Trib. Cassino, sentenza 05/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 05/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 6
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

n.R.G. 2148/2019

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2148/2019 promossa da

, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CECE come da procura in atti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Itri, Via San Gennaro n. 79
- ricorrente
CONTRO

Controparte_1
- resistente contumace

Oggetto: differenze retributive – impugnativa di licenziamento – danno da omessa contribuzione
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in Cancelleria il 23.10.2019, espone di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale presso il ristorante Controparte_1
“L'Angoletto” di Fondi;
di avere svolto mansioni di cameriere dal 18.6.2019 al 25.6.2019;
di avere svolto mansioni di aiuto cuoco dal 26.6.2019 al 15.8.2019;
di avere lavorato a tempo pieno per quaranta ore settimanali;
di avere ricevuto dal datore di lavoro, per il tramite della sorella di CP_1
ordini specifici sull'attività da svolgere, con sottoposizione ad una assidua attività di
[...]
vigilanza e controllo sulla prestazione lavorativa;
di avere lavorato stabilmente e con continuità dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, con prolungamento dell'orario fino alle ore 2.00;
di avere lavorato, nel periodo dal 1° al 15 agosto, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00;
di avere complessivamente percepito la somma di euro
600,00;
di essere stato licenziato verbalmente.

2. Tanto premesso, il ricorrente lamenta l'inefficacia del licenziamento, intimato in assenza della forma scritta. Sostiene la recezione implicita del CCNL Commercio e Terziario da parte del datore di lavoro. Deduce che le mansioni svolte sono riconducibili al 5° livello del CCNL menzionato. Ritiene di avere maturato, in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato e tenuto contro delle retribuzioni tabellari previste dal contratto collettivo di categoria, un credito per differenze retributive
a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni per lavoro ordinario, compenso per il lavoro straordinario, mensilità supplementari, trattamento di fine rapporto, pari a complessivi euro 9.446,84, di cui euro 677,50 a titolo di trattamento di fine rapporto. Afferma di avere subito un danno da mancato versamento dei contributi previdenziali.

3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertarsi e dichiararsi che tra il sig. e il convenuto è intercorso un rapporto di lavoro Pt_1
subordinato dal 18.6.2019 al 15.8.2019;

2) Dichiarare il licenziamento così come intimato inefficace con ogni conseguenza di legge;
per

l'effetto, ordinare al convenuto di riassumere il sig. entro tre giorni o, in mancanza, Parte_1
di risarcire il danno versandogli una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

3) Condannare il convenuto, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento in proprio favore della somma di euro 9.446,84 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, con interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;

4) Condannare il convenuto al risarcimento del danno per mancata corresponsione dei contributi previdenziali dovuti.

4. Instaurato ritualmente il contraddittorio previa rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, il convenuto è rimasto contumace.

5. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e la prova per testi, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione dei crediti retributivi vantati dal ricorrente. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto tra le parti dal 18.6.2019 al 15.8.2019 senza alcuna regolarizzazione contrattuale
e alla declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale intimato dal datore di lavoro. L'attore chiede inoltre la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate in forza della qualità e quantità del lavoro prestato, a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, compensi per il lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Chiede, infine, il risarcimento del danno, da quantificarsi a mezzo di consulenza tecnica, per il mancato versamento dei contributi previdenziali.

7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

8. Il rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., va identificato in base all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprime nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa. Qualora esso non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, esso può essere ricostruito, in via presuntiva, sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il
coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. civ. 19 novembre 2018, n. 29764;

Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500;
Cass. 17 aprile 2009, n. 9256).

9. Tanto chiarito, si premette che nel caso di specie non può essere valorizzata in chiave probatoria la mancata comparizione del convenuto per rendere interrogatorio formale all'udienza del 12 gennaio
2022, in quanto il ricorrente non ha fornito la prova del perfezionamento della notifica della ordinanza ammissiva al convenuto contumace.
10. Ciò posto, i testi escussi hanno riferito sulle mansioni svolte e sugli orari di lavoro osservati del ricorrente, nel periodo oggetto di causa, presso il ristorante “L'Angoletto” nel camping “Torre
Canneto” di Fondi, gestito dal convenuto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di ristorazione con somministrazione (cfr. per tale attività la visura camerale in atti). Il TE , Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente che ha lavorato a chiamata nel ristorante “L'Angoletto” nei mesi di giugno e luglio 2019, complessivamente per una settimana, ha dichiarato: “Nei giorni in cui ho lavorato c'era anche il ricorrente, il quale svolgeva mansioni da cameriere: serviva ai tavoli, puliva la sala, gestiva la clientela, si occupava di rifornire i frigoriferi. Il sig. o la sorella Controparte_1
ci davano le indicazioni sul lavoro da svolgere. Il ricorrente lavorava ogni giorno, io solamente a chiamata. Io iniziavo a lavorare il pomeriggio verso le 17.00 e vedevo già il ricorrente a lavoro.
Lavorava fino circa alle 24.00, dipendeva
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