Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2024, n. 459
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1353 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
LE BA, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) e LE PI, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avvocato Apuzzo Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Castellammare di stabia al Corso Garibaldi n.108, in forza di mandato in atti
APPELLANTI
E
Edil Carp s.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in Gragnano alla via Castellammare n. 167
(P.IVA: 04921881217), rappresentata e difesa dall'avvocato Inserra Vincenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano alla via Castellammare n. 27, in virtù di procura alle liti in atti
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti, in epigrafe indicati, citavano in opposizione a decreto ingiuntivo n. 344/14, reso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 18.09.2014, la Edil Carp s.r.l., in persona del
l.r.p.t, chiedendo la revoca del predetto decreto richiesto ed ottenuto dalla opposta per conseguire il pagamento nella misura spettante agli opponenti per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti al fabbricato Condominio “Palazzo di Somma” di via Castellammare n.
255 Gragnano.
Oggetto del D.I. opposto è la somma di €.4.763,05 corrispondente al controvalore di 22 delle 24 rate mensili costanti in cui era ripartito il corrispettivo dell'appalto conferito dal Condominio
Palazzo di Somma, all'interno del quale insiste l'unità immobiliare degli opponenti
1
Gli opponenti contestavano, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante la richiesta sia in ordine all'an che al quantum debeatur e, nel merito, proponevano eccezione di inadempimento per gravi vizi nell'esecuzione di alcune opere con domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni.
Si costituiva la Edil Carp s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., eccependo
l'incompetenza per valore dell'Autorità adita e l'infondatezza della proposta opposizione.
Il Giudice di Pace all'udienza del 27/04/2015, stante la mancanza del fascicolo monitorio, rinviava la causa. Con ordinanza del 15.01.16, il Giudice di Pace disattendeva le richieste di prove orali e disponeva l'esecuzione di una TU. Espletata la consulenza, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, rese le quali, introitava la stessa a sentenza.
Con sentenza n. 9235/2017 del 12/06/2017, depositata e resa pubblica il 21/07/2017, il Giudice di Pace di Torre Annunziata decideva la controversia, dichiarando l'opposizione inammissibile
e condannava gli opponenti alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello LE BA ed LE PI, ritenendo che il Giudice di Pace sia incorso in “violazione dell'art. 182 c.p.c. -violazione degli artt. 112 e
113 c.p.p. – violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 645 c.p.c. – omessa pronuncia sul merito della controversia – violazione degli artt. 91, 115, 116 c.p.c., nonché dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 118 delle disp.” con conseguente pronuncia illegittima ed ingiusta poiché fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto.
Quindi, gli appellanti hanno chiesto, in accoglimento dell'appello, di “accertare e dichiarare la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda spiegata dalla Edil Carp s.r.l. nei confronti del sig. LE BA e LE PI e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
344/14;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare l'inadempimento della Edil
Carp s.r.l. in ragione dei gravi vizi delle opere realizzate ai sensi dell'art. 1668 c.c. dichiarare la diminuzione del prezzo dell'appalto condannando in ogni caso parte opposta al risarcimento dei danni anche non patrimoniali come individuati in atti dichiarando la compensazione con eventuali crediti che dovessero essere eventualmente accertati come dovuti ad essa Edil Carp
s.r.l. Il tutto nel limite di competenza del Giudice di Pace e nella misura di euro 5.000,00;
condannare in ogni caso parte opposta al pagamento della differenza in favore degli opponenti;
condannare parte appellata al pagamento delle competenze professionali per il doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in appello la Edil Carp s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., chiedendo dichiarare destituita di fondamento l'opposizione avverso il D.I. n.
344/14 emesso in data 18/09/2014 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
chiedeva, pertanto, di confermare integralmente il detto decreto ingiuntivo;
condannare gli appellanti al risarcimento dei danni equitativamente determinati ex art. 96 c.p.c.;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29.06.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e di quello di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Questioni preliminari.
