Trib. Piacenza, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Federica Ceresini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 850/2023 emesso il 15/11/2023 dal
Tribunale di Piacenza, iscritta al n. 211 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ex art. 281 quinquies cpc, promossa da
PARMAFUOCO di MA TR, col patrocinio dell'avv. Gabriele Sansoni, elettivamente domiciliata presso lo studio del suindicato avvocato in P.le Boito 1 a Parma ATTRICE OPPONENTE contro
THEMA INOX SRL, col patrocinio dell'avv. Ilaria Luppini, elettivamente domiciliata presso lo studio del suindicato avvocato in Via Verdi 35 a Piacenza CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE OPPONENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 850/23 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 19.08.2022 nel procedimento monitorio n. 2047/23 R.G., dichiarandolo illegittimo, nullo e di nessun effetto per i motivi tutti dedotti con il presente atto;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto N.850/23- RG 2047/23 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 15/11/2023 ex art. 648 c.p.c.;
nel merito: B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.850/23 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 15/11/2023 nel procedimento RG 2047/23 ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge. Con ogni riserva istruttoria.”.
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La presente sentenza è redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 co. II n. 4 cpc come sostituito dall'art.45 co. XVII L.69/2009, di talché, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
il novellato art.132 cpc esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto";
per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ.
n.1745/06) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/11 e
Cass. Civ. n.7937/12);
le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col decreto n. 850 del 15/11/2023 il Tribunale di Piacenza, su ricorso di Thema OX srl, ingiungeva a MA
TR, in qualità di titolare dell'impresa individuale PARMAFUOCO di MA TR di pagare alla parte ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, €. 22.968,49, per sorte capitale, interessi come da domanda, spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1181,00 per compenso, in €. 145,5 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso spese forfetario, oltre IVA (se e come dovuta per legge) e CPA e le successive occorrende, a pagamento del credito fondato sulle fatture nn. 143/E 28/02/2023 per
€. 6.007,10 con scadenza 30/04 - 31/05 - 30/06, 192/E 20/03/2023 per €. 1.827,67 con scadenza 31/05 - 30/06 -
31/07, 241/E 31/03/2023 per €. 5.774,67 con scadenza 31/05 - 30/06 - 31/07, 277/E 20/04/2023 per €. 2.153,30 con scadenza 30/06/2023, 284/E N.C. 27/04/2023 per €. 409,83 con scadenza 27/04/2023, 304/E 30/04/2023 per
€. 6.958,60 con scadenza 30/06/2023, 392/E 31/05/2023 per €. 414,41 con scadenza 31/05/2023, 545/E
31/07/2023 per €. 242,57 con scadenza 31/07/2023.
Al suindicato decreto la debitrice proponeva opposizione notificando via PEC in data 29/1/24 atto di citazione ove, preliminarmente, eccepiva la nullità del provvedimento monitorio in quanto emesso in assenza di prova scritta, non essendo stata depositata, da parte ricorrente, l'obbligatoria certificazione notarile del relativo