Trib. Trani, sentenza 07/05/2024, n. 608
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Testo completo
n.503/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
Carmine Labella, all'udienza del 20/03/2024 – all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti – ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella presente controversia individuale di lavoro, tra
DR NT -c.f.[...], con l'assistenza e difesa dell'avv. MAIONE FRANCESCO -c.f. [...], nonché dell'avv. PALIERI MARCO -c.f. [...];
-parte ricorrente-
e
ASL BT -con l'assistenza e difesa dell'avv. RIZZI ANGELA -c.f.
[...];
-parte resistente-
e
PROVINCIA DI AR ANDRIA TRANI;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e deduzioni nei verbali di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato il 27/01/2020 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante l'ASL BT
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e la PROVINCIA DI AR ANDRIA TRANI, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A. disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del
1865, all. "E", tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi lesivi dei diritti del[la] ricorrente, come, ad esempio, quelli innanzi richiamati in punto di fatto sub 3.1, lett. i. - vi.;
nonché le note prot. n. 65025/5/12 del 13.11.2015, prot. n. 23758 del 02.04.2019 e prot. n. 38788 del 04.06.2019, e gli atti ivi richiamati;
B. dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dall'ASL di BAT per chiamata diretta ed a tempo indeterminato per un profilo professionale per il quale è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo o fino al quinto livello contributivo e corrispondenti, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria;
C. ordinare alla ASL di BAT di assumere il ricorrente per chiamata diretta ed a tempo indeterminato per un profilo professionale per il quale è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo
o fino al quinto livello contributivo e corrispondenti;
D. condannare la ASL di BAT al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente per la mancata e/o tardiva assunzione, in misura pari alla somma delle retribuzioni mensili non percepite, con decorrenza dal 19.04.2011, ovvero, dal 01.01.2014 e sino alla data di effettiva assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge;
E. con vittoria delle spese tutte di lite”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa il ricorrente ha dedotto che aveva presentato in data 14/09/2011 istanza all'ASL per essere assunto a tempo indeterminato e mediante chiamata nominativa diretta in virtù della normativa prevista per i familiari di vittime del dovere, avendone i requisiti;
che aveva sollecitato nuovamente la propria chiamata diretta con note del 09/01/2013 e dell'08/01/2014;
che l'ASL BAT con delibera n. 1733 del 13/11/2013 del Direttore Generale, richiamata la normativa in materia, aveva deliberato di coprire 15 posti disponibili mediante la chiamata diretta di coloro che avevano presentato 12 istanze, tra cui il
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ricorrente, e, per i posti residui, ricorrendo alle liste di collocamento della Provincia BAT;
che successivamente, con delibera n. 1330 dell'08/08/2014 l'ASL BAT, anziché procedere come aveva deliberato, aveva deciso di coprire tutti i quindici posti disponibili mediante avvio di una procedura selettiva mediante avviamento numerico, delegandone lo svolgimento alla Provincia
BAT;
che la Provincia a propria volta con determina n. 3310 del
18/12/2014 aveva avviato la procedura senza considerare le istanze di assunzione già presentate;
che con ricorso iscritto con r.g.n.
n. 174/2015 aveva agito in giudizio dinanzi al TAR, chiedendo
l'annullamento della delibera n. 1330 dell'ASL BAT e della determina n. 3310 della Provincia BAT, nonché dei provvedimenti consequenziali, compresa la determina n. 478 del 20/04/2016, con cui la Provincia BAT aveva approvato la graduatoria definitiva;
che con sentenza n. 794 del 2019 il TAR aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere dotato di giurisdizione il giudice ordinario;
che, quindi, aveva riassunto il giudizio presso Questo Ufficio Giudicante con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del comportamento dell'ASL BAT per aver violato la disciplina speciale di cui all'art. 1, commi 562-564, legge n. 266/05 a tutela delle
c.d. vittime del dovere, nonché l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001, come interpretata dalla circolare n 2 del 2 del
14/11/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si
è ribadito il diritto delle vittime del dovere e dei loro figli e moglie di essere assunti dalle PP.AA. per chiamata diretta;
che, inoltre, nel caso di specie l'ASL BAT aveva inizialmente avviato la procedura di chiamata diretta;
che a tutt'oggi non è stata assunta con conseguente diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in base alle retribuzioni perdute.
In conseguenza di ciò il ricorrente ha chiesto che, previa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti lesivi del proprio diritto, che sia accertato il proprio diritto all'assunzione per chiamata diretta per un profilo professionale per il quale è
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sufficiente la scuola dell'obbligo e che sia ordinato all'ASL BAT di assumerlo con contratto a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento dei danni dal 19/04/2011 o dal 01°/01/2014 fino all'assunzione;
con vittoria di spese.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, l'ASL BT ha domandato il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
II.1. - È rimasta invece contumace l'amministrazione provinciale.
III.1. - Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Sul punto, infatti, la sentenza del TAR Puglia n.
794/2019 (in virtù della quale il giudizio è stato riassunto innanzi all'adita Sezione Lavoro) ha accertato e dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con la conseguenza che, in mancanza di una relativa impugnazione, la stessa è divenuta definitiva con efficacia di giudicato sulla giurisdizione tra le parti.
Ne consegue, quindi, che è preclusa una nuova valutazione in ordine alla giurisdizione del giudice adito in questa sede.
III.1.1. - Passando all'esame del merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte nella sentenza pronunciata da altro collega su identica questione (Tribunale di
Trani – Sezione Lavoro – Sentenza n.624/2022 pubbl. il 28/03/2022
– RG n. 502/2020 – est. Dott. Luca Caputo), che, essendo pienamente condivise, vengono di seguito riportate in termini sostanzialmente integrali.
In via di estrema sintesi il ricorrente ha agito in giudizio per far valere il proprio diritto a essere assunto dall'ASL BAT in quanto familiare di persona riconosciuta vittima del dovere, in base a quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, ossia attraverso il meccanismo della chiamata diretta e ciò anche in considerazione del fatto che con delibera DG n. 1733 del
13/11/2013 l'ASL in questione aveva statuito di coprire quindici posti disponibili proprio attraverso la chiamata diretta dei soggetti che avevano presentato