In via preliminare si osserva che l'appello è stato spiegato nel termine di rito all'uopo previsto ed è pertanto tempestivo ed ammissibile.
Va accolto il motivo di appello attraverso il quale si censura la gravata sentenza per aver dichiarato intempestiva e quindi inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da
LE BA ed LE PI.
Il Giudice di pace, rilevava la mancanza della produzione agli atti della relata attestante la data di notificazione del decreto ingiuntivo nonché dell'originale dell'atto di citazione in opposizione e riteneva la convenuta non regolarmente costituita attesa la mancanza in atti della procura.
Sul punto, si osserva che nel corso del giudizio di opposizione le parti provvedevano alla ricostruzione dei fascicoli di parte nonché a depositare le relative copie di atti e documenti, anche se privi di procura in originale ma idonei ad attestare la tempestività della spiegata opposizione. La rituale e tempestiva notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, peraltro, risultava riconosciuta già nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado della
Edil Carp s.r.l. che, per di più, non sollevava alcuna questione preliminare in ordine alla irregolarità dell'opposizione. Al contempo, il procuratore degli opponenti, nel ricostruire la propria produzione di parte, allegava agli atti anche una copia del ricorso per D.I. notificato, nel quale si evinceva il mandato firmato nonché la prova dell'avvenuta notifica nei termini di legge.
Sul punto la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 15387 del 2000 e Cass. n. 17495 del 2008) premettendo che “il Giudicante adito è tenuto d'ufficio all'esame della tempestività e pertanto dell'ammissibilità dell'opposizione... afferma che…. pur non rinvenendosi nei fascicoli delle parti copia alcuna del d.i. notificato deve ritenersi in assenza di contestazione sul punto da
3 parte dell'opposta la tempestività ed ammissibilità dell'opposizione”. Ma, soprattutto, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario (Cass. 24858/2011). La giurisprudenza afferma, dunque, in maniera pacifica che in tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione
d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1353 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
LE BA, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) e LE PI, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avvocato Apuzzo Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Castellammare di stabia al Corso Garibaldi n.108, in forza di mandato in atti
APPELLANTI
E
Edil Carp s.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in Gragnano alla via Castellammare n. 167
(P.IVA: 04921881217), rappresentata e difesa dall'avvocato Inserra Vincenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano alla via Castellammare n. 27, in virtù di procura alle liti in atti
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti, in epigrafe indicati, citavano in opposizione a decreto ingiuntivo n. 344/14, reso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 18.09.2014, la Edil Carp s.r.l., in persona del
l.r.p.t, chiedendo la revoca del predetto decreto richiesto ed ottenuto dalla opposta per conseguire il pagamento nella misura spettante agli opponenti per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti al fabbricato Condominio “Palazzo di Somma” di via Castellammare n.
255 Gragnano.
Oggetto del D.I. opposto è la somma di €.4.763,05 corrispondente al controvalore di 22 delle 24 rate mensili costanti in cui era ripartito il corrispettivo dell'appalto conferito dal Condominio
Palazzo di Somma, all'interno del quale insiste l'unità immobiliare degli opponenti
1
Gli opponenti contestavano, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante la richiesta sia in ordine all'an che al quantum debeatur e, nel merito, proponevano eccezione di inadempimento per gravi vizi nell'esecuzione di alcune opere con domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni.
Si costituiva la Edil Carp s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., eccependo
l'incompetenza per valore dell'Autorità adita e l'infondatezza della proposta opposizione.
Il Giudice di Pace all'udienza del 27/04/2015, stante la mancanza del fascicolo monitorio, rinviava la causa. Con ordinanza del 15.01.16, il Giudice di Pace disattendeva le richieste di prove orali e disponeva l'esecuzione di una TU. Espletata la consulenza, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, rese le quali, introitava la stessa a sentenza.
