Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/04/2024, n. 717

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/04/2024, n. 717
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 717
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.04.24 ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 826/23

TRA
MA AZ, rapp.to e difeso congiuntamente e\o disgiuntamente dall' avv. Fabiana Bacioterracino e dall'avv. Umberto Schioppo, come in atti ricorrente E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Ambito Territoriale di Napoli in persona dei legali rappresentanti pro tempore., rappresentati e difesi , dal Dirigente dott. Romano Vincenzo elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55 resistente – FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.02.2023 il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, per tutti i motivi esposti ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precario, siccome destinatario di incarichi di supplenza annuali per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ovvero la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pari ad euro 500,00 annui;

2. per l'effetto, e sempre per i motivi esposti, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Amministrazione resistente) al pagamento della complessiva somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero ad erogare il suddetto importo aggiuntivo di €. 500,00 dovuto per ciascuna annualità effettivamente svolta ovvero a.s. 2020/2021, 2021/2022 e quella in corso di svolgimento a.s. 2022/2023 in cui non è stato riconosciuto il diritto al ricorrente di usufruire del beneficio economico della

“Carta del docente”, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva altra diversa somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta più giusta ed equa dall'adito Giudicante;

3. solo nella denegata ipotesi in cui l'On. Le Magistrato adito non ritenga di dover condannare il resistente MIUR al pagamento della complessiva somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00), accertare e dichiarare per i motivi esposti il diritto della ricorrente ad ottenere

l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ovvero la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, siccome destinatario di incarichi di supplenza annuali per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022 e 2022/2023, fatto salvo altro diverso importo aggiuntivo che dovesse emergere in corso di causa;

4. in ogni caso, dichiarare la nullità o annullabilità e comunque disapplicare ex art. 63 del D.LGS. 30 marzo 2001 N. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 SETTEMBRE 2015, recante <>, nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione

Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. MIUR. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. MIUR.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante << Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istruzioni scolastiche di ogni ordine e grado >>, nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

5. con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Nello specifico ha dedotto: di essere docente a tempo determinato con ultima sede di servizio per l'anno scolastico 2023.2024 presso I.S. Nino Bixio di Piano di Sorrento;
di avere lavorato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso . Ha rilevato di non aver, per il periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016;
che, quale precaria, aveva svolto “funzioni identiche e analoghe” a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015,
sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponeva di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo gravava anche sui docenti precari (cfr: Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022);
la CGUE, nella recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, aveva infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica….”. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione , nel merito l'infondatezza della domanda e l'estinzione del diritto del ricorrente per decorso del termine prescrizionale. Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022;
cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo Ministero dell'Istruzione e del Merito, atteso che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l'USR Campania, l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, costituiscono mere
articolazioni territoriali del predetto Ministero, in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. 6460/2009;
Cass. n.32166/2021).
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice
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