Trib. Brindisi, sentenza 15/05/2024, n. 836
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI
Causa n. 3948/2021 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 15.5.24 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato hanno depositato note scritte di udienza;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che erano già state depositate note conclusive autorizzate;
rilevato che le parti hanno esaurientemente trattato le questioni controverse;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3948/2021 fra le parti:
BA IA, rappresentata e difesa dall'avv. M. Marasco
ATTRICE
Contro
F.C.A ITALY SPA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L. Sambati
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma
17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Va premesso che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"-desumibile dagli artt. 24e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell' impatto operativo, piuttosto che su quello della Sentenza n. 1591/2018 pubbl. il 31/10/2018 RG n. 118/2010 coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cod. proc, civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall' alt. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre, (tra le altre, cfr. da ultimo Cass. civ. n. 11458/2018).
La causa ha ad oggetto l'indennizzo del danno subito dall'attrice che ebbe ad acquistare dalla