Con sentenza n. 9235/2017 del 12/06/2017, depositata e resa pubblica il 21/07/2017, il Giudice di Pace di Torre Annunziata decideva la controversia, dichiarando l'opposizione inammissibile
e condannava gli opponenti alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello LE BA ed LE PI, ritenendo che il Giudice di Pace sia incorso in “violazione dell'art. 182 c.p.c. -violazione degli artt. 112 e
113 c.p.p. – violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 645 c.p.c. – omessa pronuncia sul merito della controversia – violazione degli artt. 91, 115, 116 c.p.c., nonché dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 118 delle disp.” con conseguente pronuncia illegittima ed ingiusta poiché fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto.
Quindi, gli appellanti hanno chiesto, in accoglimento dell'appello, di “accertare e dichiarare la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda spiegata dalla Edil Carp s.r.l. nei confronti del sig. LE BA e LE PI e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
344/14;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare l'inadempimento della Edil
Carp s.r.l. in ragione dei gravi vizi delle opere realizzate ai sensi dell'art. 1668 c.c. dichiarare la diminuzione del prezzo dell'appalto condannando in ogni caso parte opposta al risarcimento dei danni anche non patrimoniali come individuati in atti dichiarando la compensazione con eventuali crediti che dovessero essere eventualmente accertati come dovuti ad essa Edil Carp
s.r.l. Il tutto nel limite di competenza del Giudice di Pace e nella misura di euro 5.000,00;
condannare in ogni caso parte opposta al pagamento della differenza in favore degli opponenti;
condannare parte appellata al pagamento delle competenze professionali per il doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in appello la Edil Carp s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., chiedendo dichiarare destituita di fondamento l'opposizione avverso il D.I. n.
344/14 emesso in data 18/09/2014 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
chiedeva, pertanto, di confermare integralmente il detto decreto ingiuntivo;
condannare gli appellanti al risarcimento dei danni equitativamente determinati ex art. 96 c.p.c.;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29.06.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e di quello di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Questioni preliminari.
In via preliminare si osserva che l'appello è stato spiegato nel termine di rito all'uopo previsto ed è pertanto tempestivo ed ammissibile.
Va accolto il motivo di appello attraverso il quale si censura la gravata sentenza per aver dichiarato intempestiva e quindi inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da
LE BA ed LE PI.
Il Giudice di pace, rilevava la mancanza della produzione agli atti della relata attestante la data di notificazione del decreto ingiuntivo nonché dell'originale dell'atto di citazione in opposizione e riteneva la convenuta non regolarmente costituita attesa la mancanza in atti della procura.
Sul punto, si osserva che nel corso del giudizio di opposizione le parti provvedevano alla ricostruzione dei fascicoli di parte nonché a depositare le relative copie di atti e documenti, anche se privi di procura in originale ma idonei ad attestare la tempestività della spiegata opposizione. La rituale e tempestiva notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, peraltro, risultava riconosciuta già nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado della
Edil Carp s.r.l. che, per di più, non sollevava alcuna questione preliminare in ordine alla irregolarità dell'opposizione. Al contempo, il procuratore degli opponenti, nel ricostruire la propria produzione di parte, allegava agli atti anche una copia del ricorso per D.I. notificato, nel quale si evinceva il mandato firmato nonché la prova dell'avvenuta notifica nei termini di legge.
Sul punto la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 15387 del 2000 e Cass. n. 17495 del 2008) premettendo che “il Giudicante adito è tenuto d'ufficio all'esame della tempestività e pertanto dell'ammissibilità dell'opposizione... afferma che…. pur non rinvenendosi nei fascicoli delle parti copia alcuna del d.i. notificato deve ritenersi in assenza di contestazione sul punto da
3 parte dell'opposta la tempestività ed ammissibilità dell'opposizione”. Ma, soprattutto, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario (Cass. 24858/2011). La giurisprudenza afferma, dunque, in maniera pacifica che in tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione
d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di
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