Trib. Rimini, sentenza 29/10/2024, n. 309

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 29/10/2024, n. 309
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 309
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1027/2024 promossa da:
ON PI (C. F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Figliolini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via Luigi Mancinelli n. 100 pec: alessandrofigliolini@ordineavvocatiroma.org,

- RICORRENTE -

CONTRO
ST DI LL NN IA (P.IVA. 03340710403) in persona della titolare LL NN IA ( [...]) con sede legale a San Giovanni in Marignano (RN) Galleria Marignano in via Vittorio
Veneto 15/Q, 47842 pec: pllnmr64h47g580v@impresa.italia.it
- CONTUMACE -
Avente ad oggetto
LICENZIAMENTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato da ON PI – che nel periodo 04\07\2023-
20\02\2024 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della impresa individuale ST DI LL NN IA in forza di
contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.Lvo 81/2015 con termine del periodo di apprendistato al 30\11\2024 ed orario part-time orizzontale a tempo indeterminato inquadrata al terzo livello del CCNL IE, RU e TO CGIL − con il quale è stata eccepita la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dalla riduzione di personale in quanto irrogato dalla datrice di lavoro con nota in data 12\02\2024 ed effetto dal 20\02\2024 durante il periodo di gravidanza della lavoratrice in violazione del divieto di cui all'art. 54 del D.Lvo n. 151 del 2001 , è risultato meritevole di integrale accoglimento .
In particolare appaiono circostanze pacifiche che il periodo di gravidanza vada dall'inizio della gravidanza al compimento di un anno di età del bambino e che lo stato di gravidanza inizi “300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 142” ( cfr. art. 4 DPR. n. 1026/76 ancora vigente ai sensi dell'art. 87 D.Lvo n. 151/2001) .
Nel caso di specie dal certificato di gravidanza emesso dall'INPS risulta come la data presunta del parto sia il 21\11\2024 , per cui i 300 giorni prima del parto cadevano il giorno 26\01\2024 anteriore alla data del licenziamento .
La datrice di lavoro , rimasta contumace , non ha assolto all'onere che su di lei incombeva ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 di provare il carattere lecito del licenziamento , che in conseguenza va dichiarato nullo perché intimato in periodo di gravidanza in violazione del divieto di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo ricompreso tra l'inizio della gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino, in violazione del divieto di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 , è infatti nullo ed improduttivo di effetti, sicché il rapporto di lavoro va considerato come mai interrotto ( Cass. Sez. L. n. 475 dell'11/01/2017 Rv. 642446 - 01) .
Circa le conseguenze della illecita condotta datoriale denunciata dalla lavoratrice, l'art. 2 del Decreto Legislativo 4\03\2015 n. 23 pubblicato sulla G.U. del 07\03\2015 (entrato in vigore il giorno successivo e quindi applicabile al caso di specie ) prevede testualmente : “

1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
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