande formulate da parte avversa poiché inammissibili e comunque perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi”.

8. Il processo, dopo le fasi di trattazione, giunge alla odierna decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE

9. Deve essere innanzitutto riconosciuta – diversamente da quanto eccepito dall'opposta - la tempestività della riassunzione del processo, operata dagli opponenti.

9.1 Com'è noto, “Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50
c.p.c.
, dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12313 del 09/05/2019;
Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2679 del 03/05/1984).
Inoltre, “Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del
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