Trib. Velletri, sentenza 08/11/2024, n. 1597

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 08/11/2024, n. 1597
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1597
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. C S, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23 ottobre 2024 – ha pronunciato in data 6 novembre 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4054, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. VIGLIETTA MARCO,
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta Pt_1 CP_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha
[...]
1
presentato le conclusioni di cui alle pagg.

4-5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Piaccia al Sig. Giudice adito, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione previo accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso, in contraddittorio con Sig. titolare dell'omonima impresa edile, corrente Controparte_1 in ARDEA, Via S. Marino 30:
- condannare la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.
9.488,33 per le intere retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2020, festività indennità di mensa e trasporti, cassa edile, e, T.F.R., come da allegato conteggio e, o di quella somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, ex art. 432. c.p.c., ed in applicazione degli artt. 2099 C.C. e 36 Cost.;

- condannare la parte convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;

- con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA, e sentenza immediatamente esecutiva, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
* * *
La parte convenuta è rimasta contumace.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, con l'assunzione di prove testimoniali e con l'ammissione dell'interrogatorio formale della parte convenuta (che tuttavia non si è presentata a rendere l'interpello, senza fornire un giustificato motivo) – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art.
127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della
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parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182;
Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777;
Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947
;
Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293;
Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898;
Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800;
Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186
;
Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410;
Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301;
Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796
;
Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560;
chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva, inoltre, che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza, “una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997 n. 8340)” (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009, n. 28293): in altri termini – nell'ipotesi in cui la parte convenuta contumace abbia ricevuto la regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale della stessa e, nonostante ciò, non si sia presentata in udienza per rendere
l'interpello – è possibile desumere da tale comportamento omissivo (ulteriori) elementi di prova idonei ad attestare la fondatezza delle pretese attoree.
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Ancora in punto di diritto occorre ricordare, preliminarmente, che – per quanto riguarda le domande fondate sull'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare – la giurisprudenza ha chiarito che “è […] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice;
nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poichè ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle
” (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2006, n. 27608;
in senso analogo Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2015, n. 21424;
Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2003,
n. 17549
;
Cassazione civile sez. lav. 7 novembre 2001 n. 13778;
Cassazione civile sez. lav. 10 aprile 2000 n. 4533;
Cassazione civile, sez. lav.,
10/08/1999, n. 8574).
La giurisprudenza ha pure individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri
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