Trib. Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 1927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 1927
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1927
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
R P, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 8972/2023, vertente
TRA
, nata ad Aversa (CE) il 01/07/1971, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to A P, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari CP_2
e , elettivamente domiciliati come in atti
[...] CP_3 Controparte_4
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente a tempo indeterminato di ruolo di scuola secondaria di secondo grado cattedra A51 presso il di San Cipriano d'Aversa (CE), Organizzazione_1 immessa in ruolo a far data dall'anno scolastico 1998/1999, ha dedotto:
- di aver svolto servizio a tempo determinato presso la scuola dell'infanzia, dall'anno scolastico 1996/1997 (gg. 270) all'anno scolastico 1997/1998 (gg.
281) per 2 anni;

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- di essere stata immessa in ruolo a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia in data 15.09.1998, e quindi dall'a.s. 1998/1999;

- di essere transitata in data 01.09.2000 dal ruolo della scuola dell'infanzia al ruolo della scuola primaria, e di avervi lavorato dall'a.s. 2000/2001 all'a.s.
2012/2013;

- di essere, infine, transitata in data 01.09.2013 nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A051, materia letterarie e latino, confermata in data 01.09.2014 all'esito positivo del periodo di prova;

- di aver ottenuto, con un primo Decreto di ricostruzione della Direzione Didattica di Trentola Ducenta, n. 83 del 02/07/2008, Prot. 1282/2009 della
[...]
, il riconoscimento alla data del 01/09/1999, Controparte_5 momento di conferma in ruolo nella scuola primaria, l'anzianità complessiva relativa al periodo pre-ruolo di anni 2 e l'anzianità relativa al periodo di ruolo di anni 1 ai fini giuridici ed economici, con conseguente inquadramento, alla data del 01.09.1999, nella seconda fascia stipendiale e con incrementi stipendiali corrispondenti ad una anzianità complessiva di anni 3;

- di aver ottenuto, con successivo Decreto di ricostruzione del di San CP_6
Cipriano d'Aversa (CE) n. 2642 del 10/09/2015, Prot. n. 4370 del 13/07/2016 della il riconoscimento, alla data della Controparte_5
conferma in ruolo nella scuola primaria (01.09.2009), l'anzianità complessiva relativa al periodo pre-ruolo infanzia e relativa al ruolo infanzia e primaria di anni 9, con temporizzazione dell'assegno personale riassorbibile in anni 2 mesi 4
e giorni 6 per un totale di 11 anni mesi 4 e giorni 6;

- di essere stata, pertanto, alla data del 01.09.2013 inquadrata nella seconda fascia stipendiale, e di aver ottenuto alla data della conferma in ruolo (01.09.2014) il riconoscimento ai fini giuridici ed economici anni 10 e mesi 2.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui il servizio svolto nel ruolo di provenienza non le è stato riconosciuto integralmente ma solo nei limiti della c.d. temporizzazione di cui all'art.
6 D.P.R. 345/1983, con conseguente trattamento stipendiale deteriore rispetto a quanto le sarebbe spettato.
Ha, pertanto, chiesto che venisse correttamente effettuata la ricostruzione della carriera sia a fini giuridici che economici, con attribuzione della corretta fascia
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stipendiale e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Il tutto con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si è costituito in giudizio il convenuto, deducendo nel merito CP_1
l'infondatezza della domanda attorea ed eccependo altresì la prescrizione quinquennale delle differenze retributive, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.04.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
La ricorrente avanza nel presente giudizio domanda di riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e del servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e chiede la condanna del convenuto a collocarla nella CP_1
fascia stipendiale corrispondente alla effettiva anzianità e a versarle le eventuali differenze retributive maturate.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato, pertanto, dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento del servizio svolto presso i ruoli di provenienza a seguito del passaggio ai ruoli superiori.
Le norme che vengono in rilievo sono: l'art. 487 del D.lgs. n. 297/1994, che ha sostanzialmente riprodotto l'art. 83 del D.P.R. 417/1974, il quale consente l'integrale riconoscimento del servizio svolto solo nell'ipotesi di passaggio tra diversi ruoli della scuola secondaria e, quindi, non nell'ipotesi – ricorrente nella fattispecie in oggetto - di passaggio tra ruolo della scuola d'infanzia e ruolo della scuola secondaria;
l'art.
485, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, il quale consente il riconoscimento del servizio svolto solo nell'ipotesi di passaggio tra ruolo della scuola materna e ruolo della scuola primaria e, quindi, non nell'ipotesi – ricorrente nella fattispecie in oggetto - di passaggio tra ruolo della scuola d'infanzia e ruolo della scuola secondaria.
Viene, quindi, in rilievo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 9144 del 2016, secondo il quale “in caso di
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passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”.
Del resto, tali conclusioni sono state di recente ribadite, seppur sulla base di diverse ragioni, anche in caso di riconoscimento del servizio svolto presso la scuola materna prima dell'immissione in ruolo. Ed infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che:
“Già nell'arresto del 6 maggio 2016, n. 9144, questa Corte, a Sezioni Unite, si è pronunciata sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal "ruolo" della scuola materna al ruolo della scuola secondaria. In tale pronuncia, interpretate le norme poi trasfuse nel testo unico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il riconoscimento dell'anzianità per il servizio di ruolo (per intero e non con il meccanismo della temporizzazione) valga anche nel passaggio tra scuola materna e scuola secondaria. In particolare, hanno affermato che dalla L. 11 luglio
1980, n. 312, art. 57 - contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui al
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi
l'ampliamento anche della previsione del medesimo D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna. In sostanza, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti;
si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui
l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Una lettura restrittiva del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta L. n. 312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento”. La
Corte ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini del computo
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dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla
CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l' art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria” (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 22726 del 20.07.2022).
Alla luce dei principi appena richiamati, in seguito al passaggio a diverso ruolo,
l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio del ruolo di provenienza e non secondo il meccanismo della c.d. temporizzazione.
Le Sezioni Unite, inoltre, estendono tale regola iuris del riconoscimento integrale anche per il servizio svolto a tempo determinato.
Quanto alla specifica anzianità maturata dalla ricorrente nel caso in esame, è opportuno richiamare i criteri applicabili ai fini dell'accertamento, con specifico riferimento al computo del servizio svolto prima dell'immissione in ruolo.
La giurisprudenza di legittimità, nel recepire i principi affermati dalla CGUE (cfr.
Corte Giustizia CE 8 maggio 2019, C 494/17) in tema di compatibilità con il riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo svolto con il principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, ha affermato i seguenti principi di diritto: ““a) il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L.
n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del
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merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Precisato che tale nuovo orientamento della giurisprudenza nazionale riguarda esclusivamente la ricostruzione di carriera dei docenti – e non quella del personale
A.T.A. – appare opportuno riportare i passaggi più rilevanti della citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che cristallizza l'orientamento in questione: “nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. […] l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello
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stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate alla L. n. 124 del 1999, art. 400, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
[…] Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz
Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, 21.11.2018, Organizzazione_2
causa C- 619/17, 5.6.2018, causa C - 677/16, , la Org_3 Org_4
clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353,
6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
[…] [nella] sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, […], a seguito di rinvio Per_1
pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". […] perché il docente si possa dire discriminato
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dall'applicazione del D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5,
è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D. Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D. Lgs. n. 297 del 1994, ex art.
485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
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